[Il 29 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Conti.]

Presidente Conti. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

All'articolo 127 gli onorevoli Bozzi e Persico hanno proposto il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 127 del testo Conti, Monticelli, Leone Giovanni ed altri:

«Alle parole: dal Consiglio Superiore della Magistratura, sostituire le altre: dalle supreme Magistrature dell'ordine giudiziario ed amministrativo».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Bozzi. Rinuncio allo svolgimento.

Presidente Conti. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione accetta senza altro l'emendamento Bozzi e Persico.

Presidente Conti. Gli onorevoli Laconi, Togliatti, Barontini ed altri colleghi hanno presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma dell'articolo 127 sostituire il seguente:

«I giudici della Corte sono nominati per un terzo dalla Camera dei deputati, per un terzo dal Senato e per un terzo dalle Assemblee regionali».

L'onorevole Laconi ha facoltà di svolgerlo.

Laconi. Ieri ho pregato l'Assemblea di volersi concedere un po' di tempo, per poter riconsiderare attentamente le proposte sulle quali era chiamata a votare. Mi pare, infatti, che, passando dal progetto originario alla proposta ultimamente presentata dal Comitato di redazione, sia stato snaturato il carattere fondamentale della Corte costituzionale. Si è passati infatti da un organo, che era definito e configurato come tecnico-politico ad un organo che si vuol rendere prevalentemente od esclusivamente tecnico.

L'Assemblea ha già stabilito, nel primo articolo di questo Titolo, le funzioni che sono deferite alla Corte costituzionale: mi pare che non vi sia dubbio che queste funzioni non sono unicamente di carattere tecnico, ma sono, fatalmente, anche di carattere politico. Invito i colleghi a considerare soprattutto che noi abbiamo introdotto nella Carta costituzionale alcuni principî ed alcuni elementi programmatici entro cui dovranno muoversi le Assemblee legislative ed i Governi di domani. Vero è che vi era una parte considerevole di questa Assemblea contraria alla introduzione di questi principî nella Carta costituzionale, ma il voto delle maggioranza ha stabilito questo dato di fatto: che oggi nella nostra Costituzione figurano elementi di orientamento per le Assemblee ed i Governi di domani. Io mi chiedo: quando domani le Assemblee legislative ed i Governi che succederanno alla nostra Assemblea ed all'attuale Governo, dovranno muoversi entro la sfera di discrezionalità che è loro consentita nell'ambito di quei principî, è possibile che un organo giurisdizionale, intervenendo per assicurare le costituzionalità di questi atti, possa limitarsi unicamente ad un controllo di legittimità e non debba fatalmente sconfinare anche nel merito? Questo mi chiedo. Quando si vada a stabilire se una determinata riforma di carattere sociale ed economico rientri negli orientamenti generali tracciati nella Costituzione, si potrà dare di questi atti legislativi un giudizio puramente tecnico o non anche un giudizio che, sia pure involontariamente, debba essere riferito anche all'orientamento politico e motivato politicamente? Di qui la necessità, riconosciuta dalla Commissione dei Settantacinque e confermata attraverso dibattiti che durarono oltre un anno, di dare a questo organo supremo giurisdizionale del nostro Paese una configurazione, che risponda nel contempo alle esigenze di carattere tecnico e politico. Questo era il nostro intendimento quando configurammo la Corte costituzionale sotto un duplice aspetto: le demmo sì una fonte politica, è vero, ma genuinamente democratica; ma le demmo anche una composizione tecnica, in quanto stabilimmo che i giudici della Corte costituzionale dovessero essere scelti entro determinate categorie, le quali davano un certo affidamento. È evidente che da questa composizione scaturiva per l'Alta Corte un duplice carattere, rispondente al duplice aspetto della sua funzione giurisdizionale. Ci contenevamo nei limiti della legalità democratica più schietta, ma contemporaneamente realizzavamo le garanzie di competenza che, penso, siamo tutti d'accordo nel ritenere necessarie per una buona composizione dell'organo chiamato a dare giudizi su una materia così delicata. Ieri l'Assemblea ha respinto la soluzione che era prevista nel progetto di Costituzione. Rimaneva, ieri, soltanto dinanzi a noi il progetto ulteriormente elaborato dalla Commissione.

Onorevoli colleghi, io penso che noi dobbiamo mettere le cose nei termini più chiari. Noi possiamo, dinanzi al progetto della Commissione, nascondere o mascherare il nostro pensiero e le nostre reali intenzioni parlando di esigenze tecniche, di combinazioni di poteri, di necessità che gli organi supremi vi siano in qualche misura rappresentati, ma sta di fatto che attraverso il progetto che è stato presentato ultimamente dal Comitato di coordinamento, i due terzi della Corte costituzionale non hanno se non una indiretta e lontanissima derivazione popolare: un terzo, anzi, non ne ha affatto, è avulso completamente dalla vita del Paese e rimesso alla scelta di un organo, come il Consiglio Superiore della Magistratura, che non risente in alcun modo della volontà popolare. Per un altro terzo, i membri sono nominati dal Presidente della Repubblica, il quale ha una derivazione indubbiamente indiretta, e soltanto per un terzo sono rimessi alla scelta delle Camere.

Ora, è questa la Corte costituzionale che noi intendiamo preporre al controllo dei supremi poteri dello Stato? In sostanza, a questa Corte noi abbiamo dato la funzione di interprete della nostra volontà di costituenti. Come possiamo pensare che legittimamente interpretino la nostra volontà e giudichino in base alle norme da noi sancite, uomini che sono eletti dal Consiglio della Magistratura il quale non ha nessuna derivazione popolare? Possiamo pensare che essi possano interpretare domani quello spirito innovatore che noi abbiamo infuso nella Costituzione? Io chiedo questo agli amici della Democrazia cristiana e a tutti coloro che hanno con noi sancito questo principio. Possiamo noi pensare che questo spirito profondamente innovatore, dal punto di vista sociale ed economico, che noi abbiamo infuso nella Costituzione, possa essere inteso nel suo significato reale e nella sua reale portata da uomini che siano sottratti completamente a qualunque elezione popolare, ed anche al più lontano riflesso delle elezioni popolari? Non credo che questo possa accadere.

È per questa ragione che proposi ieri all'Assemblea, a nome del mio Gruppo, che riprendesse in esame il suo atteggiamento, ed è per questa ragione che il mio Gruppo presenta un nuovo emendamento che tende a sciogliere alcune riserve che hanno forse concorso al voto contrario che l'Assemblea ha dato ieri sulla formula originaria del progetto. Io penso che, quando ieri l'Assemblea ha votato contro la formula originaria del progetto, vi sia stata anche presente, in questa votazione, quella corrente regionalistica, che si è fatta tanto sentire in una serie di dibattiti, e che, legittimamente preoccupata di veder chiamato un organo esclusivamente unitario a decidere anche le controversie fra le Regioni e lo Stato, ha ritenuto di dover respingere la proposta Lami Starnuti per questo suo carattere. Ma io penso che questa medesima corrente di opinioni, che è stata così decisa in altre occasioni, oggi si risveglierà dinanzi al nostro emendamento il quale rimette, in unione alle Camere, l'elezione dei giudici della Corte costituzionale alle Assemblee regionali. Attraverso il mio emendamento vengono assicurate, io penso, tre garanzie: innanzitutto una garanzia di ordine politico generale sulla natura schiettamente democratica dell'organo, e, quindi, anche una garanzia, direi, di struttura, in quanto vengono pure soddisfatte le esigenze delle diverse regioni. Infine è anche garantita l'esigenza tecnica, in quanto il mio emendamento non preclude in nessun modo la possibilità che i giudici dell'Alta Corte vengano scelti entro determinate categorie.

Io posso assicurare la Camera che, qualora il nostro emendamento venga approvato, noi non abbiamo niente in contrario a prendere in considerazione una formulazione soddisfacente, attraverso la quale venga stabilito che i giudici della Corte costituzionale debbano essere scelti entro categorie qualificate dal punto di vista tecnico.

Invito, quindi, la Camera a rendersi conto del fatto che, se noi aderissimo al testo presentato dalla Commissione, noi compiremmo invece un grave atto di lesa democrazia e creeremmo un organo che non darebbe alcun affidamento alle forze democratiche di interpretare quell'indirizzo progressivo che noi abbiamo voluto imprimere al nuovo Stato repubblicano. (Applausi all'estrema sinistra).

Presidente Conti. L'onorevole Targetti ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti al testo accettato dalla Commissione:

«Al primo comma, sostituire il seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina un terzo dei componenti della Corte, gli altri due terzi sono nominati per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica».

«Al secondo comma, dopo la parola: giudiziario, aggiungere le parole: di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Targetti. L'emendamento di cui ha dato lettura il Presidente l'ho presentato a nome mio, e quindi non so se interpreto anche il pensiero dei miei colleghi di Gruppo che non ho potuto interpellare. Il mio emendamento non ha bisogno di una larga illustrazione. La votazione che ieri ebbe luogo sull'emendamento Lami Starnuti, dimostra che la Camera è tutt'altro che proclive a demandare la nomina di tutti i componenti la Corte ai due rami del Parlamento; ma questa manifestazione di volontà, contraria all'elezione totale della Corte da parte del Parlamento, non credo che debba essere interpretata come una contrarietà anche ad una larga partecipazione del Parlamento stesso a tale nomina. È per questo che io ho presentato la proposta di attribuire la facoltà alla Camera dei deputati e al Senato di nominare la metà dei componenti la Corte costituzionale.

La nomina dell'altra metà è demandata al Capo dello Stato. Mi sembra inutile confutare quelle obiezioni che da qualche parte si sentono muovere contro la nomina da parte delle Assemblee legislative di un corpo giudicante, o di parte di esso.

Queste obiezioni, a parer mio, partono da una errata concezione di quella che deve essere e non può non essere la Corte costituzionale. Non si tratta di decidere le modalità della nomina di una magistratura che stia al di sopra della Corte di cassazione; ma quella della nomina dei componenti un organo che giudica dal lato giuridico, ma giudicherà anche e, forse molto spesso, dal lato politico, la conformità delle leggi alla Costituzione.

Noi abbiamo una Carta costituzionale, che, oltre a stabilire delle direttive nel campo giuridico, stabilisce anche delle direttive in un campo squisitamente e prettamente politico. Se questo non fosse, non sarebbe sorta a nessuno l'idea di creare un organo, non dico al di sopra, ma diverso dalla Cassazione. Si fosse trattato soltanto di una Carta costituzionale che avesse prescritto delle norme la cui violazione non potesse rappresentare altro che la violazione di norme giuridiche, evidentemente sarebbe venuta a mancare ogni ragion d'essere della creazione di questo ente diverso dalla Cassazione.

Perché, onorevoli colleghi, la grande maggioranza di noi, cioè tutti quelli che hanno votato contro l'emendamento soppressivo dell'onorevole Nitti, ha ritenuto necessaria la creazione di questa Corte Costituzionale? Senza dubbio perché è stata persuasa dalle ragioni addotte contro la competenza in questa materia della Corte di cassazione. E non è, onorevoli colleghi, che questo atteggiamento, questo modo di apprezzare la questione sia stato influenzato da una maggiore o minore fiducia che si possa avere nella Corte Suprema. Non lo è stato né doveva esserlo, giacché sarebbe stato un grave errore se nello statuire su quest'argomento, come su tutto quello che si riferisce al potere giudiziario, ci si fosse fatti guidare da considerazioni, da impressioni relative all'attuale funzionamento dell'amministrazione della giustizia. La Magistratura, con tutti i suoi difetti — ma anche con tutti i suoi pregi — la Magistratura è perfettibile e dovrà migliorarsi e l'opera della giustizia sarà all'altezza del compito, quando lo Stato ne avrà riconosciuto sotto tutti i riguardi l'importanza e le esigenze.

Io dico, così per incidenza, che se non ho messo la mia firma all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Mastino e da altri colleghi, è stato perché quell'ordine del giorno limitava i voti dell'Assemblea alla questione del trattamento economico dei magistrati. (Interruzione del deputato Mastino Pietro).

Veda, onorevole Mastino, forse qui sono ben pochi i colleghi che possano aver dato, anche nel passato, prove più chiare di quelle che posso aver dato io del convincimento che la Magistratura è stata sempre trattata, non soltanto nel periodo fascista, ma anche nel periodo antifascista, da tutti i Governi che si sono succeduti in Italia, ed anche dal lato economico, in modo che c'è da meravigliarsi che abbia dato, nel suo complesso, quello che ha dato, e non molto di meno, ed abbia presentato soltanto le manchevolezze che le si possono rimproverare.

L'onestà del magistrato è stata messa a prove così dure, da richiedere la virtù non dell'uomo comune, ma dell'asceta. E la grande maggioranza dei magistrati queste virtù le ha avute.

Bisogna riconoscerlo, anche se si è costretti a deplorare ogni giorno di più l'atteggiamento, il comportamento di molti magistrati, specialmente dei gradi superiori, nelle cause di carattere politico. Ma se deve essere approvato da tutti il voto che la nuova Camera assicuri al magistrato il trattamento economico che gli è dovuto, occorre anche che tutto quanto concerne l'amministrazione della giustizia, dalla condizione dei cancellieri a quella degli ufficiali giudiziari e degli uscieri; dai locali all'arredamento degli uffici, e via dicendo; tutto deve essere oggetto di solleciti provvedimenti da parte dello Stato se veramente si vuole assicurare al Paese una giustizia degna della sua nuova vita. (Applausi).

Chiudendo la parentesi di cui chiedo scusa all'Assemblea, è dunque per la natura del compito che a questa Corte Costituzionale è commesso, che l'Assemblea ha ritenuto che i giudizi di sua competenza non possano essere logicamente demandati alla Corte di cassazione e che legittimino, anzi impongano, la costituzione di questo nuovo organo.

Se noi dunque riconosciamo che la ragion d'essere di questa Corte Costituzionale sta nella necessità che, dato il carattere della nostra Costituzione, si eserciti un controllo sullo stesso potere legislativo affinché non vengano emanate norme che vadano contro i principî giuridici, morali, politici, fondamentali della Carta costituzionale, bisogna anche riconoscere la necessità che l'organo a cui questo controllo è affidato sia, almeno in parte, in gran parte, emanazione, sia pure indiretta, della volontà popolare.

Per l'altro mio emendamento, mi limiterò a dire che tende ad escludere la possibilità, sia pure lontana, che venga nominato a far parte della Corte anche un magistrato all'inizio della sua carriera.

Presidente Conti. Invito l'onorevole Rossi Paolo a pronunciarsi, a nome della Commissione, sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Laconi, Togliatti, Barontini ed altri, e Targetti.

Rossi Paolo. Non intendo affermare che gli emendamenti or ora menzionati dall'onorevole Presidente siano poco chiari, ché anzi sono limpidissimi; ma, per la verità, si tratta di emendamenti presentati all'ultimo momento. Noi non abbiamo pertanto avuto agio di esaminarli, perché la Commissione non si è riunita.

Poiché quindi non siamo preparati a pronunciarci in merito, dobbiamo insistere sul nostro testo, tranne che per l'emendamento Bozzi e Persico, di natura formale, che viene accolto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti