[Il 7 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Dominedò. [...] Era questo il primo tema sul quale intendevo richiamare l'esame dell'Assemblea. Ma mi permetto ancora un momento di pregare l'attenzione dei colleghi per riferirmi ad un secondo punto, anche esso di centrale risalto, se vogliamo tendere ad attuare in concreto, a garantire effettivamente i principî dai quali abbiamo preso le mosse, e intorno ai quali può forse raccogliersi un prevalente consenso.

Il punto sul quale desidero di spendere una parola, sempre in via generale, è quello che concerne la Corte costituzionale. Se, come ritengo, questa Assemblea si orienterà verso la tesi della sua istituzione a garanzia e controllo di una osservanza fedele della Costituzione, se questo crederà logicamente di fare l'Assemblea per un ordinamento in cui, essendosi voluta una Costituzione rigida, occorrerà di continuo controllare la validità delle leggi attraverso la loro aderenza alla Costituzione, sorgerà allora, anche nell'ambito della Corte costituzionale, a termini dell'articolo 127 del progetto, un problema sostanzialmente analogo. Poiché noi dobbiamo porci questo quesito: la Corte costituzionale che funzione avrà? Creare il diritto o dire il diritto?

Ora alla Corte spetterà precisamente di dire il diritto nell'ambito della Costituzione, voluta e creata dagli organi rappresentativi della volontà popolare. Ed allora, anche in questa suprema opera di jurisdictio, la Corte costituzionale dovrà essere posta in una posizione di superiorità e di indipendenza, sia pure con l'inserzione di quelle rappresentanze che chiamavamo simboliche e potranno essere reali fino ad un certo limite, onde la sua funzione si svolga su un piano di tale elevatezza, di tale distacco dal pericolo di una influenza politica, che il cittadino italiano abbia la certezza di trovare così, negli organi contemplati dalla Carta costituzionale, la garanzia più alta per l'uniforme applicazione del diritto ai cittadini, tutti veramente uguali dinanzi alla maestà della legge.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti