Evoluzione dell'Articolo

Il 23 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La Corte costituzionale giudica della costituzionalità delle leggi e dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Giudica sulla responsabilità penale (e civile) del Presidente della Repubblica e dei Ministri».

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Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, non apportandovi modifiche approva implicitamente la formulazione dell'articolo proposta dal Comitato di redazione:

Art. 1. — «La Corte costituzionale giudica della costituzionalità delle leggi.

«Risolve, inoltre, i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e giudica sulla responsabilità penale (e civile?) del Presidente della Repubblica e dei Ministri».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 74.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione di principî e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Per i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al referendum popolare ed alla Corte costituzionale.

Art. 126.

La Corte costituzionale giudica della costituzionalità di tutte le leggi.

Risolve i conflitti d'attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni.

Giudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione.

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Il 16 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione di principî e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Per i decreti legislativi, emessi in base a delegazione del Parlamento, si applicano le stesse norme sul referendum popolare e sulla Corte costituzionale che valgono per le leggi».

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Il 28 novembre 1947 nella seduta pomeridiana (primo comma) e il 3 dicembre 1947 nella seduta pomeridiana (commi successivi), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli fra Stato e Regioni e fra Regioni.

«Giudica il Presidente della Repubblica e i Ministri accusati a norma della Costituzione.

«Per i giudizi sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 16 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a membro del Senato».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 134. (*)

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti