[Il 29 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 128. Se ne dia lettura.

Riccio, Segretario, legge:

«Quando, nel corso di un giudizio, la questione d'incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata d'ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.

«La dichiarazione d'incostituzionalità può essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente ed organo a ciò autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.

«Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali».

Presidente Terracini. Resta inteso, onorevoli colleghi, che rimane sempre aperta la facoltà ai membri dell'Assemblea di presentare ancora emendamenti all'articolo 128, in relazione al risultato delle votazioni che si effettueranno sull'articolo 127.

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. Onorevole Presidente, io sono animato dalla intenzione di far presto, ma in pari tempo dall'intenzione di far bene. Penso che noi non possiamo discutere dei poteri di decisione di questo organo supremo, se non sappiamo come l'organo è costituito, perché, evidentemente, la composizione della Corte riverbera la sua influenza su quelli che saranno i poteri di decisione della Corte medesima. Se nella composizione avrà la prevalenza, secondo l'opinione espressa da qualche settore di questa Assemblea, l'elemento politico, i poteri di decisione potranno essere orientati in un senso; se invece avrà la prevalenza l'elemento tecnico-giurisdizionale, i poteri di decisione saranno diversi. Ho l'impressione che noi discuteremo gli emendamenti senza avere presente questo punto fondamentale, che costituisce un presupposto.

Presidente Terracini. Le faccio osservare che, se quanto lei ha detto è giusto, altrettanto giusto sarebbe il criterio opposto, e cioè che prima bisogna fissare i compiti che si vuole affidare all'organo. È certo che sono due posizioni reversibili; ma poiché per il momento non voteremo sull'articolo 128, penso che il semplice esame delle proposte presentate non venga a pregiudicare le decisioni ulteriori che l'Assemblea dovrà prendere.

Mastino Pietro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Pietro. Onorevole Presidente, la sua proposta che si passi senz'altro all'esame dell'articolo 128 mi sembra assolutamente giusta, ed alle ragioni da lei dette, io mi permetto di aggiungere queste altre, con riferimento alla possibilità che si passi all'esame dell'articolo 128.

Ha osservato l'onorevole Bozzi che innanzitutto occorre stabilire la fisionomia dell'istituto, cioè della Corte costituzionale. Noi votammo già l'istituzione della Corte costituzionale, e la votammo dopo averne fissato la fisionomia, la quale, in sintesi, si può definire costituita da elementi e criteri di indole giuridica, e da elementi e criteri di indole politica. Noi sappiamo quindi di già quale è la fisionomia dell'istituto del quale abbiamo stabilita la nascita. D'altra parte, l'articolo 128, quando lo si esamini nella sua sostanza, dà la riprova del modo come si possa passare se non alla votazione dello stesso articolo, per lo meno al suo esame. L'articolo 128, nella prima parte, dice che: «Quando, nel corso di un giudizio, la questione di incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata di ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale». Ora, questa è questione sulla quale noi possiamo discutere, qualunque sia la fisionomia dell'istituto della Corte.

Presidente Terracini. All'articolo 128 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è quello dell'onorevole Mastino Gesumino, del seguente tenore:

«Al primo comma, sostituire la prima parte con la seguente:

«Quando nel corso di un giudizio, ed entro un anno dalla data d'entrata in vigore di una legge, la questione d'incostituzionalità di una norma è rilevata d'ufficio».

L'onorevole Mastino Gesumino ha facoltà di svolgerlo.

Mastino Gesumino. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento è di una tale chiarezza che mi impone l'obbligo di essere brevissimo. Io parto dalla constatazione che ogni controllo giurisdizionale sulla legittimità costituzionale di una legge impone, come conseguenza necessaria, che qualunque legge nel futuro sarà sottoposta ad una condizione risolutiva: in tanto le leggi che il futuro Parlamento emanerà avranno pieno valore, in quanto la loro efficacia non sia distrutta da una eventuale pronuncia della Corte costituzionale. Quali gravi conseguenze questo dato di fatto può portare sulla sicurezza del diritto e sulla sicurezza dei rapporti giuridici, che in conseguenza di una legge si creano e si formano, non vale la pena di ricordare. In base ad ogni disposizione di legge, e si dovrebbe dire in base ad ogni norma, i cittadini creano, stabiliscono, fissano i loro rapporti contrattuali. Ed è pericolosissimo protrarre per un tempo indefinito la dichiarazione di inefficacia di questi rapporti.

È quindi necessario fissare nella Costituzione un termine, entro il quale l'azione di incostituzionalità della legge debba essere proposta. Altrimenti noi avremo delle leggi che virtualmente saranno sempre annullabili. E questo è inconcepibile in uno stato bene ordinato. Perciò il mio emendamento letteralmente dice che l'azione di disconoscimento della legalità della legge dev'essere proposta entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa.

Credo che un anno sia un termine sufficiente ed equo, tenuto conto di tutti i fattori in giuoco, ma io non tengo al tempo: mi rimetto alla Commissione, che potrà indicare un termine maggiore o minore. Certo si è (e su questo punto sono d'accordo con me tutti gli autori che si sono occupati della istituzione di questa Suprema Corte costituzionale) che occorre assolutamente che la facoltà suprema che noi concediamo a questo supremo organo sia limitata nel tempo.

Presidente Terracini. L'onorevole Costa, che oggi non è presente, aveva proposto il seguente emendamento:

«Al secondo comma, alle parole: da cinquanta deputati, sostituire: da cinquanta membri delle Camere legislative».

Perassi. Lo faccio mio; soltanto che, anziché dire «da cinquanta membri delle Camere legislative» — il che potrebbe far pensare che siano presi dall'una e dall'altra Camera insieme — basterebbe dire: «cinquanta membri di una Camera».

Presidente Terracini. I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Nell'ipotesi di cui al 1° comma di questo articolo la legge dichiarata incostituzionale dalla Corte non si applica alla controversia.

«Martino Gaetano».

«Aggiungere il seguente comma:

«Il magistrato dovrà rimettere gli atti alla Corte di cassazione quando ritenga che le leggi che dovrebbe applicare siano contrarie alla Costituzione dello Stato.

«Mastino Pietro».

L'onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire all'ultimo comma, alle parole: al Parlamento, le altre: alle Camere».

Ha facoltà di svolgerlo.

Perassi. La ragione della sostituzione è evidente: quando in questo testo si usò la espressione «Parlamento» s'intendeva dire: «le due Camere», non le Camere in Assemblea nazionale. Questa era la terminologia corrente alla data in cui il progetto è stato redatto. Allo stato attuale, invece, il Parlamento nel nostro testo ha assunto un carattere preciso, cioè comprende quella che era stata configurata come Assemblea nazionale. Nel caso in esame è opportuno quindi che la decisione della Corte sia comunicata distintamente a ciascuna delle due Camere, perché l'esame di questa decisione può essere intrapresa da ciascuna di esse indipendentemente l'una dall'altra. Vorrei soggiungere che sarebbe opportuno di aggiungere ancora: «perché, ove ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali»; e ciò perché sarebbe importante questa comunicazione ufficiale della decisione alle singole Camere.

Presidente Terracini. Segue un emendamento dell'onorevole Condorelli, del seguente tenore:

«Dopo le parole: la dichiarazione d'incostituzionalità, aggiungere l'inciso: ove non sia stata pronunziata di ufficio».

L'onorevole Condorelli ha facoltà di svolgerlo.

Condorelli. Questo emendamento era stato presentato nella ipotesi che fosse stato accolto l'altro da me proposto all'articolo 126; poiché io mi auguravo allora che questa Corte costituzionale potesse per lo meno dichiarare la incostituzionalità degli atti incostituzionali per eccellenza, quelli inerenti all'usurpazione di potere. In questo caso era chiaro che la sentenza che venisse dopo diversi mesi, o anche dopo qualche anno, dall'usurpazione non avesse più nessuna efficacia.

Ma giacché si è ritenuto che la Corte costituzionale non debba intervenire, o per lo meno non sia competente a dichiarare la eventuale usurpazione dei poteri, cade la ragione del mio emendamento, e perciò lo ritiro e non mi resta che rammaricarmene.

Ma giacché ho la parola, onorevoli colleghi, se vale ancora la pena di indicare qualche inconveniente della nostra Costituzione, consentitemi che, per scrupolo, ve ne additi uno.

È possibile che una legge, ove non venga accettato l'emendamento dell'onorevole Mastino, sia dichiarata incostituzionale e cessi di avere efficacia dopo anche molti anni dalla sua emanazione? Ed allora, a seconda dell'importanza di questa legge — e la dichiarazione di incostituzionalità può riguardare qualsiasi legge — potremo avere delle vere e proprie assurdità nel nostro ordinamento giuridico.

Normalmente il potere che può abrogare una legge è quello che fa la legge, che ne sostituisce una nuova a quella abrogata. In questo caso, evidentemente, non è così. La Corte costituzionale può togliere efficacia ad una legge, ma non può farne un'altra. Ed allora avverrà che per un periodo di tempo, che non so quanto lungo, rapporti che possono essere anche fondamentali non saranno regolati da nessuna legge.

Io non voglio presentare nessun emendamento a questo proposito: prego la Commissione ed i colleghi di considerare quanto ho rilevato, o per lo meno, di chiarirci se se ne sia tenuto conto e come potranno essere ovviati i pericoli segnalati.

Presidente Terracini. L'onorevole Gullo Fausto ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la prima parte dell'articolo. Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

L'onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma sopprimere le parole: da non meno di diecimila elettori».

L'onorevole Nobile ha facoltà di svolgerlo.

[L'intervento dell'onorevole Nobile è riportato nelle appendici, nella sezione che tratta dei soggetti che possono richiedere l'intervento della Corte costituzionale.]

Presidente Terracini. L'onorevole Bertone ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, sopprimere le parole: e il giudice non la ritiene manifestamente infondata».

L'onorevole Bertone ha facoltà di svolgerlo.

Bertone. Ho già avuto occasione ieri di accennare ai gravi inconvenienti cui può condurre la formula del progetto.

È detto in essa che, quando l'eccezione di incostituzionalità è sollevata dalle parti ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, il giudice senz'altro rimette le carte alla Corte costituzionale.

Ora, io mi pongo il quesito: il giudice ritiene l'eccezione manifestamente infondata e prosegue oltre nel proprio giudizio; ma la parte che ha proposto l'eccezione avrà certamente il diritto di appello e, occorrendo, anche il diritto di ricorrere in Cassazione contro la pronuncia del giudice che ha negato l'esame dell'eccezione di incostituzionalità. E non è escluso che il magistrato d'appello o la Cassazione possano ritenere fondata la eccezione di incostituzionalità che il primo giudice ha ritenuto infondata, e che investano la Corte costituzionale dell'esame negato dal primo giudice. Di modo che, per evitare che si protragga ingiustamente, con una eccezione pretestuosa, il giudizio, si va incontro al pericolo di protrarlo ancora di più con il giudizio di appello e di Cassazione cui la parte ha il diritto certamente di adire.

E pertanto io ritengo che sia opportuno non includere nell'articolo la formula «se il giudice la ritiene manifestamente infondata»; ma che senz'altro, quando l'eccezione di incostituzionalità viene rilevata d'ufficio o è proposta dalle parti, immediatamente debba venir sospeso il giudizio e dato corso all'eccezione di incostituzionalità.

Qualcosa di analogo avviene, onorevoli colleghi, quando viene sollevata dinanzi al magistrato la questione della giurisdizione, della potestà del magistrato. Gli articoli 37, 41 e 368 del Codice di procedura civile regolano perfettamente questa materia e stabiliscono che, quando l'eccezione venga sollevata d'ufficio o proposta dalle parti, senz'altro la Cassazione sia investita della questione. E viene anche stabilito un termine breve per la proposizione della eccezione al Supremo Collegio: trenta giorni.

Se anche noi pertanto, ci regoleremo in tal modo, si giungerà assai più presto alla dichiarazione di costituzionalità o di incostituzionalità della norma. Invece con i gravami contro la pronuncia del giudice che ha ritenuto infondata la eccezione, avremo perduto non dei mesi, ma forse degli anni prima che la questione venga risolta. Parmi pertanto che sia opportuno uniformarsi a ciò che costituisce l'jus receptum nei confronti di una questione analoga come quella della potestà di giurisdizione.

Resti dunque il principio che, una volta sollevata una questione di incostituzionalità, essa venga senz'altro rimessa alla Corte costituzionale. Del resto, non è da pensare che anche le parti possano sollevare con leggerezza una simile eccezione: la serietà della toga, la serietà del patrocinio legale, ci vietano di pensare ciò.

Presidente Terracini. L'onorevole Targetti ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, sostituire a cinquanta deputati: cento deputati, e aggiungere cinquanta senatori; sostituire a un Consiglio regionale: cinque Consigli regionali; sostituire a non meno di diecimila elettori: non meno di cinquantamila elettori».

Ha facoltà di svolgerlo.

[L'intervento dell'onorevole Targetti e il successivo intervento dell'onorevole Mastino Pietro, sono riportati nelle appendici, nella sezione che tratta dei soggetti che possono richiedere l'intervento della Corte costituzionale.]

Presidente Terracini. L'onorevole Benvenuti ha proposto il seguente articolo 128-bis:

«La dichiarazione di incostituzionalità può essere altresì promossa in via principale dal Presidente della Repubblica ogni qualvolta egli ravvisi nei provvedimenti legislativi, che gli vengono proposti per la promulgazione, disposizioni inconciliabili con gli ordinamenti costituzionali della Repubblica ovvero con le libertà e coi diritti garantiti ai cittadini dalla Costituzione.

«Il Presidente della Repubblica non può promuovere azione di incostituzionalità oltre i termini di promulgazione della legge di cui all'articolo 71.

«È facoltà del Presidente della Repubblica di sospendere la promulgazione degli atti per i quali abbia promosso dichiarazione di incostituzionalità sino a quando non sia intervenuta la decisione della Corte costituzionale.

«Gli atti del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo non richiedono la controfirma ministeriale.

«Subordinatamente, fermi restando i primi due commi dell'emendamento, sostituire i successivi due commi come segue:

«Ove intervenga, entro i termini di cui all'articolo 71, dichiarazione di incostituzionalità, il Presidente della Repubblica non dà corso alla promulgazione.

«Qualora il Presidente della Repubblica non possa promuovere azione di incostituzionalità per mancanza della controfirma ministeriale di cui all'articolo 95, è riconosciuta al Presidente stesso la facoltà di promuovere tale azione a titolo personale negli stessi modi e cogli stessi effetti previsti dalla legge per gli altri cittadini, organi ed enti a ciò autorizzati».

L'onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgerlo.

[L'intervento dell'onorevole Benvenuti è riportato nelle appendici, nella sezione che tratta dei soggetti che possono richiedere l'intervento della Corte costituzionale.]

Presidente Terracini. L'onorevole Arata ha presentato il seguente emendamento:

«Sopprimere il primo e il secondo comma.

«Sostituire al terzo comma la seguente formulazione:

«Quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di una norma questa cesserà di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali».

Ha facoltà di svolgerlo.

Arata. Voglio dire due parole soltanto, che mi sono suggerite da questa osservazione: in sostanza, i primi due commi dell'articolo 128 attengono essenzialmente alla procedura. Infatti, nel primo comma è previsto un caso — uno dei tanti — in cui può sollevarsi una questione di incostituzionalità. Il secondo comma vuol regolare la legittimazione attiva nella procedura da stabilirsi per le dichiarazioni di incostituzionalità. Siamo dunque nel campo centrale della procedura. Il terzo comma, invece, ha carattere sostanziale, in quanto riguarda e regola gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità.

È mio sommesso avviso, pertanto, che le disposizioni contenute nei primi due commi ben possono essere dettate dalla legge, mentre quella del terzo dev'essere contenuta nel testo costituzionale.

Il mio emendamento ha relazione inscindibile con quello, che ho contemporaneamente presentato, all'articolo 129, in cui chiedo che la legge, oltre che regolare i conflitti di attribuzione, regoli anche le azioni di incostituzionalità; cioè anche la procedura, ed ho presentato entrambi, perché, ripeto, penso che sia conveniente non addentrarci ora in problemi di carattere esclusivamente procedurale, ma lasciare questa parte alla legge, la quale stabilirà come potranno sorgere e come dovranno essere avviate le questioni di incostituzionalità, stabilendo chi sarà legittimato a proporle ed in quali termini potranno essere svolte.

Presidente Terracini. L'onorevole Bertone ha presentato un secondo emendamento del seguente tenore:

«Sopprimere nel secondo comma le parole: da un Consiglio regionale, e far seguire il seguente alinea:

«Per le leggi riguardanti le Regioni, la dichiarazione di incostituzionalità deve essere promossa da almeno tre Consigli regionali, se la disposizione riguarda genericamente le Regioni, o dal Consiglio regionale della Regione a cui è limitata la disposizione».

Ha facoltà di svolgerlo.

[L'intervento dell'onorevole Bertone e il successivo intervento dell'onorevole Fabbri, sono riportati nelle appendici, nella sezione che tratta dei soggetti che possono richiedere l'intervento della Corte costituzionale.]

Presidente Terracini. Tutti gli emendamenti all'articolo 128 sono stati svolti.

L'onorevole Rossi Paolo ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Rossi Paolo. Posso rispondere brevissimamente.

Gli emendamenti Costa e Perassi sono di semplice chiarificazione e la Commissione li accetta subito e volentieri. Si intende che debbono essere cinquanta membri del Parlamento, deputati o senatori, e che la somma di venticinque deputati e venticinque senatori non può giungere allo stesso effetto. Ci vogliono cinquanta deputati, o cinquanta senatori.

L'eccezione dell'onorevole Condorelli, relativa al problema della vacatio legis, in caso di annullamento da parte della Corte costituzionale, ha preoccupato la Commissione, ma abbiamo superato le incertezze con questo dilemma: o la legge annullata è una legge completamente nuova, ed allo stesso modo in cui si è potuto andare avanti per lungo tempo senza la legge, si potrà proseguire ancora per qualche tempo, in attesa che il Parlamento rifaccia la legge in termini corrispondenti alla Costituzione; o la legge è semplicemente novativa di disposizioni che esistevano in precedenza e si rimarrà all'antico...

Condorelli. Ma ci sarà stato troppo intervallo!

Rossi Paolo. L'horror vacui che impressiona l'onorevole Condorelli, non pare che debba sgomentare: si potrà sempre tirare innanzi per qualche tempo come si è andati avanti per tanti anni.

L'onorevole Nobile vuole sopprimere l'inciso riguardante i diecimila elettori. Questo emendamento verrà esaminato con la proposta dell'onorevole Targetti, che è della stessa portata.

L'onorevole Bertone ritiene opportuno sopprimere la disposizione relativa ad un controllo preliminare del giudice: egli teme di vedere una eventuale eccezione di incostituzionalità portata attraverso giudizi, che possono durare due o tre anni, dal giudice di primo grado fino alla Corte di Cassazione. È un'obiezione seria, tanto che abbiamo pensato se non si potesse mutare la disposizione attuale: «se il giudice non la ritiene manifestamente infondata», con quella, non ignota al nostro linguaggio giuridico e più drastica ancora: «se il giudice non la ritiene temeraria», per escludere vieppiù che il giudice possa respingere eccezioni che poi risultino non infondate.

Comunque abbiamo pensato che stabilire nella legge di attuazione tutto un complesso regolamento di competenza, sarebbe difficile e gravoso. Meglio sopportare, rara ipotesi, che, talora, una eccezione ritenuta manifestamente infondata da un primo e da un secondo giudice, sia, poi, in terzo grado, accolta. Gli inconvenienti evidentemente ci sono; il minore sembra quello di conservare il testo della Commissione.

All'emendamento Targetti vorrei rispondere sullo stesso tono del suo intervento. È discutibile se la cifra di cinquanta sia sufficiente, ma anche la cifra di cento potrebbe essere insufficiente. Tanto vale l'una, sostanzialmente, come l'altra. Un gruppo di cinquanta deputati dà garanzia di serietà... o vogliamo sperarlo.

Quanto alla proposta d'attribuire il diritto d'impugnativa a cinque Consigli regionali, in luogo di un Consiglio regionale soltanto, come previsto nel progetto, valga per l'onorevole Targetti la ragione che opporrò fra un momento ad altri colleghi e che è stata svolta brillantemente dall'onorevole Mastino Pietro: può darsi che una legge turbi gli interessi legittimi di una sola Regione e che una sola Regione abbia motivo d'impugnazione.

Mi si dice — e vengo con ciò al secondo emendamento Bertone — che si potrebbe introdurre una norma la quale distingua fra leggi che riguardino tutte le Regioni e leggi che riguardino una sola Regione. Io mi permetto di rilevare che questa distinzione è incerta e difficile. Una legge può colpire indirettamente una sola Regione, pur senza riguardare nominativamente quella Regione; può essere una legge che abbia l'apparenza d'una legge di carattere nazionale, ma, di fatto, interessare o colpire una Regione soltanto. Supponiamo che si emetta una legge relativa alle saline e che la sola Sardegna abbia delle saline; supponiamo che si faccia una legge relativa ai pascoli montani o ai laghi sopra i duemila metri. In questi casi, la sola Sardegna, o la sola Val d'Aosta, avrebbero interesse all'impugnazione. Secondo l'emendamento Bertone si risponderà alla Regione interessata: non puoi impugnare il provvedimento se non trovi altre quattro Regioni che ti fiancheggino, perché queste leggi non riguardano solo la Sardegna, o la Val d'Aosta, ma tutte le possibili saline, tutti i possibili pascoli alpini, tutti i possibili laghi a duemila metri, anche se non risulta in questo momento che vi siano pascoli o saline o laghi montani in altre regioni che non siano la Sardegna o la Val d'Aosta.

Non mi pare, quindi, che possa introdursi questa limitazione, né secondo la formula Bertone, né, meno ancora, secondo quella dell'onorevole Targetti, al quale faccio rilevare, come mi osserva in questo momento l'onorevole Perassi, che la legge impugnabile può anche essere una legge regionale.

All'onorevole Mastino Gesumino, che mi pare riproduca un emendamento già svolto sostanzialmente dall'onorevole Martino Gaetano, rispondo che il problema della certezza della legge è stato preso in esame. Tutti ci rendiamo conto che sarebbe bene che in un determinato momento si sapesse quale è la legge e non ci fosse possibilità di impugnazione. Ma ridurre la possibilità di impugnazione ad un anno può creare dei pericoli.

Mastino Gesumino. Per quanto riguardava il termine io mi rimettevo alla Commissione.

Rossi Paolo. Onorevole Mastino, non è questione di un anno, due anni o sei mesi: la questione rimane qualunque sia il limite di tempo; né un termine breve assicura la certezza del diritto, né un termine lungo garantisce da eventuali iniquità.

L'onorevole Benvenuti ha toccato un punto delicato, e molto elevatamente, quando ha sostenuto l'opportunità che al Capo dello Stato sia consentito il diritto di denunciare alla Corte costituzionale la incostituzionalità di una legge, decreto, o provvedimento, che sia presentato alla sua firma dal Capo del Governo. Ma qui cominciano a nascere dubbi gravi: il Capo dello Stato verrebbe posto nelle condizioni di litigante, dal suo altissimo soglio scenderebbe al grado di un ricorrente. Supponiamo che la Corte costituzionale gli dia torto; dove va il prestigio del Capo dello Stato? A me sembra che garanzie ci siano già nel sistema che abbiamo cercato di creare. La prima garanzia è questa: il Capo dello Stato non è, nella nostra concezione, un amanuense, non ha una mano meccanica che deve necessariamente firmare, senza un altissimo sindacato, tutti i provvedimenti che gli vengono portati nella cartella di marocchino per la sua sottoscrizione. Il Capo dello Stato esaminerà i provvedimenti che il Governo gli sottopone, compirà un'indagine di costituzionalità e ricuserà la firma ai decreti ed alle leggi incostituzionali, provocando la crisi ministeriale, se del caso.

Nel testo definitivo c'è una disposizione che non era nel progetto di Costituzione e che è stata introdotta con un articolo aggiuntivo, l'articolo 72. Per quanto riguarda i decreti e le altre disposizioni, il Capo dello Stato può anche non firmare. Per le leggi è invece un'altra questione; perché le leggi deve firmarle e promulgarle, ma, per l'articolo 72...

Benvenuti. Questo non serve a niente.

Rossi Paolo. Ma è come se il ricorso fosse già stato prodotto e la Corte lo avesse già accolto. Che cosa fa la Corte costituzionale di fronte ad una impugnativa? Se dichiara che la legge è incostituzionale, la rimette al Parlamento per nuova deliberazione; quindi il Capo dello Stato fa già da solo, per l'articolo 72, quello che nel caso più favorevole potrebbe fare la Corte costituzionale, e ciò senza creare un conflitto e subire un'umiliazione nel caso che la Corte costituzionale respingesse il reclamo.

Condorelli. Ci vuole la maggioranza parlamentare!

Benvenuti. Ed è necessaria la controfirma.

Rossi Paolo. Allora, non ci comprendiamo. Non vedo in che cosa consista l'argomento dell'onorevole Benvenuti. Può, o non può il Presidente della Repubblica rinviare la legge alle Camere per un nuovo esame?

Benvenuti. Non può, senza il permesso del Governo, essendo il Governo, che ha una maggioranza parlamentare, che deve dare la sua controfirma. Questa è la verità: il Presidente della Repubblica deve firmare qualsiasi cosa.

Condorelli. Abbiamo fatto un regime di Assemblea! (Commenti).

Benvenuti. Avremo lo stesso regime di Vittorio Emanuele III, contro il quale abbiamo combattuto per tanti anni! Il Presidente della Repubblica commetterà gli stessi sconci che ha connesso Vittorio Emanuele III: non può farne a meno!

Condorelli. Vittorio Emanuele III vi era obbligato! (Commenti).

Rossi Paolo. Abbrevio. La Commissione è gravemente preoccupata che la Corte costituzionale possa sconfessare il Capo dello Stato. Questo è il motivo preminente per cui non crede di poter aderire all'emendamento Benvenuti.

L'emendamento dell'onorevole Arata è ragionevole, senza dubbio. Ma bisogna che l'Assemblea assuma interamente la sua responsabilità. Si vuole delegare al legislatore futuro, si vuole rimettere alla legge ordinaria tutta questa delicata e complicata procedura, l'arbitrio di stabilire chi possa impugnare le leggi e i decreti, se una Regione, o tre, o cinque Regioni; diecimila o cinquantamila cittadini; cinquanta o cento deputati? Si vuole rimettere tutto ciò alla futura Assemblea? Facciamolo, se credete. Dal punto di vista sistematico la vostra Commissione non avrebbe nulla in contrario ad accogliere il criterio dell'onorevole Arata. È una questione di responsabilità dell'Assemblea. Se l'Assemblea decide di doversi spogliare di questa prerogativa, la Commissione si può anche rimettere.

Concludo: manteniamo il testo originario, respingendo tutti gli emendamenti.

[Seguono interventi degli onorevoli Targetti, Mastino Pietro e Bertone. Tali interventi sono riportati nelle appendici, nella sezione che tratta dei soggetti che possono richiedere l'intervento della Corte costituzionale.]

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Mastino Gesumino di dichiarare se intende conservare il proprio emendamento.

Mastino Gesumino. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Sta bene. Gli emendamenti degli onorevoli Costa e Perassi sono stati accolti dalla Commissione.

Gli onorevoli Martino Gaetano e Gullo Fausto non sono presenti e pertanto i loro emendamenti si intendono decaduti.

Onorevole Mastino Pietro, mantiene il suo emendamento?

Mastino Pietro. Lo mantengo, sostituendo però, alle parole «Corte di cassazione», le parole «Corte costituzionale».

Presidente Terracini. Sta bene.

Onorevole Bertone, lei ha due emendamenti; li mantiene tutti e due?

Bertone. Sì, tutti e due.

Presidente Terracini. Onorevole Nobile?

Nobile. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Arata?

Arata. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Targetti?

Targetti. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Allora resta inteso che questi sono gli emendamenti sui quali voteremo nella seduta prossima, salvo altri emendamenti in conseguenza della votazione sull'articolo 127.

Per intanto, poiché vi è un emendamento proposto dall'onorevole Perassi come articolo 127-bis, sempre connesso alla materia in esame, pregherei l'onorevole Perassi di svolgerlo senz'altro.

L'emendamento è del seguente tenore:

«Quando il giudizio avanti la Corte verte sulla costituzionalità di una legge regionale o su un conflitto di attribuzioni fra lo Stato ed una Regione, la Regione interessata ha la facoltà di designare una persona, scelta fra le categorie indicate nell'articolo precedente, per partecipare alla Corte come giudice».

L'onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.

[La discussione di questo articolo è riportata nelle appendici, nella sezione dedicata.]

Presidente Terracini. E allora, onorevoli colleghi, abbiamo concluso l'esame degli emendamenti anche all'articolo 128. Resta inteso che le votazioni sugli articoli 127 e 128 avverranno nella prossima seduta dedicata all'esame del progetto di Costituzione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti