[Il 28 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 134 per il testo completo della discussione.]

La Pira. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

La Pira. Onorevoli colleghi, si tratta di esaminare i seguenti punti:

1°) se la Corte costituzionale è un elemento integrante del nostro edificio costituzionale;

2°) quale ne è la finalità;

3°) in relazione ai due primi punti, da chi questa Corte costituzionale deve essere scelta.

[...]

Secondo: sorge la domanda: ma da chi deve essere — è il problema cosidetto della causa efficiente — costruito quest'organo? E qui le risposte sono due. Si può dire, come nel progetto, che credo non risponda esattamente a quello che noi dobbiamo costruire, che sia lo stesso potere legislativo a creare l'organo giurisdizionale. Ma in tal modo dove va a finire la divisione dei poteri e la garanzia dei diritti della persona, che nella prima parte della Costituzione abbiamo voluto tutelare? Come può il potere legislativo, che deve essere controllato, essere giudice in casa propria? Per un'esigenza costitutiva dell'ordinamento giuridico non possiamo ammettere che quest'organo supremo di controllo dell'attività legislativa futura sia creato dallo stesso Parlamento, la cui attività deve essere controllata. Quindi, necessità di uscire, almeno in parte, dal mondo legislativo, per andare in altro campo. Insomma la causa efficiente di quest'organo non può essere il potere legislativo. Va cercata altrove.

[...]

Secondo: sempre in relazione a queste finalità, di difesa della persona e delle comunità, applicazione del principio della divisione dei poteri, quest'organo essenziale alla Costituzione non può essere generato dal potere legislativo, che esso invece è destinato a controllare. Quindi, è da ricercarne altrove la causa efficiente. Si vedrà quale e dove.

Terzo: quest'organo deve mantenersi, quanto più è possibile, entro questo ambito strettamente giurisdizionale. La sua funzione è di confrontare la norma futura con la norma base, e, in seguito a questo confronto, emettere la sentenza. Quindi, necessità che l'organo sia creato al di fuori del potere esecutivo, anche con l'intervento del potere legislativo perché sia sensibilizzato alle situazioni politiche che mutano; che non sia però snaturato il suo carattere di organo giurisdizionale e finalmente che si contenga entro questo ambito che legittima la sua esistenza. Queste erano le dichiarazioni che dovevo fare anche a nome del mio Gruppo. (Applausi).

[...]

Presidente Conti. [...] Invito l'onorevole Rossi Paolo a esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

Rossi Paolo. È ovvio che di fronte alle proposte di soppressione dell'intera prima Sezione, così autorevolmente introdotta dagli onorevoli Nitti e Bertone, la Commissione si debba preoccupare innanzi tutto del problema pregiudiziale, ma non senza esprimere, con tolleranza dell'Assemblea, un sentimento di profonda melanconia. Siamo al secondo anno di vita dell'Assemblea Costituente, che doveva durare otto mesi; abbiamo tenuto un centinaio di sedute della Commissione dei settantacinque; siamo alla 312ª delle nostre sedute pubbliche, e non siamo ancora riusciti a metterci d'accordo, con sicurezza, sopra uno dei pilastri dell'intera struttura costituzionale, anzi sopra la cerniera del sistema che siamo venuti fin qui faticosamente elaborando!

Le norme relative alle garanzie costituzionali sono bensì, topograficamente, le ultime della Carta statutaria, ma sono in realtà la premessa e l'esigenza fondamentale su cui poggia l'intero edificio. L'onorevole La Pira ha parlato prima del tetto, poi ha avuto un dubbio architettonico e ha soggiunto: «Non tetto, ma volta». Mi permetta che, restando il paragone, io parli di base e di fondamento della Costituzione. Sopprimete, onorevoli colleghi, come vogliono gli onorevoli Nitti e Bertone, le norme relative alle garanzie costituzionali, e il documento che la Costituente è stata chiamata a dettare, dopo tragici e rivoluzionari avvenimenti, si ridurrà ad una romantica dichiarazione dei diritti dell'uomo, a un semplice cahier dei desideri scaturiti da una sinistra esperienza, e la storia futura dirà che abbiamo perduto il nostro tempo, e, peggio, sciupato la migliore occasione politica che si sia offerta al popolo italiano per riscattarsi dalla sua immaturità costituzionale.

Per essere logici e conseguenti, infatti, gli emendamenti soppressivi della prima sezione dovrebbero estendersi alla soppressione dell'intero Titolo. Senza una Corte costituzionale, la rigidità della Costituzione, universalmente o quasi universalmente invocata, cadrebbe nel nulla e le norme degli articoli 130 e 131, che prevedono le garanzie dalle quali deve essere circondata ogni modificazione delle regole che gli italiani, usciti dal successivo crollo di due regimi, quello parlamentare e quello totalitario, si stanno dettando, per la sicurezza delle loro libertà e della loro riposata convivenza civile, sarebbero inutili, ridicole, per ripetere una parola pronunciata ieri dall'onorevole Calamandrei, o supremamente tristi, se lo preferite. Sarebbero norme senza giudice e senza sanzione, non diverse da uno sterile auspicio, o da un vano sospiro.

[...]

Le altre obiezioni mi paiono tutte facilmente superabili. Giusto, molto giusto che il numero debba essere fissato. Abbiamo fatto male, nel configurare l'intero Titolo, a non prevedere il numero. È esatto quello che l'onorevole Nitti teme, che la Corte possa essere il rifugio degli ex Ministri o dei parlamentari anziani battuti alle elezioni, diventando così un organismo retorico e screditato. Ha ragione; ma il rimedio è facile: si tratterà di specificare espressamente il numero di sette, otto, nove, quindici, un numero divisibile per tre e un numero tale che non consenta l'introduzione di elementi superflui che possano far diventare la Corte oggetto di mercato da parte del Governo.

Così le obiezioni degli onorevoli Nitti e Bertone circa il modo di nomina sono tutte ancora riservate alla decisione definitiva. Ci sono opinioni discordi nell'Assemblea, ci sono correnti che vorrebbero — l'onorevole Bertone ne è sostenitore — una scelta fatta nell'ordine della Magistratura; ci sono correnti che vorrebbero le nomine riservate interamente all'Assemblea; ci sono correnti intermedie che vagheggiano una composizione mista cui partecipino e il Presidente della Repubblica e l'Assemblea e il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono problemi che si esamineranno nella sede opportuna e che facilmente si risolveranno.

[...]

La Commissione ha accolto gli emendamenti degli onorevoli Gullo, Musolino, Preti e degli onorevoli Mortati e Tosato (perché anch'essi mi pare proponessero la medesima cosa), accettando di rinviare l'esame dell'ultimo capoverso — «Giudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione» — ad un secondo momento. Vedremo, secondo la composizione della Corte Suprema, se converrà che giudichi di queste accuse o se non sia più conveniente che ne giudichi il Parlamento.

[...]

Presidente Conti. Chiedo ai presentatori dei vari emendamenti se intendono mantenerli.

Onorevole Bertone, intende mantenere il suo emendamento?

Bertone. Non insisto sulla proposta soppressiva di tutta la Sezione.

Presidente Conti. Onorevole Nitti, intende mantenere il suo emendamento?

Nitti. Mantengo la mia proposta sostitutiva dell'intera Sezione.

[...]

Presidente Conti. Dobbiamo porre in votazione anzitutto l'emendamento Nitti, sostitutivo dell'intera Sezione.

Nitti. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Nitti. Osservo che la votazione sui quattro articoli della sezione sarebbe inutile, se è accettata la mia proposta di un articolo riassuntivo, che si riferisce alla competenza della Cassazione a sezioni unite per queste questioni.

[...]

Presidente Conti. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Nitti:

«Sostituire i quattro articoli della Sezione col seguente:

«Quando nel corso di un giudizio è sollevata questione di incostituzionalità di una norma legislativa, la decisione è rimessa alla Corte di cassazione a Sezioni unite.

«La legge determina le norme per il funzionamento della Corte».

(Non è approvato).

[...]

Presidente Conti. Passiamo all'articolo 127 Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge:

«La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno quarant'anni.

«I giudici della Corte sono nominati dall'Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinarie ed amministrative, del Consiglio Superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Università.

«La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti. Il presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali».

Presidente Conti. Ricordo che sono stati già svolti i seguenti emendamenti all'articolo 127:

«Sostituirlo col seguente:

«La Corte è composta per metà di magistrati e per metà di avvocati iscritti da almeno dieci anni nell'Albo dei patrocinanti in Cassazione e di docenti ordinari di diritto delle Università italiane, tutti aventi l'età almeno di quaranta anni.

«I giudici della Corte, scelti fra i magistrati, sono nominati con decreto del Capo dello Stato su designazione tripla del Consiglio Superiore della Magistratura; gli altri sono nominati dal Parlamento e dai Consigli regionali.

«Sono ineleggibili i membri in carica del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

«La Corte è presieduta dal primo presidente della Cassazione.

«I giudici durano in carica nove anni e sono rieleggibili.

«Castiglia».

«Sostituirlo col seguente:

«La Corte costituzionale è composta di membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dal Consiglio Superiore della Magistratura.

«I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo anche a riposo; docenti universitari di diritto; avvocati dopo 15 anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale.

«La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

«Il presidente e i giudici durano in carica nove anni.

«L'ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con ogni altra carica od ufficio pubblico.

«Conti, Monticelli, Leone Giovanni, Bettiol, Cassiani, Rossi Paolo, Avanzini».

«Sostituirlo col seguente:

«La Corte costituzionale è composta di 15 membri, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dal Consiglio Superiore della Magistratura.

«I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati dell'Ordine giudiziario e amministrativo anche a riposo; docenti universitari di diritto; avvocati dopo 15 anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere inscritti nell'albo professionale.

«La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

«Il presidente e i giudici durano in carica nove anni e non sono rieleggibili.

«L'ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento o dei Consigli regionali e con ogni altra carica od ufficio pubblico.

«Martino Gaetano».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La Corte, presieduta dal primo presidente della Cassazione, è composta per metà, in uguali proporzioni, di magistrati ordinari ed amministrativi, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno 40 anni.

«Caccuri».

Non essendo presenti gli onorevoli presentatori, si intende che abbiano rinunziato allo svolgimento dei seguenti emendamenti:

«Sostituirlo col seguente:

«La Corte è composta di 21 membri, di cui:

11 magistrati, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

5 avvocati e docenti di diritto, nominati dal Capo del potere esecutivo;

5 cittadini eleggibili ad uffici politici e designati dall'Assemblea Nazionale.

«Tutti debbono essere dell'età di almeno quaranta anni.

«I cinque avvocati e docenti di diritto saranno nominati su designazione, in numero quintuplo di nomi, del Consiglio Superiore forense e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Università.

«Durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili.

«La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti.

«Non possono far parte della Corte coloro che siano o siano stati membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

«Adonnino».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La Corte è composta per un terzo di magistrati, per un terzo di avvocati e docenti di diritto, per un terzo di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno 40 anni.

«Preti».

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«I giudici della Corte sono nominati dalle Camere riunite.

«Preti».

L'onorevole Mastino Gesumino ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La Corte è composta per un terzo di magistrati, per un terzo di avvocati e docenti di diritto.

«Correlativamente, al secondo comma, dopo il primo periodo, alle parole: Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto la nomina ha luogo, sostituire le seguenti: La nomina dei magistrati, avvocati e docenti di diritto ha luogo».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mastino Gesumino. Il mio emendamento era unicamente diretto ad ottenere che i giudici della nuova Corte costituzionale avessero le qualità tecniche necessarie per espletare il loro compito, che ritengo (e credo che questo sia nello spirito della formula accettata dalla Commissione) sia di natura esclusivamente giuridica. Il mio emendamento era però a questo riguardo incompleto; è molto più completo quello del collega Martino Gaetano, già svolto, al quale do la mia piena adesione.

Presidente Conti. L'onorevole Lami Starnuti, assieme agli onorevoli Carboni Angelo, Cartia, Gullo Rocco e Filippini, ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«I giudici della Corte sono nominati dal Parlamento».

L'onorevole Lami Starnuti ha facoltà di svolgerlo.

Lami Starnuti. Con l'emendamento proposto noi chiediamo di sopprimere quella parte del secondo comma dell'articolo 127 secondo la quale l'elezione dei giudici della Corte da parte del Parlamento dovrebbe avvenire su designazione in numero triplo di nomi da parte delle Magistrature ordinaria e amministrativa, del Consiglio superiore forense e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Università.

Questa formula — od altre equivalenti — non ci sembra accettabile.

Se il Parlamento deve necessariamente scegliere i giudici della Corte costituzionale su una rosa di nomi offerta da organi o da corpi estranei al Parlamento medesimo, è evidente che sostanzialmente la nomina non è fatta dal Parlamento, ma dagli organi o dai corpi che propongono.

Ora, a noi pare invece che debba il Parlamento eleggere i giudici non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, debba cioè il Parlamento avere la piena libertà di scegliere esso con criteri suoi le persone che riterrà più adatte a ricoprire l'alta carica e non essere costretto puramente e semplicemente a convalidare la designazione che venga da altri corpi.

Questo è il significato del nostro emendamento sul quale insistiamo e che sottoponiamo all'attenzione e ai voti dell'Assemblea. (Applausi).

Presidente Conti. L'onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, alle parole: dall'Assemblea Nazionale, sostituire: dalle Camere legislative».

Ha facoltà di svolgerlo.

Costa. Lo ritiro.

Presidente Conti. L'onorevole Merlin Umberto ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Fa parte di diritto della Corte costituzionale, e ne è il presidente, il primo presidente della Corte di cassazione. I giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali».

Non essendo l'onorevole Merlin Umberto presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Segue l'emendamento dell'onorevole Caccuri, già svolto:

«All'ultimo comma, sopprimere le parole: la Corte elegge il presidente fra i suoi componenti».

L'onorevole Gullo Fausto ha presentato i seguenti emendamenti:

«Nel primo comma, sostituire alla parola: metà, la parola: quarto (di magistrati);

«Sostituire alla parola: quarto, la parola: metà (di cittadini)».

«Nel secondo comma, dopo le parole: Assemblea Nazionale, aggiungere: all'inizio di ciascuna legislatura».

«Sostituire la parola: giudici, con l'altra: componenti».

«Sostituire le parole: Assemblea Nazionale, con: Parlamento».

«Sopprimere la parte dell'articolo dalle parole: per le categorie, alla fine».

«Al terzo comma, sostituire alla parola: giudici, quella: componenti».

«Sostituire alle parole: nove anni, le altre: per il periodo di tempo stabilito per la legislatura».

Ha facoltà di svolgerli.

Gullo Fausto. Gli emendamenti da me proposti sono i seguenti: dove è detto: «La Corte è composta per metà di magistrati» io proporrei che si dicesse: «per un quarto di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto». La seconda modificazione riguarda l'ultima parte e suona così: «per una metà di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno quaranta anni».

Indubbiamente la Corte costituzionale è un organo politico. Su questo credo che siamo tutti d'accordo. E tale deve restare anche nei riguardi della sua composizione. Evidentemente componendola per metà di magistrati (qui non si fa una questione di stima o disistima verso un organo dello Stato) noi creiamo le premesse perché questo organo si intoni ad una mentalità che non è quella che noi vogliamo nel momento in cui affermiamo che la Corte costituzionale è e vuole essere un organo eminentemente politico.

L'esame della costituzionalità della legge, così come deve essere fatto dalla Corte costituzionale, indipendentemente cioè dai riflessi che la questione della costituzionalità possa avere in un rapporto privato, non può non essere un esame di natura prevalentemente politica e non solamente di natura giurisdizionale. L'ho già accennato nell'intervento che feci nella discussione generale su questa parte della Costituzione. La legge non è qualche cosa di statico e di fisso; la legge ha una vita, un dinamismo e, specialmente dal punto di vista politico, non si può né si deve prescindere da questo contenuto dinamico della legge. Ed è appunto la sensibilità politica che può cogliere questo aspetto della legge.

Diceva giustamente, l'onorevole Bozzi, nel suo intervento nella discussione generale di questa parte della Costituzione, che la Magistratura è, diremo così, congenitamente conservatrice. Questo si spiega; non c'è da fare ingiuria al corpo della Magistratura dicendo che è congenitamente conservatrice. È la natura propria della funzione della Magistratura che determina ciò.

Ora, che questa tendenza sia prevalente nella Corte costituzionale, che noi affermiamo essere un organismo politico, mi pare pericoloso.

Ecco perché io proporrei che invece che per metà, i magistrati concorressero alla formazione della Corte costituzionale per un quarto, anche perché non è escluso che qualche altro componente della Corte possa essere scelto anch'esso fra i magistrati. Io penso, del resto, che quando si tratta di organi così alti dello Stato la fissazione delle categorie sia molto discutibile dal punto di vista dell'opportunità. Ognuno vede come sarebbe strano, per esempio, che si dicesse che il Presidente della Repubblica debba essere scelto tra determinate categorie; sia per l'altezza dell'eletto, sia per l'altezza dell'organo che elegge, è bene non prefissare nessuna categoria. Anche, quindi, nei rapporti della Corte costituzionale, appunto perché eletta dal Parlamento, ritengo che sarebbe forse più opportuno non prefissare nessuna categoria. Ma poiché la maggioranza è di contrario avviso, io penso che si debba lasciare il più largo margine all'ultima categoria, a quella cioè che riguarda i cittadini eleggibili ad ufficio politico. Non è raro il caso di persone giustamente alte nella pubblica estimazione, perfettamente competenti e idonee, le quali tuttavia non rientrano in nessuna delle categorie predisposte. Ora io penso che il Parlamento, nel suo senso di responsabilità, saprà ben scegliere tutti i componenti della Corte, ed è bene, quindi, che noi allarghiamo il campo di scelta.

Proporrei pertanto di cambiare la metà in un quarto, dove si parla dei magistrati, e un quarto in metà, dove si parla di cittadini eleggibili.

Poi, preferirei che costantemente nella legge al posto della parola «giudici» si sostituisse sempre la parola «componenti», anche perché in altre parti del testo i membri della Corte costituzionale vengono chiamati così.

Proporrei ancora la soppressione del periodo che va dalle parole: «Per le categorie» fino alla parola «università»; perché con esso non si fa se non aggravare i difetti di cui ho parlato pocanzi. Ed anche per un'altra ragione: non è proprio il miglior regalo che prepariamo ai due che saranno esclusi, dato che necessariamente uno solo sarà il nominato. Ma, ripeto, questo circoscrivere il campo di scelta all'organo che deve eleggere, significa un po' diminuire l'organo stesso. Fidiamo nel senso di responsabilità, nella coscienza di questo organo nel momento in cui designa i componenti della Corte costituzionale.

Con l'ultimo emendamento che riguarda l'ultima parte dell'articolo 127, propongo che la durata della Corte non sia fissata in nove anni. Non riesco a vedere il fondamento razionale di questo termine. Non vedo perché si sia detto nove e non undici o sette. Eppure è necessario che una ragione ci sia. A me parrebbe che si farebbe meglio a stabilire una durata della Corte costituzionale pari alla durata della legislatura. Vedo anche io che qui si va incontro ad un ostacolo, ed è quello che la legislatura della Camera non ha la stessa durata della legislatura del Senato.

Poiché penso ad ogni modo che fissare la durata della Corte costituzionale ad una legislatura sia necessario, appunto perché bisogna avere come premessa la politicità di questo organo, penso pure che, se l'Assemblea non crede di ritornare sulla decisione, che mi pare degna di riesame, per stabilire la parità di durata fra la legislatura della Camera e quella del Senato, sia opportuno stabilire la durata della Corte costituzionale avendo presente quella della legislatura della Camera dei deputati.

Fissando la durata della Corte costituzionale a 9 anni potrebbe accadere che la seconda Camera, eletta dopo quella che ha nominato i componenti della Corte costituzionale, risulti politicamente intonata in modo diverso dalla Camera precedente. Noi così faciliteremmo la via all'insorgere di eventuali conflitti costituzionali che sono sempre da evitare. Che una legge predisponga i mezzi per sanare il conflitto è cosa che si spiega; ma che la legge faciliti l'insorgere dei conflitti è cosa che non si spiega più.

È bene che la Corte costituzionale ed il Parlamento che la elegge si muovano sullo stesso piano politico, appunto per prevenire l'eventuale insorgere di conflitti fra il Parlamento e la Corte costituzionale. Io penserei senz'altro che il Parlamento dovesse eleggere all'inizio di ciascuna legislatura la Corte costituzionale; e penserei che la Corte costituzionale dovesse durare appunto quanto dura la legislatura. Questo è il contenuto dei tre emendamenti che ho presentato in merito all'articolo 127.

Presidente Conti. L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato il seguente emendamento:

«La Corte costituzionale è costituita dalla Corte dei conti, a sezioni riunite e integrate da dodici membri eletti dal Parlamento».

Ha facoltà di svolgerlo.

Codacci Pisanelli. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sopra la natura dell'organo che stiamo per costituire. In altri termini, ci si domanda se la Corte costituzionale debba essere un organo giurisdizionale oppure un organo di natura diversa. Condivido il parere espresso dai due oratori che mi hanno preceduto, secondo il quale occorrerebbe che, nel formare questo organo, si tenesse conto della necessità di una particolare sensibilità politica. In altri termini, siccome dobbiamo provvedere ad istituire un controllo sulla legislazione, ad istituire quasi una Corte la quale perfezioni l'attività che finora era svolta dal Parlamento, non è male che tale organo si consideri quasi emanazione del Parlamento.

Già è stata fatta da un oratore che mi ha preceduto l'obiezione, secondo cui in questa maniera si andrebbe contro il principio della divisione dei poteri. Non penso si possa sostenere che in tal modo si deroga al principio della divisione dei poteri; anzi, penso che, se noi facciamo in maniera che la Corte costituzionale possa ritenersi emanazione degli organi legislativi, noi rispettiamo il principio della divisione dei poteri assai più di quanto non faremmo se invece attribuissimo ad un organo giurisdizionale il potere di intervenire sulle legislazioni, fino al punto di dichiarare la inefficacia di una legge o di annullarla addirittura.

Per tale considerazione, cercando di andare incontro alle diverse esigenze secondo cui occorre da una parte che ci sia personale specializzato e dall'altra personale che abbia una specifica sensibilità politica, propongo che ci si serva da un lato della Corte dei conti e dall'altro di membri eletti dal Parlamento.

Quanto alla Corte dei conti, faccio presente, come ho già accennato stamane, che in altri ordinamenti, per esempio in quello belga, la Corte dei conti è considerata come emanazione del potere legislativo, è quasi un completamento degli organi legislativi. Ed anche da noi, in fondo, questo concetto non può ritenersi assolutamente estraneo. Pensiamo all'attività che la Corte dei conti ha svolto nel sindacare la legittimità dei vari atti di governo, compresi gli atti aventi forza di legge; alludo ai decreti legge e ai decreti legislativi. Molte volte la Corte dei conti ha rifiutato di registrare questi decreti; ed in fondo tale rifiuto di registrazione o, altrimenti, la registrazione con riserva, cos'altro era, se non un sindacato sopra la conformità dei decreti al nostro sistema legislativo?

Dobbiamo tener conto, d'altra parte, che sarebbe più economico, oltre che più conveniente, servirsi di un organo che esiste e che ha personale specializzato. Non è facile istituire un nuovo organo, soprattutto un organo che deve avere la importanza della Corte costituzionale. Sarebbe meglio servirsi anche qui di qualche istituzione già funzionante e che ha dato buoni risultati, integrandola opportunamente.

Ma, quanto alla opportunità di fare in modo che il controllo sulla costituzionalità delle leggi non venga esercitato da un organo giurisdizionale, ma da un organo che abbia natura diversa e possibilmente possa considerarsi quasi di natura legislativa, penso che molti dei colleghi possano essere d'accordo.

Il problema si è presentato in altro campo, allorché si trattava di stabilire di quale natura fosse l'attività esplicata nel controllare la legittimità degli atti amministrativi. In un primo tempo si negò che fosse attività giurisdizionale; la si chiamò amministrazione contenziosa; successivamente si giunse a concludere che doveva essere considerata di natura giurisdizionale.

Per quanto riguarda la giurisdizione legislativa, che abbiamo istituita, mi pare che dovremmo arrivare alla stessa conclusione: l'attività che viene svolta è senza dubbio giurisdizionale. Resta da stabilire a quale organo attribuirla. Quest'organo, secondo alcuni colleghi, dovrebbe avere natura giurisdizionale. Ma in questo caso finirebbe necessariamente per inserirsi nel potere giudiziario; ed allora davvero che noi saremmo arrivati a porre la Magistratura in posizione di assoluta supremazia su tutti i poteri dello Stato!

Per tali motivi, pur non sapendo quale favore possa trovare la mia proposta presso l'Assemblea, richiamo l'attenzione dei colleghi sulla opportunità di stabilire bene che non intendiamo porre un potere al di sopra di tutti i poteri, ma ci riferiamo, nel vero senso dell'espressione, alla divisione dei poteri, la quale implica anche bilancio fra i poteri. Non è soltanto divisione dei poteri, quella che impedisce ad un potere di ingerirsi nell'esercizio dell'attività esercitata da un organo diverso: divisione dei poteri che impedisce, per esempio, alla giurisdizione, normalmente, di ingerirsi nella legislazione. Ma anche quella che, quando si tratta di sindacare la legislazione, non affidi ad un organo di natura giurisdizionale tale funzione; altrimenti un organo giurisdizionale finirebbe per esercitare attività legislativa; e il principio della divisione dei poteri sarebbe violato.

Come dicevo, il principio della divisione dei poteri implica anche bilancio fra i poteri ed equilibrio fra di essi. Bisogna cioè che un potere possa quasi delimitare la competenza dell'altro, senza arrivare ad una preminenza dell'uno sull'altro. Questo otterremo se noi non porremo un organo di natura giurisdizionale al disopra di tutti i poteri, ma se invece semplicemente concepiremo questa attività come una giurisdizione legislativa, attribuita ad un organo che dobbiamo considerare emanazione del potere legislativo, e siccome il potere legislativo è attribuito ad Assemblee elettive, le quali derivano dall'elezione popolare, esso ci potrà dare anche maggior garanzia di rispettare le tendenze politiche del Paese.

Quanto alla durata di quest'organo, ritengo che i nove anni stabiliti dal testo della Commissione dei Settantacinque, per quanto riguarda la durata dei membri elettivi, siano un termine giusto. È necessaria una certa continuità, per garantire la stessa stabilità della Costituzione da noi approvata. Sopratutto intendiamo che in questo modo si utilizzi un'istituzione già esistente, con personale già specializzato, che sarebbe in grado di fornire un ottimo aiuto all'attività del nuovo organo, che si troverà di fronte al problema gravissimo di affrontare l'esercizio di una giurisdizione priva di precedenti nel nostro sistema.

Mi permetto, pertanto, di sottoporre ai colleghi l'opportunità di concepire la Corte costituzionale come emanazione del potere legislativo e di attribuire le sue funzioni alle sezioni unite della Corte dei conti, costituita da undici membri più dodici membri eletti, senza alcuna specializzazione di categoria, dal Parlamento.

Presidente Conti. L'onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«La Corte costituzionale si compone di 18 membri ordinari e di altrettanti supplenti nominati dal Presidente della Repubblica e scelti fra le seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, anche a riposo, professori ordinari di diritto, anche a riposo, avvocati con 15 anni di esercizio, aventi l'età almeno di 40 anni.

«La scelta di un terzo di tali membri avverrà su terne formate, per la categoria dei magistrati ordinari e speciali, dal Consiglio Superiore della Magistratura e rispettivamente dai magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; per un altro terzo su terne predisposte dal Consiglio Superiore forense e dai professori ordinari di discipline giuridiche delle università.

«Il Presidente e i giudici durano in carica 9 anni e sono rinnovabili. L'ufficio di componente della Corte costituzionale è incompatibile con quella di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con l'esercizio di attività professionali.

«Per i giudizi relativi alle accuse contro il Capo dello Stato ed i Ministri, si aggiungono ai membri ordinari 16 altri cittadini eleggibili ad ufficio politico, scelti dal popolo con elezioni indirette, secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge».

L'onorevole Mortati ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Per quanto concerne l'ultimo punto, che riguarda l'accusa dei Ministri, rinunzio a svolgerlo in questo momento, perché credo opportuno mantenere la sospensiva che si era decisa a questo proposito.

Farò una breve illustrazione della prima parte, che riguarda le funzioni ordinarie dalla Corte costituzionale. La mia proposta è in netta antitesi con quella testé illustrata dall'onorevole Fausto Gullo, ed è in antitesi, perché sono in antitesi i presupposti dai quali partiamo io e l'onorevole Gullo. Egli parte dal presupposto che questo sia un organo di natura politica e trae da ciò conseguenze molto logiche: afferma che la scelta debba essere affidata discrezionalmente al Parlamento, senza vincoli di designazione; afferma inoltre che la durata di questo organo debba coincidere con la durata della legislatura. Ma è da chiedersi se queste conseguenze logiche delle sue premesse, siano compatibili con l'articolo 126 che noi abbiamo votato poco fa. Nell'articolo 126, quale risulta approvato dall'Assemblea, si è posto un principio fondamentale che deve guidare le ulteriori nostre votazioni, si è stabilito, cioè, che questo organo ha funzioni strettamente giurisdizionali, limitate al controllo della costituzionalità delle leggi, costituzionalità anche materiale, ma non estensibili ad apprezzamenti che implichino l'esercizio di poteri discrezionali. La formula adoperata è sufficientemente chiara e porta ad escludere ogni valutazione discrezionale da parte dell'organo del controllo di costituzionalità, restringendone il compito all'accertamento della corrispondenza della legge sottoposta a sindacato alle norme rigide, sicché adesso si deve richiedere il possesso di una preparazione e di una forma mentale idonea a tale compito.

Ed allora, se questo è il tenore dell'articolo formulato, il problema che si pone, quando si deve decidere della composizione dell'organo, è questo: quale è il modo migliore per formare un organo idoneo all'esercizio di un'attività di carattere giurisdizionale.

In base a queste premesse che, ripeto, si deducono da quanto abbiamo già approvato, sembra debba argomentarsi che l'organo più idoneo alla scelta dei membri della Corte sia il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, quale lo abbiamo creato, è un organo neutro, imparziale, sopra le parti, che ha la funzione di equilibratore dei poteri, di moderatore, di tutore della Costituzione. Ed è appunto questa sua posizione costituzionale che lo rende, a quanto sembra, il meglio idoneo a valutare la convenienza della scelta di un organo che deve essere appunto, per la natura delle sue funzioni, imparziale, e tale da fornire la garanzia di un'obiettiva interpretazione della legge.

Ed allora, in base a questo presupposto, proposero di affidare la scelta di tutti i membri al Presidente della Repubblica. Ciò trova un precedente nella Costituzione nordamericana, come ricordava questa mattina l'onorevole Nitti. Invece estraneo ad ogni tradizione è la proposta dell'onorevole Gullo. O meglio, un precedente se ne può trovare nella Costituzione cecoslovacca; la quale però imposta il problema del controllo della legge su una base completamente diversa da quanto noi abbiamo fatto. È d'altra parte da rilevare come l'influenza del Parlamento si esercita indirettamente, attraverso la controfirma che al decreto presidenziale di nomina deve essere opposta da parte del primo Ministro, che nel regime parlamentare, come quello che andiamo costruendo, è espressione delle forze politiche dominanti. Quindi, con il sistema proposto si mantiene il necessario contatto con la realtà politica, senza però attribuire direttamente la nomina al Parlamento, meno idonea a compierla, e senza togliere l'intervento personale del Capo dello Stato, il quale può esercitare nella scelta una benefica influenza facendo valere quelle doti di prestigio, e esplicando quell'azione equilibratrice che è a lui propria.

A chi poi opponesse, muovendo da un punto di vista opposto a quello inspirante l'obiezioni di cui ho finora parlato, che l'attribuzione al Capo dello Stato della nomina di tutti i membri della Corte, rende eccessiva, in un regime parlamentare, l'influenza del partito di maggioranza da cui è formato il Governo, che assume la responsabilità dell'atto di nomina, si potrebbe rispondere, oltre che con l'osservazione già enunciata, che fa riferimento all'influenza ed al prestigio personale del Capo dello Stato, con il rilievo che nella proposta da me formulata, la scelta debba avvenire non solo fra appartenenti a certe categorie, ma anche entro terne di nomi predisposte dai corpi dei magistrati ordinari o speciali, dai Consigli forensi, dai professori universitari. Ciò evidentemente tempera la possibilità di scelte che cadono in persone sfornite di attitudini tecniche e qualificate solo politicamente. Con queste illustrazioni, confido che il mio emendamento possa esser preso in benevola considerazione.

Presidenza del Vicepresidente Bosco Lucarelli

Presidente Bosco Lucarelli. L'onorevole Perassi ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Perassi. Il collega Mortati ha esattamente impostato il problema al quale dobbiamo dare una soluzione con l'articolo che stiamo approvando. L'impostazione è questa: si tratta di una funzione giurisdizionale, cioè di accertare la conformità alla Costituzione delle norme giuridiche emanate con leggi o atti aventi valore di legge. Su questo punto tutta l'Assemblea è concorde. Il problema che si pone è precisamente quello della ricerca dell'organo meglio adatto a compiere questa specifica e particolare funzione giurisdizionale. Qui ci troviamo di fronte ad una serie di proposte e di formule. Io debbo limitarmi rapidissimamente a fare qualche cenno di queste varie formule, e credo che si possa cominciare (per dare un po' di ordine logico a questa rassegna) dalle proposte che divergono più profondamente dal testo inizialmente proposto dalla Commissione dei Settantacinque. Quale è questa proposta più divergente? Allo stato attuale delle cose, mi pare che sia quella dell'onorevole Mortati, il quale propone che la nomina dei componenti la Corte costituzionale sia fatta dal Capo dello Stato e sia fatta sulla base di designazioni interne, le quali sarebbero formate da tre gruppi: magistrati, avvocati e professori. L'onorevole Mortati ha dato spiegazione di questo suo modo di vedere; la Commissione però non ritiene che sia il caso di allontanarsi così profondamente da quella che è stata la soluzione adottata dalla Commissione dei Settantacinque. Mi sembra che attribuire esclusivamente al Capo dello Stato questa competenza non sia conveniente; viceversa della proposta dell'onorevole Mortati riteniamo questo: che, in parte, è opportuno che anche il Capo dello Stato concorra nella formazione di questo organo giurisdizionale.

In ordine di divergenza dal punto iniziale, mi pare che come seconda si possa indicare la proposta singolare, interessante da certi punti di vista, ma un po' personale, dell'onorevole Codacci Pisanelli, il quale, partendo un po' dal concetto di voler utilizzare qualche organo esistente — sia pure integrandolo — ha creduto che, una volta abbandonata l'idea di attribuire questa funzione alla Corte di cassazione a sezioni unite, fosse il caso di far ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, integrate da altri membri eletti dal Parlamento.

È una soluzione, la quale può avere anche qualche lato interessante; ma la Commissione non ritiene di poterla accettare. L'onorevole Codacci Pisanelli, per giustificare questa proposta, ha ricordato — ed è esatto — che la Corte dei conti già attualmente compie un sindacato di legittimità su alcuni degli atti che dovrebbero andare sottoposti al sindacato della Corte costituzionale, e cioè, in particolare, i decreti legislativi.

È verissimo, sennonché mi pare che questa sia appunto una ragione per escludere la soluzione da lui proposta, perché potrebbe avvenire questo caso singolare: che la Corte dei conti, in sede di riscontro preventivo su un decreto legislativo, abbia ritenuto che esso non presenti nulla di incostituzionale. Viceversa, poi, pubblicato questo decreto, sorga la contestazione e si debba ricorrere al giudizio di legittimità di questo organo che stiamo costruendo.

Anche per questa ragione, quindi, la Commissione non ritiene di poter aderire a questa proposta.

Terza soluzione, la quale si avvicina allo schema proposto dalla Commissione, ma ne diverge alquanto, è la proposta degli onorevoli Lami Starnuti e Preti, i quali vorrebbero che tutta la Corte costituzionale fosse eletta dal Parlamento. La proposta di questi colleghi si distingue in due aspetti: da un lato che tutti i membri della Corte siano eletti dal Parlamento e dall'altro, che non vi sia — come era nel progetto iniziale — la disposizione secondo la quale il Parlamento, nel fare questa elezione, debba scegliere in certe categorie e sulla base di certe designazioni.

Ora, la Commissione in parte accoglie quella che è l'idea ispiratrice delle proposte degli onorevoli Lami Starnuti e Preti, nel senso che ritiene che non sia il caso di limitare eccessivamente la libertà di scelta da parte del Parlamento. La Commissione è di avviso che convenga mantenere il criterio delle categorie; ma ritiene che non sia il caso di conservare la proposta primitiva, che vi siano, cioè, anche delle designazioni, che limiterebbero eccessivamente la scelta.

Giunti a questo punto, vi è la proposta dell'onorevole Fausto Gullo che, in parte, si, ricollega a quella dell'onorevole Lami Starnuti, nel senso cioè di togliere le restrizioni: e su ciò ho già risposto. L'onorevole Gullo propone poi che siano anche modificate le proporzioni delle categorie e, precisamente, egli propone di modificare questo dosaggio nel senso di stabilire che un quarto soltanto dei membri sia scelto fra i magistrati, un quarto fra gli avvocati e l'altra metà fra i cittadini eleggibili.

La Commissione, dopo avere esaminato le diverse proposte, è venuta nella conclusione che convenga adottare il sistema per cui la nomina d'un organo, investito di una funzione delicata nel meccanismo costituzionale come è quella della Corte costituzionale, non sia attribuito ad un solo ordine o ad una sola classe, ma vi partecipino ordini diversi: il Capo dello Stato, il Parlamento e il Consiglio Superiore della Magistratura.

In questo senso è formulato un emendamento che reca le firme degli onorevoli Conti, Monticelli, Leone Giovanni, Bettiol, Rossi Paolo ed Avanzini. Esso reca: «La Corte costituzionale è composta di membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dal Consiglio Superiore della Magistratura».

Tre dunque sarebbero, secondo questa proposta, gli organi che partecipano alla formazione della Corte costituzionale. Nel testo originario dei colleghi di cui ho fatto il nome non si indicava il numero dei componenti la Corte. Ma l'onorevole Nitti, questa mattina, nel suo intervento, ha messo in rilievo questa lacuna. La quale, a dir vero, poteva anche giustificarsi nel senso che si intendesse con ciò che tale numero sarebbe stato determinato dalla legge. Ma siccome egli ha temuto, in certo senso, delle sorprese, la Commissione è venuta nella determinazione di ovviare all'inconveniente, fissando il numero di quindici membri della Corte.

La Commissione ritiene che si tratti di un numero ragionevole e, pertanto, propone di inserire nel testo dell'emendamento Conti ed altri questa precisazione.

Il secondo comma di questo emendamento mantiene il principio delle categorie, ma abbandona quello delle designazioni, che condurrebbe ad una restrizione eccessiva. Secondo tale comma, dunque, i membri della Corte costituzionale, da chiunque, s'intende, siano eletti, debbono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo anche a riposo, professori ordinari di materie giuridiche delle Università, avvocati dopo venti anni di esercizio.

A questo punto si metterebbe una formula che abbiamo già adottata per il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè a dire che chi è nominato membro della Corte, durante la carica cessa, se è iscritto, di far parte degli albi professionali forensi.

Dopo questa parte, che costituisce il punto centrale dell'articolo che stiamo esaminando, l'emendamento dice:

«La Corte elegge il Presidente fra i suoi componenti». E su questo punto non ci sono divergenze. «Il Presidente e i giudici durano in carica...» Quanto tempo? Nel progetto iniziale della Commissione si era proposto nove anni. Qui abbiamo delle suggestioni di varia natura. Da un lato ve n'è una radicale, più divergente, ed è quella dell'onorevole Gullo Fausto, il quale propone che non si fissi un termine determinato, ma si adotti come determinazione della durata della carica il criterio della legislatura. L'elezione, la nomina dei componenti la Corte, dovrebbe essere fatta all'inizio di ogni legislatura, e quindi durare per quella legislatura.

La Commissione non crede di poter aderire a questo punto di vista, in quanto fare riferimento alla legislatura marcherebbe in una forma che non mi sembra conveniente un eccessivo legame fra la Corte costituzionale e il Parlamento.

Conviene, invece, che la Corte costituzionale assuma la figura di un organo giurisdizionale, che pur essendo in parte eletto dal Parlamento, tuttavia per la sua funzione si pone come un organo indipendente. Quindi la Commissione non aderisce a questa idea.

Si è detto, d'altra parte, che nove anni sono forse un termine troppo lungo. E a questo riguardo la Commissione aderisce alla proposta di portarli a sette.

Infine vi è l'ultimo comma, che non ha grande interesse; esso dice:

«L'ufficio di Presidente o di membro — o giudice — della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, e con ogni altra carica od ufficio indicati dalla legge».

Questo è il testo che dopo matura riflessione la Commissione ha ritenuto di poter presentare al voto dell'Assemblea, e su questo testo essa spera che l'Assemblea potrà concordare.

Presidenza del Vicepresidente Conti

Martino Gaetano. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Martino Gaetano. Signor Presidente l'onorevole Perassi, pure così accurato, ha dimenticato di menzionare un mio emendamento, che io penso meritava di essere preso per lo meno in esame, se non in considerazione. Il mio emendamento, al quale ha aderito quest'oggi l'onorevole Mastino Gesumino, è analogo a quello accettato dalla Commissione, con due differenze:

1°) che è fissato il numero dei giudici.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Lo abbiamo accettato.

Martino Gaetano. Il numero fissato nel mio emendamento è ora introdotto nell'emendamento della Commissione, ed è lo stesso numero: 15;

2°) che c'è al quarto comma questa espressione:

«Il Presidente e i giudici durano in carica nove anni e non sono rieleggibili».

Ora, io non posso in questa sede ripetere quello che ho già detto nel mio discorso sulla Corte costituzionale, e immagino che l'onorevole Perassi sia informato delle ragioni per le quali io sostenni che la non rieleggibilità dei giudici della Corte rappresenti una garanzia, alla quale noi non possiamo in nessun modo rinunziare.

Quindi sarei grato all'onorevole Perassi se volesse a questo proposito dire una parola. Penso che sia opportuno non aderire al concetto della riduzione a sette anni, e che si sancisca il principio della non rieleggibilità per evitare il conformismo di questo organo, che deve essere giurisdizionale, rispetto al Parlamento, cioè all'organo politico di cui esso è, in pratica, l'emanazione.

Presidente Conti. Prego l'onorevole Perassi di esprimere il parere della Commissione in merito.

Perassi. Domando scusa all'onorevole Martino della mia dimenticanza involontaria. Io ho ascoltato il suo discorso durante la discussione generale e l'ho poi letto interamente con molto interesse. Rinnovo perciò, tanto più, le scuse per questa mia dimenticanza formale. Dico formale, perché sostanzialmente il testo elaborato nel seno della Commissione, in fondo, ha ripreso varie proposte contenute nell'emendamento dell'onorevole Martino.

Il numero dei membri della Corte sul quale noi ci siamo fissati è quello che lo stesso onorevole Martino ha suggerito.

La divergenza rimasta fra il suo testo e quello fatto proprio dalla Commissione si riduce a due punti Il primo riguarda la frase «e non sono rieleggibili». La Commissione l'accetta. Per quanto concerne poi la durata, i nove anni, che l'onorevole Martino ha ripreso dal testo primitivo della Commissione, noi riteniamo invece che rappresentano un termine eccessivamente lungo. Quindi la Commissione, come ho detto prima, riduce da nove a sette anni la durata della nomina e accetta che si aggiunga che i giudici non sono rieleggibili.

Ambrosini. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Ambrosini. La mia dichiarazione di voto è questa: fra quelli proposti voterò l'emendamento che più riafferma, in modo tassativo, il carattere giurisdizionale della Corte costituzionale.

Se noi abbiamo accolto il sistema della Costituzione rigida, non possiamo ammettere nessun metodo che si allontani da questo principio fondamentale. Infatti Costituzione rigida significa avere delle norme di carattere costituzionale che non possono essere cambiate con norme della legge ordinaria. Ora, se ai membri della Corte costituzionale, comunque eletti, si attribuisse un compito politico con la possibilità di adeguarsi a quanto il Parlamento ha fatto con la votazione di norme di carattere ordinario, eventualmente contrarie a quelle di carattere costituzionale, allora si snaturerebbe l'essenza stessa dell'istituto. Sarebbe assolutamente inutile istituire una Corte costituzionale. La Corte costituzionale non deve essere politica, giacché deve giudicare, pronunziare il diritto, vedere cioè se la norma della legge ordinaria corrisponde alla norma di carattere costituzionale. Nel caso che non corrisponda, deve, con criterio giuridico, tirarne le conseguenze.

Naturalmente ciò non viola per nulla il diritto dell'organo legislativo supremo, il quale, quando ha da cambiare, adeguandosi all'evoluzione della coscienza popolare e alle esigenze dei nuovi tempi, quando ha da cambiare le norme costituzionali, deve seguire la procedura speciale stabilita dalla Costituzione.

Se questo sistema non si seguisse, si verrebbe a sabotare tutto l'ordinamento costituzionale già approvato sulla base di un sistema di Costituzione rigida.

Per questi motivi, se verrà posto in votazione l'emendamento Mortati, io voterò a favore.

Presidente Conti. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se li mantengono.

L'onorevole Castiglia non è presente e pertanto il suo emendamento si intende decaduto.

L'emendamento degli onorevoli Bettiol, Cassiani e Rossi Paolo è quello accettato dalla Commissione.

L'onorevole Adonnino non è presente e per tanto il suo emendamento si intende decaduto.

L'onorevole Martino Gaetano insiste nel suo emendamento?

Martino Gaetano. Insisto sulla parte che concerne la durata della carica. Per il resto il mio emendamento è identico a quello della Commissione.

Presidente Conti. L'onorevole Caccuri non è presente e pertanto i suoi emendamenti si intendono decaduti.

L'onorevole Preti non è presente e i suoi due emendamenti si intendono decaduti.

Onorevole Mastino Gesumino, lei ha aderito all'emendamento dell'onorevole Martino Gaetano?

Mastino Gesumino. Aderisco con una riserva. Insisto sui nove anni.

Presidente Conti. Onorevole Lami Starnuti, mantiene il suo emendamento?

Lami Starnuti. Lo mantengo.

Presidente Conti. L'onorevole Merlin Umberto non è presente, e pertanto il suo emendamento si intende decaduto.

Onorevole Gullo, mantiene i suoi emendamenti?

Gullo Fausto. Li mantengo tutti, perché costituiscono un tutto organico.

Presidente Conti. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?

Mortati. Lo mantengo per quanto riguarda il punto del principio della nomina da parte del Capo dello Stato.

Presidente Conti. Onorevole Codacci Pisanelli, mantiene il suo emendamento?

Codacci Pisanelli. Lo mantengo.

Presidente Conti. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli, non accettato dalla Commissione:

«La Corte costituzionale è costituita dalla Corte dei conti a sezioni riunite e integrata da dodici membri eletti dal Parlamento».

Comunico che è stata chiesta la verifica del numero legale dall'onorevole Laconi ed altri colleghi.

Onorevole Laconi, insiste?

Laconi. Ritiro per il momento la richiesta.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Mortati. In ordine alla votazione, a me non pare che per una questione così complessa, in cui si articolano tante proposizioni, si possa far luogo alla votazione complessiva di tutto un emendamento. Noi abbiamo una serie di emendamenti che concorrono a formare questa disposizione, che si riferiscono ad elementi diversi. Abbiamo il numero dei membri, abbiamo la considerazione del modo di nomina, delle elezioni, della durata, della incompatibilità. A me pare sia più ragionevole mettere in votazione i singoli emendamenti, ma quando sono particolari; oppure si dovrebbe far precedere una votazione di carattere generale circa l'orientamento dei vari emendamenti e poi procedere alle votazioni conseguenti a questo orientamento.

Presidente Conti. Sono in parte d'accordo con lei; ma le faccio osservare che l'emendamento Codacci Pisanelli si allontana in modo assoluto da tutte le altre statuizioni che sono state proposte. Io credo quindi che possiamo intanto votare questo emendamento.

Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Codacci Pisanelli. Secondo il parere della Commissione l'emendamento che più si discostava dal testo era quello dell'onorevole Mortati.

Presidente Conti. Io mi permetto di pensare diversamente. Pongo quindi in votazione l'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli così formulato:

«La Corte costituzionale è costituita dalla Corte dei conti a sezioni riunite ed integrata da dodici membri eletti dal Parlamento».

(Non è approvato).

Ora possiamo prendere in esame i concetti espressi dall'onorevole Mortati. Egli pensa che non possa esser posto in votazione un emendamento in tutti i suoi commi, nello stesso momento. Evidentemente l'onorevole Mortati ha pienamente ragione. Porremo in votazione il suo emendamento, comma per comma, in modo che vi sia la possibilità per i colleghi di esprimere il loro pensiero sui principî che sono affermati in ogni comma.

Il primo comma è:

«La Corte costituzionale si compone di quindici membri ordinari e di altrettanti supplenti».

Lami Starnuti. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Lami Starnuti. Chiedo che si voti prima il numero dei membri ordinari e poi quello dei supplenti.

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Perassi. Per evitare equivoci faccio presente che questa prima parte dell'emendamento Mortati coincide con quello che la Commissione raccomanda, relativamente al numero dei quindici membri. L'onorevole Mortati però aggiunge: «e altrettanti supplenti». Noi riteniamo che la nomina dei supplenti non sia necessaria. Per conseguenza preghiamo di non accogliere l'emendamento Mortati su questo punto.

Presidente Conti. Con la prima votazione non ci occuperemo della classificazione, ma fisseremo il concetto che i membri della Corte costituzionale sono quindici. Su questo numero l'onorevole Mortati e la Commissione sono d'accordo.

Gullo Fausto. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Gullo Fausto. A me pare che il numero non possa essere votato in questo momento, perché varie sono le soluzioni circa la composizione della Corte. Qualcuno dice che la metà deve essere formata da una particolare categoria. Come si farà a dividere quindici per due?

Qualcuno dice che un quarto deve essere formato da una particolare categoria. Quindici non è divisibile per quattro; invece è divisibile per tre, e coinciderebbe con la proposta della Commissione, che non è detto che sia approvata. Quindi mi pare che la fissazione del numero debba avvenire dopo e non prima.

Presidente Conti. Onorevole Perassi, quale è il suo parere?

Perassi. L'osservazione dell'onorevole Gullo mi sembra ragionevolissima: quindi, accettiamo.

Presidente Conti. Porrò in votazione la prima parte dell'articolo senza indicazione di numero, e cioè:

«La Corte costituzionale si compone di membri nominati dal Presidente della Repubblica».

È stata chiesta la votazione per appello nominale digli onorevoli Laconi, Silipo, Gorreri, Moscatelli, Musolino, Gullo Fausto, Landi, Imperiale, Giolitti, D'Amico, Allegato, Buffoni, Pastore Raffaele, Mancini, Pieri.

Procedo alla chiama per constatare la presenza in Aula dei firmatari della richiesta.

(Sono presenti).

Uberti. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Uberti. Dichiaro che noi voteremo contro l'emendamento Mortati per la sua esclusività.

Presidente Conti. Onorevole Mortati; insiste nel suo emendamento?

Mortati. Lo ritiro.

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Fabbri. Bisognerebbe che la prima votazione affermasse e contemporaneamente negasse un concetto. Se noi introducessimo il concetto di nominare in parte i membri della Corte, sapremmo, dal sì o dal no, se si ammette la pluralità delle fonti di nomina, come sembra che la gran parte dell'Assemblea voglia; o se viceversa si vuole un'eventuale unica fonte, quale è suggerita dalla proposta dell'onorevole Mortati. Quindi, se si accetta che siano nominati in parte, facciamo punto, perché si tratta di un concetto compiuto.

Presidente Conti. Lei non ha forse avvertito che l'onorevole Mortati ha ritirato l'emendamento e che adesso, passando al testo redatto dalla Commissione, siamo in grado di porre la votazione sulla base che lei desidera.

Fabbri. Sono d'accordo.

Presidente Conti. Passiamo alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Lami Starnuti e altri: «I giudici della Corte sono nominati dal Parlamento.».

Lami Starnuti. Chiedo di parlare per un chiarimento sul mio emendamento.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Lami Starnuti. Il mio emendamento riguardava il secondo comma dell'articolo 127 del progetto, quindi presupponeva la determinazione delle categorie, qualora la Assemblea voglia stabilire le categorie entro cui la nomina deve avvenire. Non vorrei che la Assemblea ritenesse che, con l'approvazione del mio emendamento, la scelta del Parlamento fosse assolutamente libera. Io consento con altri che il Parlamento deve scegliere i giudici della Corte costituzionale in determinate categorie: ad esempio, magistrati, avvocati, di guisa che, se l'Assemblea approvasse il mio emendamento, non riterrei preclusa la discussione e la votazione su quella che ora è la prima parte dell'articolo 127.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Laconi. Mi duole di dissentire dall'onorevole Lami Starnuti, col quale consento nell'emendamento, ma mi pare che questo modo di votazione sia più opportuno. Io potrei dichiarare, perché non si pensi che c'è sotto questa parola qualche intenzione segreta, (Commenti al centro) che non vi è da parte mia, e forse del mio Gruppo, nessuna intenzione di non votare le categorie. Ci si può benissimo mettere d'accordo. Però, mi pare che saremmo in grado di determinare con molta maggiore coerenza le categorie fra le quali i giudici devono essere scelti, quando sapremo la fonte da cui questi giudici devono essere scelti. Se dovesse passare la proposta di diversa origine dei giudici, mi pare che da questa diversa origine scaturisca necessariamente la diversità delle categorie entro le quali i giudici dovranno essere scelti. Mi pare che possiamo seguire quest'ordine, tenendo conto del fatto che nell'Assemblea non c'è nessuna corrente importante che sia contraria all'ammissione delle categorie, e che quindi non si può prestare questa alterazione dell'ordine formale a nessuna sorpresa.

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Perassi. Io ricordo che allo stato attuale delle cose il punto di partenza è quello che abbiamo detto prima, cioè l'emendamento Martino e altri, nel quale vi è un primo comma che si occupa della fonte, ossia chi nomina, nel secondo comma poi vi è l'indicazione delle categorie. Per conseguenza, ritengo che ora dovrebbe mettersi ai voti l'emendamento Lami Starnuti, il quale si presenta come un emendamento sostitutivo del primo comma del nuovo testo. Naturalmente, l'emendamento Lami Starnuti lascia impregiudicata tutta la questione delle categorie previste nel secondo comma.

Lami Starnuti. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Lami Starnuti. La mia dichiarazione è stata interpretata dalla Presidenza in modo non del tutto esatto. Intendevo dire, e l'ho detto espressamente, che l'accettazione del mio emendamento non era preclusiva della votazione sulle categorie.

Presidente Conti. Sta bene. Allora, passiamo alla votazione dell'emendamento Lami Starnuti. Avverto che la richiesta di votazione per appello nominale fatta sull'emendamento Mortati è ora mantenuta per l'emendamento Lami Starnuti.

Uberti. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Uberti. Poiché noi voteremo l'emendamento proposto dalla Commissione, voteremo contro l'emendamento Lami Starnuti.

Presidente Conti. Indico la votazione nominale sull'emendamento Lami Starnuti, di cui do ancora lettura:

«I giudici della Corte sono nominati dal Parlamento».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Federici Maria.

Si faccia la chiama.

Riccio, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Allegato, Amadei, Arata.

Barbareschi, Barontini Ilio, Bartalini, Bencivenga, Bibolotti, Bitossi, Bocconi, Buffoni Francesco.

Cianca, Cosattini, Costa, Costantini, Cremaschi Olindo.

D'Amico Michele, D'Aragona, De Michelis Paolo, Di Giovanni.

Faccio, Fantuzzi, Ferrari Giacomo, Fietta, Finocchiaro Aprile, Fiore, Fiorentino, Fornara.

Gallico Spano Nadia, Ghidetti, Giannini, Giolitti, Gorreri, Grazi Enrico, Gullo Fausto, Gullo Rocco.

Imperiale, Iotti Nilde.

Laconi, Lami Starnuti, Landi, La Rocca, Longhena, Longo, Lozza.

Magnani, Malagugini, Mancini, Mariani Enrico, Massini, Mastrojanni, Mattei Teresa, Merlin Angelina, Miccolis, Minio, Molinelli, Momigliano, Montagnana Rita, Montemartini, Morandi, Morini, Moscatelli, Musolino.

Nasi, Nobile Umberto, Nobili Tito Oro, Noce Teresa.

Paris, Pastore Raffaele, Pertini Sandro, Pesenti, Piemonte, Pistoia, Pressinotti, Priolo.

Ricci Giuseppe, Romita, Rossi Maria Maddalena, Roveda.

Salerno, Schiavetti, Scoccimarro, Secchia, Silipo, Stampacchia.

Targetti, Tega, Togliatti, Tomba, Tonello.

Vischioni.

Zanardi.

Rispondono no:

Abozzi, Alberti, Aldisio, Ambrosini, Angelucci, Arcangeli, Avanzini, Azzi.

Badini Confalonieri, Balduzzi, Baracco, Basile, Bastianetto, Bazoli, Bellato, Bellavista, Bellusci, Belotti, Benedettini, Benvenuti, Bernabei, Bernini Ferdinando, Bertola, Bertone, Bettiol, Bianchini Laura, Bosco Lucarelli, Bozzi, Brusasca, Bubbio, Bulloni Pietro.

Caiati, Calamandrei, Camangi, Camposarcuno, Canevari, Caporali, Cappa Paolo, Cappelletti, Cappi Giuseppe, Cappugi, Carbonari, Carboni Enrico, Carignani, Caristia, Carratelli, Caso, Cassiani, Castelli Edgardo, Castelli Avolio, Cavalli, Cevolotto, Chatrian, Chieffi, Chiostergi, Ciampitti, Ciccolungo, Cimenti, Clerici, Coccia, Codacci Pisanelli, Codignola, Colombo Emilio, Colonnetti, Conci Elisabetta, Condorelli, Coppa Ezio, Coppi Alessandro, Corsi, Corsini, Cosattini, Cremaschi Carlo.

Del Curto, Della Seta, Delli Castelli Filomena, De Martino, De Mercurio, De Michele Luigi, De Palma, De Unterrichter Maria, Di Fausto, Dominedò, Dossetti.

Ermini.

Fabbri, Fabriani, Facchinetti, Fanfani, Fantoni, Federici Maria, Ferrarese, Ferrario Celestino, Ferreri, Firrao, Franceschini, Fresa, Fuschini, Fusco.

Galati, Garlato, Gasparotto, Geuna, Giacchero, Gonella, Gotelli Angela, Grassi, Gronchi, Guariento, Guerrieri Filippo, Guidi Cingolani Angela.

Jervolino.

Labriola, Lagravinese Pasquale, La Pira, Lazzati, Lizier.

Magrassi, Malvestiti, Marina Mario, Marinaro, Martinelli, Martino Gaetano, Marzarotto, Mastino Gesumino, Mastino Pietro, Mazza, Mazzei, Mazzoni, Meda Luigi, Merlin Umberto, Micheli, Monterisi, Montini, Morelli Luigi, Murdaca.

Nicotra Maria, Notarianni, Numeroso.

Orlando Camillo.

Pacciardi, Pallastrelli, Paolucci, Pastore Giulio, Patrissi, Pecorari, Penna Ottavia, Pera, Perassi, Perlingieri, Petrilli, Piccioni, Pignatari, Ponti, Puoti.

Quarello, Quintieri Adolfo.

Rapelli, Reale Vito, Recca, Riccio Stefano, Romano, Rossi Paolo, Ruini.

Saggin, Salizzoni, Salvatore, Sampietro, Sardiello, Scalfaro, Schiratti, Scoca, Spallicci, Spataro, Storchi, Sullo Fiorentino.

Taviani, Terranova, Tessitori, Titomanlio Vittoria, Tosato, Tosi, Tozzi Condivi, Treves, Trimarchi, Tupini, Turco.

Uberti.

Valenti, Vicentini, Vico, Villabruna.

Zerbi, Zotta, Zuccarini.

Si sono astenuti:

Conti.

Lussu.

Nitti.

Orlando Vittorio Emanuele.

Sono in congedo:

Bergamini.

Cairo, Carboni Angelo, Carmagnola, Cavallari.

De Vita, Dugoni.

Ghidini, Gui.

Jacini.

Lizzadri.

Preziosi.

Ravagnan, Rubilli.

Vanoni, Varvaro, Viale.

Presidente Conti. Dichiaro chiusa la votazione nominale. Invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti).

Presidente Conti. Comunico il risultato della votazione nominale sull'emendamento Lami Starnuti:

Presenti.......................... 290
Votanti...................... 286
Astenuti......................... 4
Maggioranza.............. 144
Hanno risposto ......... 92
Hanno risposto no..... 194

(L'Assemblea non approva).

Presidente Conti. Passiamo allora al primo comma del testo accettato dalla Commissione:

«La Corte costituzionale è composta di membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento, riunito in seduta comune, e per un terzo dal Consiglio superiore della Magistratura».

Intende la Commissione che si aggiunga anche il numero dei componenti?

Perassi. Lasciamo in sospeso, per ora, la questione del numero.

Presidente Conti. Sta bene.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Conti. Ne ha facoltà.

Laconi. Allo scopo di evitare il ricorso ad altre procedure formali, propongo di rinviare a domani, in modo che non possa essere votato questo emendamento, anche perché credo che l'approvazione di questo emendamento sia un atto letale per la democrazia italiana, e spero che la notte porti consiglio. (Commenti al centro).

Presidente Conti. Come l'Assemblea ha udito, v'è una proposta di rinviare la votazione su questo emendamento.

La pongo ai voti.

(Non è approvata).

Maffi. Allora chiediamo l'appello nominale. (Proteste al centro Commenti).

Presidente Conti. Avverto l'Assemblea che se non si raggiunge il numero legale la seduta è rinviata a domani pomeriggio e verremmo a perdere un'utile seduta antimeridiana.

Gullo Fausto. Faccio proposta formale che il seguito della discussione sia rinviato a domani.

Presidente Conti. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Gullo di rinviare a domani il seguito della discussione.

(È approvata).

Il seguito di questa discussione è pertanto rinviato a domani alle 11.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti