[Il 2 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 128. Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge:

«Quando, nel corso di un giudizio, la questione d'incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata d'ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.

«La dichiarazione d'incostituzionalità può essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente od organo a ciò autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.

«Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali».

Presidente Terracini. Ricordo che sono stati già svolti e mantenuti i seguenti emendamenti:

«Sopprimere i primi due commi.

«Sostituire il terzo col seguente:

«Quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di una norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali.

«Arata».

«Al primo comma, sostituire la prima parte con la seguente:

«Quando nel corso di un giudizio, ed entro un anno dalla data d'entrata in vigore di una legge, la questione d'incostituzionalità di una norma è rilevata d'ufficio...

«Mastino Gesumino».

«Al primo comma, sopprimere le parole: ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata.

«Bertone».

«Al secondo comma, alle parole: cinquanta deputati, sostituire: cento deputati e cinquanta senatori; alle parole: un Consiglio regionale, sostituire: cinque Consigli regionali; e alle parole: non meno di diecimila elettori, sostituire: non meno di cinquantamila elettori.

«Targetti».

«Al secondo comma, sopprimere le parole: da un Consiglio regionale.

«Bertone».

«Al secondo comma, sopprimere le parole: da non meno di diecimila elettori.

«Nobile».

«Aggiungere, subito dopo il secondo comma, il comma seguente:

«Per le leggi riguardanti le Regioni la dichiarazione di incostituzionalità deve essere promossa da almeno tre Consigli regionali se la disposizione riguarda genericamente le Regioni, o dal Consiglio regionale della Regione a cui è limitata la disposizione.

«Bertone, Bubbio».

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il magistrato dovrà rimettere gli atti alla Corte costituzionale quando ritenga che le leggi che dovrebbe applicare siano contrarie alla Costituzione dello Stato.

«Mastino Pietro».

Si era riservato il diritto ai colleghi di presentare nuovi emendamenti in relazione al testo che sarebbe stato approvato dell'articolo 127.

L'onorevole Targetti ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«Ciascun Consiglio regionale può eccepire l'incostituzionalità di una legge che riguardi direttamente la regione che rappresenta».

L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato, a sua volta, il seguente testo sostitutivo dell'articolo 128:

«Ogni giudice potrà rilevare l'incostituzionalità degli atti aventi efficacia di legge ordinaria non applicandoli al caso deciso, senza sospenderne l'osservanza o annullarli.

«Quando lo ritenga opportuno il giudice potrà rimettere la questione di incostituzionalità alla Corte costituzionale e dovrà farlo in caso di giudicati contrastanti al riguardo.

«L'annullamento di una legge ordinaria invalida da parte della Corte costituzionale avrà efficacia oggettiva e potrà, inoltre, essere promosso in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori, o da qualsiasi cittadino che dimostri di avervi interesse per la lesione di un suo diritto o interesse costituzionalmente garantito».

C'è da rammaricarsi che l'onorevole Codacci Pisanelli non abbia presentato prima questo emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Devo dichiarare, a nome del Comitato, che non ci possiamo pronunciare formalmente su emendamenti presentati alla ultimissima ora. Avremmo bensì, per regolamento, il diritto di chiedere ventiquattr'ore di tempo per esaminare gli emendamenti proposti in Assemblea; ma non è possibile ricorrere a tale rinvio, ora che siamo così stretti dal tempo. Rivolgo, quindi, un appello a voi, perché rinunciate più che è possibile ai vostri emendamenti, rimettendovi caso mai alla Commissione per il coordinamento e la revisione finale.

La Commissione non si può pronunciare. (Approvazioni).

Presidente Terracini. Non posso che appoggiare le considerazioni fatte dall'onorevole Ruini.

A proposito dell'articolo 123 non è avvenuto, come per altri articoli, che la Commissione o alcuni colleghi abbiano presentato all'ultimo momento un nuovo testo. Il testo della Commissione dell'articolo 128 è stato pubblicato otto mesi fa, e pertanto tutti coloro che volevano proporre emendamenti hanno avuto a loro disposizione un'enorme quantità di tempo.

Il presentarli adesso, nel minuto immediatamente precedente alla votazione, evidentemente non trova giustificazioni; e tuttavia io li porrò ugualmente in votazione, perché vincolato da quella dichiarazione dell'altro giorno, che del resto non riguardava questi emendamenti; ma non potrò concedere ai presentatori la parola per svolgere le loro proposte.

L'onorevole Mortati presenta ora il seguente nuovo testo:

«La questione di illegittimità costituzionale di una norma o atto avente forza di legge, che sia rilevata di ufficio nel corso di un giudizio o sollevata dalle parti e non sia ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa per decisione alla Corte costituzionale.

«Il ricorso per illegittimità costituzionale può essere prodotto direttamente innanzi alla Corte costituzionale nel termine che sarà fissato dalla legge, da chi pretenda direttamente leso dalla norma un suo diritto o interesse legittimo, e, inoltre, anche senza questo interesse, dal Governo o da un decimo dei membri di ciascuna Camera.

«La sentenza della Corte costituzionale che dichiara la incostituzionalità di una norma è pubblicata nei modi prescritti per le leggi entro 15 giorni dalla sua emissione ed ha per effetto la sospensione della efficacia della norma.

«Il Parlamento provvede alla sua abrogazione, procedendo al regolamento dei rapporti che sia reso da essa necessario».

Invito l'onorevole Ruini a esporre il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La proposta dell'onorevole Mortati coincide in alcuni punti con quello che era il testo della Commissione dei Settantacinque; in altri punti invece se ne distacca.

Il primo comma coincide con la sostanza del testo della Commissione, e potrebbe da questa essere accolto. Riguarda l'ipotesi che la questione di incostituzionalità, sorga nel corso di un giudizio; essa dovrà esser rimessa alla Corte. Nell'emendamento Mortati si tratta di mere modifiche formali, che è meglio rinviare al coordinamento.

Vi sono poi nel testo Mortati punti nuovi. Uno di essi è, che chiunque venga leso in un suo diritto o interesse legittimo da una norma di cui ritenga l'incostituzionalità, può direttamente adire la Corte costituzionale. Non è più il caso del primo comma, cioè delle eccezioni che possono venir presentate nel corso di un giudizio e che debbono essere rimesse alla Corte costituzionale, perché decida. Vi è una facoltà del soggetto, di un diritto o interesse leso di promuovere direttamente il giudizio della Corte costituzionale.

Sopra questo punto, io non avrei alcuna difficoltà; ritenendo però che anche qui la forma dell'emendamento debba essere riveduta.

Altro punto dell'emendamento dell'onorevole Mortati — e qui ci incominciamo a distaccare — è che verrebbe tolto quanto la Commissione dei Settantacinque aveva proposto sulla possibilità di provocare il giudizio della Corte, non solo in base ad eccezione o ricorso di un soggetto singolo di diritto o interesse legittimo concretamente ed attualmente leso; ma anche per mezzo di una specie — diciamo così — di azione popolare; svolto nell'interesse generale, anche senza che sia già avvenuta una lesione concreta, per il pericolo che ha in sé, virtualmente, la norma incostituzionale. L'azione poteva essere esercitata dal governo, da cinquanta deputati o senatori, da diecimila elettori o da un organo o ente a cui è autorizzato da legge. Il testo della Commissione dei Settantacinque è pubblicato da otto mesi. Ad un tratto l'onorevole Mortati ha proposto di sopprimere questa seconda forma di ricorso, popolare e collettiva. Ma ha poi, a poche ore di intervallo, mutate di nuovo le sue proposte.

Mortati. Non è esatto, le ho lasciato ieri il testo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ieri lei proponeva di sopprimere la seconda via. Oggi non più; la lascerebbe pel Governo e per un numero di deputati e senatori...

Mortati. Un decimo dei membri della Camera.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sarebbe tolta la possibilità di ricorrere nell'interesse generale ai diecimila elettori o agli altri enti che sono determinati dalla legge.

Non posso pronunciarmi a nome della Commissione; ma esprimo il mio punto di vista personale, che non sia opportuno eliminare tutto ciò che si riferisce al ricorso in via generale, al ricorso complessivo, che può basarsi non sopra una violazione concreta, diretta, attuale di un diritto o interesse particolare, ma sopra una visione più complessa e larga di incostituzionalità della legge.

Aggiungo che facendo questo, lungi dall'andare incontro a quel pericolo che è stato accennato nella discussione generale, di tenere il Paese in continuo sovvertimento, si va incontro alla legalità, perché invece di autorizzare, o per lo meno, di rendere possibili agitazioni anche violente, quando un dato numero di elettori, quando una collettività invochi una decisione della Corte costituzionale, ci si mette nella via della legalità.

Un ultimo punto di divergenza con l'onorevole Mortati è che il testo stabiliva che, quando la Corte costituzionale avesse riconosciuta l'incostituzionalità di una norma, questa cessava di avere efficacia, e poi gli atti si rimettevano al Parlamento, perché prendesse i provvedimenti di sua competenza. Il Parlamento può infatti confermare, nelle forme della revisione costituzionale, una legge ordinaria, che come tale contrastava con la Costituzione prima che questa fosse modificata. Può invece, se crede, sostituire con norme diverse la legge dichiarata incostituzionale. Può altresì provvedere al regolamento dei rapporti che si renda necessario per la dichiarazione d'incostituzionalità della norma, in quanto, prima della dichiarazione, la norma stessa abbia avuto vigore e sia stata applicata anche in sentenze; che portata ha l'annullamento? ex nunc o ex tunc? non si può stabilire un criterio a priori; sarà il Parlamento a regolare i rapporti, a secondo delle esigenze.

Così io vedo, e non può essere diversamente, le cose. L'onorevole Mortati non ammette che la norma dichiarata incostituzionale cessi senz'altro di aver efficacia. Stabilisce che la dichiarazione della Corte debba esser pubblicata; e sta bene; ma questa è disposizione, alla quale non occorre la Costituzione; basterà la legge per il funzionamento della Corte. Con la pubblicazione, dice l'onorevole Mortati, la norma o l'intera legge dichiarata incostituzionale non perde senza altro ogni efficacia; ma viene sospesa; e poi spetta al Parlamento abrogarla. È un sistema complicato e non necessario; e presenta dubbi ed inconvenienti. Se il Parlamento non abroga la legge sospesa, avremo una diuturna sospensione? E non può il Parlamento, invece che abrogare, confermare la legge nelle forme costituzionali? Come figura giuridica, non ritengo che sia necessaria la sottigliezza della distinzione fra sospensione e cessazione d'efficacia; è perfettamente logico e coerente al sistema della dichiarazione di incostituzionalità che la legge dichiarata illegittima cessi d'aver efficacia; ed è preferibile e più riguardoso pel Parlamento non chiedergli, quasi come atto obbligato, che esso abroghi la norma; è molto meglio che, di fronte alla cessazione d'efficacia della norma stessa, il Parlamento provveda nelle vie che gli sono aperte, e che ho indicato.

Riassumendo: 1°) resta fermo che la Corte sia investita di ogni eccezione di incostituzionalità che sorga in un giudizio; 2°) si può accettare che, come l'onorevole Mortati propone, l'azione possa essere direttamente promossa alla Corte da un singolo leso in un suo diritto o interesse legittimo; 3°) bisogna mantenere più in pieno l'azione popolare e collettiva nell'interesse generale; 4°) è da respingere la figura della sospensione, mantenendo quella della cessazione d'efficacia. Tale è il mio preciso pensiero. (Approvazioni).

Presidente Terracini. L'onorevole Perassi propone che all'ultimo comma del testo della Commissione, dopo la frase: «se la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia», si aggiunga: «a decorrere dalla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte fissi ad altro effetto un termine che non può essere superiore a sei mesi».

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Questo emendamento presentato all'ultimo momento non le darebbe il diritto alla parola. Ma dica pure, onorevole Perassi, tenendo però presente che non abbiamo più da sprecare altro tempo.

Perassi. L'emendamento che ho proposto è stato suggerito, in parte almeno, dall'emendamento Mortati, il quale si allontanava dal testo della Commissione sostituendo, alla idea della cessazione di efficacia, il sistema della sospensione della efficacia, lasciando al Parlamento il compito di abrogare l'atto.

A questo riguardo, cominciando anzitutto dalla formulazione dell'emendamento Mortati, rilevo che non mi sembra proprio il caso di dire che il Parlamento provvede alla sua abrogazione procedendo al regolamento dei rapporti, che si sia reso necessario. E ciò anche perché l'atto che può essere oggetto del giudizio davanti alla Corte può non essere una legge in senso formale dello Stato, ma può essere atto avente valore di legge, decreto legislativo o decreto legge, e può essere una legge regionale. Quindi, non mi sembra che quest'ultima formulazione dell'onorevole Mortati corrisponda a tutte le ipotesi. Ritengo invece che convenga restare sul terreno della proposta della Commissione, secondo la quale, quando la Corte costituzionale accerta che una norma è incostituzionale, questa cessa di avere efficacia.

A questo punto vi è un'idea giusta nell'emendamento Mortati, che deve essere accolta, ed è di prescrivere che la decisione della Corte debba essere pubblicata. Quanto alle modalità della pubblicazione ritengo che possano essere oggetto della legge.

Vi è poi un altro problema che si riconnette anche alle considerazioni che hanno suggerito all'onorevole Mortati il suo emendamento, ed è questo: che, cessando l'efficacia di una norma giuridica, si possono in certi casi presentare delle situazioni delicate, in quanto può darsi che la cessazione di questa norma dia luogo a qualche inconveniente, se non si provvede. In questo ordine d'idee nell'emendamento che io ho proposto si dice: «La decisione della Corte che accerti la incostituzionalità importa la cessazione della efficacia dalla pubblicazione della decisione o dal termine, non superiore a sei mesi, fissato dalla Corte nella decisione stessa».

In linea normale, la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione della Corte, ma sembra opportuno che la Corte possa, nella sua stessa decisione, indicare un termine dal quale cominci ad avere effetto la cessazione di efficacia, termine al quale io ho messo, nel mio emendamento, il limite massimo di sei mesi. Il significato concreto di questo espediente è questo: che l'organo competente, cioè l'organo che ha fatto l'atto dichiarato illegittimo dalla Corte, avrà il tempo necessario per provvedere in conseguenza, adottando, eventualmente, le norme che, secondo i casi, occorrono. Una disposizione analoga si trova nella Costituzione austriaca.

Questo è il significato del mio emendamento.

Per esaurire il mio intervento rilevo che, nell'ultimo periodo del testo della Commissione, si dice: «La decisione della Corte è comunicata al Parlamento». La parola «Parlamento», quando venne elaborato quel testo, aveva un significato, oggi ne ha un altro, e quindi occorre sostituire a questa espressione le parole: «alle Camere».

Ritengo poi, personalmente, che sia inutile l'aggiunta finale: «perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali». Questo va da sé e mi pare sia inutile dirlo nella Costituzione.

Presidente Terracini. L'onorevole Martino Gaetano ed altri presentano ancora il seguente emendamento:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma: Nella ipotesi di cui al primo comma di questo articolo la legge dichiarata incostituzionale dalla Corte non si applica alla controversia».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi duole che il collega Perassi, al quale debbo tanto perché è stato veramente il più assiduo, il più forte, il più valoroso dei collaboratori in questa opera che abbiamo compiuto per il progetto, non mi abbia completamente convinto. Se avessimo potuto parlare tranquillamente, l'uno avrebbe convinto l'altro. In questo tumulto improvvisato di discussioni, dobbiamo scambiarci le idee con discorsi pubblici!

Se si stabilisse un termine, fino a sei mesi, ed intanto la norma dichiarata incostituzionale dovesse rimanere in vigore, ne verrebbe una situazione inammissibile ed assurda. I tribunali continuerebbero ad applicare una norma incostituzionale; ed i privati che vi avessero interesse si precipiterebbero a chiederne l'applicazione. Come non ho ammesso la tesi Mortati, che sia sospesa l'efficacia della norma, ed invitate le Camere ad abrogarla, non ammetto, a maggior ragione, che la norma continui provvisoriamente, per un dato termine, ad aver efficacia. Prego l'onorevole Perassi di considerare le mie osservazioni, e di ritirare la sua proposta.

Presidente Terracini. È stato presentato un emendamento soppressivo del primo comma dall'onorevole Gullo, al quale faccio rilevare che c'è già un emendamento del genere: quello dell'onorevole Arata.

Gullo Fausto. Mi associo a quello.

Presidente Terracini. Domando ai presentatori degli ultimi emendamenti se li mantengono.

Presidente Terracini. Onorevole Perassi, mantiene il suo emendamento?

Perassi. Non insisto.

Presidente Terracini. Onorevole Targetti, l'emendamento che ha ora presentato è subordinato all'accettazione dell'altro suo emendamento?

Targetti. È un completamento.

Presidente Terracini. Onorevole Martino Gaetano, conserva il suo emendamento?

Martino Gaetano. Lo conservo.

Presidente Terracini. Per l'emendamento Mortati, l'onorevole Ruini accetterebbe la formulazione dei due primi commi?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'onorevole Mortati potrebbe acconsentire a rimanere al testo della Commissione che, in sede di coordinamento, terrebbe conto delle sue proposte di forma; e sarebbe disposta, con l'autorizzazione dell'Assemblea, ad ammettere il ricorso diretto dell'interessato, leso in concreto, alla Corte. Si potrebbe, per quanto riguarda il ricorso popolare e collettivo, nell'interesse generale, togliere la richiesta dei diecimila elettori e non accontentarsi della richiesta d'una sola Regione, ma di tre (considerando che una Regione potrà da sola ricorrere al pari d'un singolo quando si tratti di concreta lesione da essa sofferta). Ma dovrà rimanere, pel rimanente, quanto prevede il testo della Commissione. E così pure dovrà rimanere la cessazione d'efficacia, e non la sospensione.

L'Assemblea potrebbe autorizzare il Comitato ad adottare un testo definitivo, da sottoporre poi all'Assemblea stessa in sede di coordinamento.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Come membro del Comitato di redazione dissento: non posso accettare alcuno degli emendamenti Mortati. Desidererei che si rimanesse fermi al testo originario.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'ho dichiarato.

Presidente Terracini. Lei ha dichiarato che si resta al testo, salvo il consenso dell'onorevole Mortati ad accogliere alcune modificazioni formali. Ma quella che, a parer mio — non starebbe a me il sottolinearlo — è una modificazione molto importante, cioè accettare la facoltà di ricorso per incostituzionalità anche da parte del singolo, non credo possa essere accolta dall'Assemblea implicitamente: occorre votarla formalmente. È uno di quei punti essenziali sui quali l'onorevole Laconi ha dichiarato di dissentire. Desidero sapere se questo secondo comma dell'onorevole Mortati è accettato dalla maggioranza della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione non può, allo stato delle cose, che mantener fermo il suo testo. A titolo personale, ho espresso il mio avviso sull'emendamento Mortati:

Presidente Terracini. Onorevole Codacci Pisanelli, mantiene il suo emendamento?

Codacci Pisanelli. Dato che non mi è stato concesso illustrare il mio emendamento, vorrei dire le ragioni per cui lo ritiro.

Presidente Terracini. Ritengo che lei debba attribuire a se stesso la mancata illustrazione del suo emendamento. Il testo dell'articolo è pubblicato da otto mesi. Mi pare strano che un collega, così profondo conoscitore di dottrine giuridiche, abbia bisogno di attendere l'ultimo minuto per presentare non un piccolo emendamento formale, ma un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo. È evidente che non potevo permetterle di svolgerlo in questo momento. Ad ogni modo ha facoltà di esporre le ragioni per cui lo ritira.

Codacci Pisanelli. Chiedo scusa all'onorevole Presidente se soltanto ora ho presentato questo emendamento; ma, appunto perché mi occupo di discipline giuridiche, confesso che ancora oggi ho gravissimi dubbi per quanto riguarda la istituzione della Corte costituzionale, che pure ho invocata.

Con l'emendamento proposto io desideravo far presente anzitutto l'opportunità di fare in modo che l'incidente di incostituzionalità non desse luogo a quelle complicazioni ed a quelle gravose spese, che sarebbero necessarie, se ogni volta si dovesse finire dinanzi alla Corte costituzionale, per far risolvere l'incidente d'incostituzionalità di una legge. Per tale ragione, proponevo, secondo il sistema accolto anche in altri ordinamenti, che la questione di incostituzionalità potesse essere risolta da qualunque giudice.

In secondo luogo, avevo ritenuto opportuno di riconoscere ai giudici la facoltà di rinviare essi i casi di dubbio o le questioni d'incostituzionalità alla Corte costituzionale, per una soluzione definitiva, specialmente nei casi controversi.

Finalmente avevo esaminato la possibilità del ricorso principale alla Corte costituzionale, per ottenere la dichiarazione di invalidità di una legge ordinaria, perché ci stiamo occupando della legge ordinaria, che abbiamo distinto dalla legge costituzionale.

D'altra parte, sorge qui un grave problema, quello di attribuire un valore alla sentenza che sarà pronunciata dalla Corte costituzionale. Come principio generale, la sentenza ha efficacia limitata alle sole parti in causa. Quale sarà il valore della sentenza relativa alla legge ordinaria? Evidentemente dobbiamo derogare dal principio normalmente accolto per la cosa giudicata, che ha efficacia fra le sole parti in causa, ed ammettere invece l'efficacia oggettiva, cioè per tutti, della dichiarazione di incostituzionalità della legge.

Altro problema, veramente grave, che dovrebbe essere risolto, è quello della eventuale retroattività di questa dichiarazione: cioè, la dichiarazione di incostituzionalità di una legge sarà efficace soltanto per l'avvenire o sarà retroattiva? Ritengo che la questione debba risolversi nel secondo senso: Efficacia retroattiva.

Finalmente, ritenevo opportuno che si chiarisse questo concetto, scopo di praticità, per rendere più facile e più spediti i giudizi. Si pensi quello che avverrà qualora sia sollevata dinanzi a una Pretura la questione di incostituzionalità di una legge; si dovrà andare dinanzi alla Corte costituzionale; potrà essere un comodo espediente processuale, per rendere interminabili le liti.

Per queste ragioni io proponevo quell'emendamento. Dato che non abbiamo la possibilità di esaminare a fondo il problema, sono costretto a ritirarlo.

Presidente Terracini. Il primo comma dell'articolo 128, nel testo della Commissione, è il seguente:

«Quando, nel corso di un giudizio, la questione d'incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata d'ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale».

L'onorevole Mastino Gesumino propone che si inserisca, dopo la parola «giudizio», l'inciso: «ed entro un anno dalla data d'entrata in vigore di una legge».

Mastino Gesumino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Gesumino. L'onorevole Mortati ha nel suo emendamento posto la stessa questione, sia pure limitandosi all'azione di incostituzionalità promossa dal privato, in quanto deferisce alla legge la fissazione del termine. E poiché io mi proponevo l'unico scopo di richiamare l'Assemblea sulla gravità estrema del problema che un termine sia posto, affinché l'ordinamento giuridico non resti scosso dal dubbio che le leggi non abbiano che limitato ed incerto vigore, ove l'onorevole Mortati mantenga il suo emendamento, per quanto riguarda la parte attinente all'azione del privato che chiede la dichiarazione di incostituzionalità della legge, aderisco all'emendamento dell'onorevole Mortati.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che, anche se fosse discutibile che potesse stabilirsi un termine per altri casi di azione diretta alla Corte, ciò non potrebbe ammettersi per il caso di eccezione in un altro giudizio. Se la legge è incostituzionale, è logico che chi ne è colpito possa addurre la sua incostituzionalità, e non possa rinunciare al suo diritto di difesa, solo perché la legge è in vigore da qualche tempo.

Mastino Gesumino. Chiedo di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Ruini.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Gesumino. Dovrei osservare semplicemente questo: che mai, come in questo caso, è vero l'assioma, che è anche un principio elementare di diritto, che chi eccepisce, nell'atto di eccepire, si fa attore. E questo è tanto più profondamente vero nel caso in esame, in cui con l'eccezione si tende a provocare una sentenza di incostituzionalità che riguarda la legge come tale. La legge che verrebbe dichiarata nulla attraverso questa eccezione non riguarda solo il cittadino costituito in giudizio, ma tutti i cittadini. L'eccezione ha quindi una portata formidabile, che, investendo l'essenza della legge, tocca tutto l'ordinamento giuridico. Ha quindi essenziale carattere di diritto pubblico e non di diritto privato, e deve assolutamente essere regolata. Ecco perché osservo che, anche per quanto riguarda l'eccezione, è bene porre un termine perché ne sia legittimo l'esercizio.

Gullo Fausto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gullo Fausto. Se deve restar ferma la prima parte dell'articolo 128, trovo che l'emendamento dell'onorevole Mastino Gesumino è saggio e giudizioso; ma in realtà è saggio e giudizioso, appunto perché in parte corregge il sostanziale vizio della norma, che è quello di concedere al privato, al singolo, la facoltà di mettere in moto il funzionamento della Corte delle garanzie costituzionali. Sennonché io ho presentato un emendamento soppressivo della prima parte dell'articolo 128, sul quale richiamo l'attenzione dell'Assemblea, che forse non ha esaminato a fondo le aberranti conseguenze alle quali può portare la norma proposta. Si dà al singolo la facoltà di adire la Corte costituzionale per ottenere la dichiarazione di incostituzionalità della legge; badate, al singolo, che è proprio il meno indicato a farlo, cioè a colui che esamina la incostituzionalità della legge attraverso l'angolo visuale di ciò che egli crede un suo diritto.

Evidentemente la giustizia ideale sarebbe questa: che la sistemazione giuridica del fatto venisse dopo il fatto; ma poiché questo non è possibile, per mille ed una ragione, che non starò qui ad elencare, si fa ricorso alla legge, ossia alla sistemazione giuridica che viene prima del fatto. Da questo punto di vista la legge non è che una forma di transazione tra questa giustizia ideale, che è irraggiungibile, e quella giustizia che è possibile raggiungere nel tempo e nell'ambiente in cui viviamo. Ma è evidente che, appunto perché transazione, la legge non si attaglia a tutti i casi. La legge ha davanti a sé la maggior parte dei casi; o meglio la forma che quella data ipotesi assume nel maggior numero dei casi. Ma non c'è legge ottima, la quale in un qualche caso particolare non si dimostri addirittura iniqua, e ciò appunto perché il legislatore non riesce a prevedere tutti i casi, ed anche prevedendoli, non può contenerli tutti in una stessa disposizione di legge. Sennonché è umano che il privato guardi la legge dal punto di vista del suo caso singolo; e non infrequentemente anche il giudice cede a questa necessità. Noi tante volte chiamiamo aberranti delle massime giurisprudenziali, appunto perché le valutiamo al di fuori del caso concreto che le ha determinate, e non consideriamo che il giudice è portato ad affermare quella illogicità giuridica, appunto perché egli vuole ad ogni costo fare aderire la legge, che resiste a ciò, al fatto così come a lui si presenta. Ora, dire al privato, che si sente leso da una norma di legge: tu hai la facoltà di adire la Corte costituzionale, perché essa esamini la incostituzionalità della legge, vuol dire innanzi tutto dargli un mezzo defaticatorio al quale ricorrerà, non foss'altro per ritardare la conclusione del giudizio, senza considerare l'enormità di lavoro che noi daremmo alla Corte, ove ogni privato avesse tale facoltà. Ma anche a non tener conto di tutte queste difficoltà pratiche, v'è che la Corte costituzionale deve giudicare della costituzionalità della legge prescindendo dal fatto singolo, cioè in astratto, senza che il suo giudizio sia fuorviato dall'esame del caso concreto. Quindi dare al singolo il diritto di adire la Corte nel momento in cui è pendente un giudizio a cui egli sia direttamente interessato, è stabilire una norma oltremodo pericolosa. Né vedo alcuna ragione che la spieghi. Allorché si demandava alla Magistratura ordinaria questa materia, si spiegava che la parte potesse proporre l'eccezione di incostituzionalità; ma quando a richiedere che si proceda a tale esame noi abilitiamo un certo numero di elettori o il Governo o un Consiglio regionale, non c'è motivo di pensare che possa essere incostituzionale una legge, contro la quale nessuno ha creduto di proporre la eccezione di incostituzionalità. Ciò nonostante si propone di dare al privato la facoltà di adire la Corte costituzionale, di mettere in movimento questo meccanismo così complicato e complesso, per far dichiarare l'incostituzionalità di una legge, che è pur stata accettata da tutti, tanto che i mezzi ordinari di opposizione non sono stati messi in moto.

Presidente Terracini. Onorevole Gullo, la prego di concludere.

Gullo Fausto. Signor Presidente, sento in coscienza di dover esprimere queste mie idee perché vedo chiaramente il pericolo enorme a cui si va incontro con questa norma.

Presidente Terracini. Non le voglio contrastare l'esercizio di un suo dovere di coscienza; ma le assicuro che queste cose sono già state dette.

Gullo Fausto. Vorrei aggiungere una altra cosa soltanto. La norma dispone che la proposta della parte passa alla Corte costituzionale, ove il giudice non la ritenga manifestamente infondata. È una maniera questa di andare incontro alla possibilità di mille ingiustizie. Perché, cosa deve fare il giudice per dire se l'eccezione è o non è manifestamente infondata? Deve evidentemente sottoporla al suo esame, il quale può essere rigoroso o benevolo, secondo il criterio e il temperamento del giudice. Non parlo di malafede. Ed è già questo un inconveniente grave.

Ancora: la questione va alla Corte costituzionale quando un altro giudice, sia pure in seguito ad un esame non approfondito, ha già manifestato la sua opinione sulla incostituzionalità. Anche questo mi pare aberrante, perché la Corte costituzionale non è detto che sia un giudice d'appello di fronte al giudice ordinario. E in questo caso sarebbe appunto un giudice d'appello, dato, ripeto, che il giudice, dinanzi al quale si eccepisce l'incostituzionalità, deve fare un esame per accertare se l'eccezione sia manifestamente infondata.

Per tutte queste ragioni, prego l'Assemblea di accogliere l'emendamento soppressivo di questa prima parte dell'articolo 128.

Rossi Paolo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Rossi Paolo. Vorrei rispondere brevissimamente all'onorevole Gullo.

L'onorevole Laconi era preoccupato che fosse accettato l'emendamento Mortati e insisteva perché la Commissione non si distaccasse dal testo originario. Ora l'onorevole Gullo combatte quel testo.

Non accettiamo né l'emendamento Mortati, né l'emendamento soppressivo dell'onorevole Gullo, al quale mi permetto rivolgere una domanda: desidera egli, nel suo sistema, che le eccezioni di incostituzionalità siano per sempre vietate al singolo, al privato? Noi abbiamo creato un giudice esclusivo in materia di legittimità costituzionale. Attualmente, nel sistema finora vigente, un privato può davanti a un giudice ordinario eccepire l'incostituzionalità della legge...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Della legge no.

Rossi Paolo. Mi correggo, non della legge, evidentemente, ma di decreti e provvedimenti. Invece la Commissione ha concepito un sistema per cui giudice esclusivo delle questioni di questa natura sia la Corte costituzionale.

Onorevole Gullo, desidera ella togliere al privato il diritto di eccepire l'incostituzionalità di fronte a qualsiasi giudice?

Gullo Fausto. Sì.

Rossi Paolo. Badi, allora, che questo sistema è estremamente pericoloso.

Mi consenta di richiamare la sua attenzione sugli articoli 20 e 21 della Carta costituzionale, a titolo d'esempio.

Dice l'articolo 20:

«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso.

«Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge».

E l'articolo 21:

«La responsabilità penale è personale.

«L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

«Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

«Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Supponga, per avventura, che nessun Consiglio regionale si sia mosso, che i cinquanta deputati non si siano mossi e che, per la prima volta, un imputato venga a trovarsi di fronte ad un magistrato, il quale potrebbe infliggergli anche la pena di morte, in virtù di un decreto incostituzionale. Che cosa deve fare il suo difensore?

Istituita la Corte costituzionale, non possiamo fare altro se non pregarvi di votare a favore del testo così come esso è stato concepito, perché appare estremamente pericoloso sia togliere al privato il diritto di sollevare l'eccezione d'incostituzionalità, sia lasciare che di siffatta eccezione possono decidere altri giudici.

Mastino Pietro. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Pietro. Dichiaro che voterò a favore del comma dell'articolo 128. Ritengo che noi dobbiamo soprattutto impedire che i principî sanciti nella Costituzione vengano violati. Francamente non intendo perché il magistrato, quando si trovi dinanzi ad una legge che egli, nella propria intelligenza e nella propria coscienza, giudichi anticostituzionale, non debba manifestare questo suo convincimento.

Si intende bene che non egli potrà decidere, ma egli dovrà pure avere la facoltà di rimettere la decisione alla Corte costituzionale. Non comprendo, d'altra parte, perché il privato, cui è stata già concessa la possibilità che gli sia resa giustizia di fronte a minori disposizioni di legge, non debba invece averla di fronte a quella che sarebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali e, cioè, alla violazione delle tavole statutarie, poste a fondamento dello Stato. Ammettendo, invece, il diritto di ricorso del privato alla Corte costituzionale faremmo in modo che l'azione del privato si fonderebbe coll'interesse di tutto il Paese.

Voterò quindi in favore della prima parte dell'articolo.

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, l'onorevole Arata che aveva presentato un emendamento soppressivo dei primi due commi, mi ha fatto pervenire adesso un altro emendamento, che deve naturalmente intendersi sostitutivo dei due precedenti. Esso è del seguente tenore:

«La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi sull'incostituzionalità delle leggi».

Dominedò. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Debbo dichiarare, anche a nome dei miei colleghi di Gruppo, che noi voteremo per il testo della Commissione e quindi contro l'emendamento soppressivo, considerando che è proprio nella fase dell'applicazione del diritto che sorge l'esigenza di controllare se sia costituzionalmente valida la legge da applicare nel caso singolo.

Crediamo con ciò di affermare una più alta tutela della libertà del cittadino, in conformità di quanto già dispone in via generale l'articolo 19 della Costituzione, consacrando secondo i principî il diritto del singolo di sollevare l'incidente di incostituzionalità, che il giudice è tenuto anche d'ufficio a deferire alla decisione della Corte costituzionale. Un limite già opera, ed è notevole — se mi permette l'onorevole Gullo — attraverso la delicata facoltà del magistrato di non rimettere la questione alla Corte, qualora egli ritenga manifestamente infondata l'eccezione.

Gullo Fausto. Il ricco potrà sempre adire l'Alta Corte, il povero mai.

Dominedò. Mi consenta, onorevole Gullo! Proprio se noi riconosciamo a qualunque cittadino il potere di sollevare l'incidente di costituzionalità idoneo ad essere senz'altro trasferito innanzi alla Corte costituzionale, evidentemente realizziamo una finalità che serve a neutralizzare la sua obiezione. È perciò che noi sosteniamo non solo la proponibilità nel corso di giudizio della eccezione di incostituzionalità, ma altresì il conseguente diritto di ogni cittadino, titolare di un diritto o di un interesse legittimo, di adire direttamente la Corte. In tal modo, anche nell'ambito del futuro sindacato di validità della legge, come già in quello dell'atto amministrativo, la lesione del singolo aprirà la via per un accertamento efficace erga omnes nell'interesse della comunità.

Riteniamo pertanto di attenerci allo spirito della Costituzione votando per il testo proposto dalla Commissione e contro l'emendamento soppressivo.

Presidente Terracini. Allora, possiamo passare alla votazione. Abbiamo, dunque, la proposta soppressiva dell'onorevole Gullo, che si riferisce al primo comma; poi abbiamo l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Arata, ancora per il primo comma; e poi vi sono emendamenti modificativi del testo del primo comma proposto dalla Commissione.

Ora, non so se nel caso concreto la proposta soppressiva possa e debba essere messa in votazione. Vorrei conoscere a questo proposito anche il parere dell'onorevole Ruini.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non è questione di mia competenza, perché riguarda l'ordine dei lavori. Ad ogni modo personalmente non ho difficoltà.

Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione per prima la proposta soppressiva del primo comma dell'articolo 128 presentata dall'onorevole Gullo.

Sulla proposta di soppressione del comma è stato chiesto l'appello nominale dagli onorevoli Uberti, Moro, Ponti, Dominedò, Fabriani, Delli Castelli Filomena, Coppi, Bubbio, Nicotra Maria, Ambrosini, Murdaca, Damiani, Alberti, Bosco Lucarelli, Ermini.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Penso che la procedura che si vorrebbe adottare adesso, votando la proposta soppressiva, non risponde alla prassi che costantemente in materia costituzionale da parecchio tempo abbiamo adottata.

L'altro giorno io proposi che si votasse un emendamento soppressivo. Mi fu giustamente risposto che questo non era possibile, poiché la consuetudine sempre seguita era per il contrario.

Credo quindi che non si possa ragionevolmente mettere ai voti per appello nominale questa proposta soppressiva.

Presidente Terracini. Onorevole Lussu, in precedenza qualche volta si è proceduto alla votazione di un emendamento soppressivo. Ad ogni modo, proprio per le considerazioni che lei ha espresso, mi sono rivolto al Presidente della Commissione per chiederne il parere e, soltanto dopo che egli si è dichiarato favorevole, ho dichiarato di porre in votazione la proposta soppressiva.

Presidente Terracini. Indico la votazione nominale sulla proposta soppressiva del primo comma dell'articolo 128.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Arcaini.

Si faccia la chiama.

Molinelli, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Allegato, Amadei.

Baldassari, Barbareschi, Barontini Anelito, Bartalini, Bernamonti, Bianchi Bruno, Bibolotti, Binni, Bonomelli, Bordon, Bosi.

Cacciatore, Carpano Maglioli, Colombi Arturo, Costa, Costantini, Cremaschi Olindo.

D'Amico Michele, De Michelis Paolo, D'Onofrio.

Fantuzzi, Farina Giovanni, Farini Carlo, Fedeli Armando, Finocchiaro Aprile, Fiorentino, Fogagnolo, Fornara.

Gallico Spano Nadia, Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giolitti, Giua, Gullo Fausto.

Imperiale.

Laconi, Landi, La Rocca, Leone Francesco, Lombardi Carlo, Longo, Lozza.

Magnani, Maltagliati, Mancini, Massini, Massola, Merlin Angelina, Minella Angiola, Molinelli, Momigliano, Morandi, Musolino, Musotto.

Nasi, Negarville, Negro, Noce Teresa, Novella.

Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Pistoia, Priolo, Pucci.

Reale Eugenio, Ricci Giuseppe, Romita, Rossi Giuseppe, Rossi Maria Maddalena, Roveda, Ruggeri Luigi.

Saccenti, Sansone, Scarpa, Schiavetti, Sereni, Sicignano, Silipo, Simonini.

Targetti, Tega, Tomba, Tonello.

Vischioni.

Zanardi, Zappelli.

Rispondono no:

Aldisio, Ambrosini, Angelucci, Arcaini, Azzi.

Badini Confalonieri, Balduzzi, Baracco, Bastianetto, Bellato, Belotti, Benvenuti, Bernabei, Bertola, Bertone, Bettiol, Biagioni, Bocconi, Bonino, Bosco Lucarelli, Braschi, Brusasca, Bubbio.

Caccuri, Cairo, Calosso, Camangi, Camposarcuno, Candela, Canevari, Caporali, Cappa Paolo, Cappi Giuseppe, Cappugi, Carbonari, Carboni Angelo, Caronia, Carratelli, Cassiani, Castelli Edgardo, Castelli Avolio, Cavalli, Cevolotto, Chatrian, Chieffi, Ciccolungo, Cimenti, Cingolani Mario, Clerici, Coccia, Codacci Pisanelli, Colonnetti, Conti, Coppa Ezio, Coppi Alessandro, Corbino, Corsi, Cortese Pasquale, Cosattini, Cotellessa.

Damiani, D'Aragona, Del Curto, Delli Castelli Filomena, De Maria, De Martino, De Mercurio, De Michele Luigi, De Palma, De Unterrichter Maria, Di Fausto, Di Giovanni, Dominedò, Dossetti.

Ermini.

Fabbri, Fabriani, Fantoni, Ferrarese, Ferrario Celestino, Ferreri, Franceschini, Froggio, Fuschini, Fusco.

Gabrieli, Galati, Galioto, Germano, Giacchero, Giannini, Giordani, Grilli, Gronchi, Guerrieri Emanuele, Guerrieri Filippo, Gui, Gullo Rocco.

Jervolino.

Lagravinese Pasquale, La Malfa, Lami Starnuti, Lettieri, Lizier, Lussu.

Macrelli, Magrini, Malvestiti, Marinaro, Marinelli, Martinelli, Martino Gaetano, Marzarotto, Mastino Gesumino, Mastino Pietro, Mattarella, Mazza, Meda Luigi, Mentasti, Miccolis, Micheli, Monterisi, Monticelli, Montini, Morini, Moro, Mortati, Murdaca.

Nicotra Maria, Notarianni, Numeroso.

Pacciardi, Pallastrelli, Paris, Pastore Giulio, Pat, Pecorari, Penna Ottavia, Pera, Perassi, Perlingieri, Perugi, Petrilli, Piccioni, Piemonte, Pignedoli, Ponti.

Quintieri Adolfo.

Rapelli, Recca, Rescigno, Rivera, Rodi, Rodinò Ugo, Rossi Paolo, Ruini, Rumor.

Saggin, Salerno, Salizzoni, Sampietro, Sardiello, Sartor, Scalfaro, Schiratti, Scoca, Segni, Spallicci, Spataro, Stella, Storchi, Sullo Fiorentino.

Terranova, Titomanlio Vittoria, Tosato, Tosi, Tozzi Condivi, Tremelloni, Treves, Trimarchi, Tumminelli, Turco.

Uberti.

Valenti, Valmarana, Veroni, Vicentini, Vigo, Villabruna, Volpe.

Zaccagnini, Zerbi, Zotta, Zuccarini.

Si è astenuto: Arata.

Sono in congedo:

Angelini.

Carmagnola, Cavallari.

De Vita, Dugoni.

Ghidini.

Jacini.

Preziosi.

Ravagnan, Rubilli.

Vanoni, Varvaro, Viale.

Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la votazione nominale. Invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti).

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione nominale:

Presenti.......................... 287
Votanti...................... 286
Astenuto........................ 1
Maggioranza.............. 144
Hanno risposto ......... 92
Hanno risposto no..... 194

(L'Assemblea non approva).

[...]

Presidente Terracini. Dato l'esito della votazione alla quale abbiamo proceduto prima dell'interruzione, in seguito alla quale è stata respinta la proposta soppressiva del primo comma dell'articolo 128, passiamo alla votazione della formulazione dell'onorevole Arata, il quale propone che ai due primi commi dell'articolo 128 si sostituisca il seguente:

«La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi di incostituzionalità delle leggi».

Con questa proposta si rimettono alla legge tutte le disposizioni particolareggiate che sono contenute nel testo della Commissione.

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Dato il risultato di questa votazione, l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bertone, che avrebbe dovuto trovar posto dopo il secondo comma, s'intende decaduto.

La prima parte del terzo comma, nel testo della Commissione, è la seguente:

«Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia».

È evidente che, dato l'esito della votazione testé avvenuta, deve cadere l'inciso: «nell'uno o nell'altro caso», cosicché il testo deve essere il seguente: «Se la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia».

A questo punto ci arrestiamo perché vi sono numerosi emendamenti aggiuntivi e modificativi.

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne, ha facoltà.

Moro. Domando la verifica del numero legale, perché argomenti così importanti non si possono decidere con una casuale maggioranza alla presenza di poche decine di deputati. (Approvazioni al centro).

Presidente Terracini. Concordo pienamente con lei sulla motivazione; mi permetto di deplorare vivissimamente l'assenza quasi totale dei membri di tutti i Gruppi dell'Assemblea.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prego l'onorevole Moro di considerare la portata della sua proposta che equivale a rimandare di ventiquattro ore, cioè fino a domani sera, le decisioni. (Commenti al centro).

Vorrei osservare al collega Moro che, quel che poteva essere deprecabile, è avvenuto perché abbiamo demandato alla legge ordinaria materie che potevano essere ritenute di natura costituzionale.

Ora si tratta di stabilire un punto che è bene sia nella Costituzione e che da parte dell'onorevole Arata non è contestato. Pur rinviando le norme per le condizioni e per la procedura del giudizio di incostituzionalità, si deve stabilire il punto della cessazione d'efficacia delle leggi dichiarate incostituzionali. Su ciò non sembra vi possa essere contrasto. Approviamo dunque l'ultimo comma dell'articolo.

Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Moro se intende insistere sulla richiesta di verifica del numero legale.

Moro. Mi sembra che sia indispensabile questo accertamento anche per la portata delle successive votazioni.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Ho chiesto di parlare per fare una proposta, accogliendo la quale si raggiungerebbe ugualmente lo scopo cui mira l'onorevole Moro e si eviterebbero le conseguenze, non certo utili per il corso dei lavori, di una constatazione della mancanza del numero legale.

Lo scopo che l'onorevole Moro si prefiggeva con la domanda di verifica del numero legale, dobbiamo riconoscerlo, è più che legittimo, perché questioni dell'importanza di quelle che vengono ora decise con le nostre votazioni devono essere decise da un numero di rappresentanti sufficiente a conferire autorità alle decisioni stesse. E quindi non sarà mai abbastanza lamentato e criticato l'assenteismo dei colleghi, di un Gruppo o dell'altro, che non sentono il dovere di sopportare i piccoli sacrifici richiesti dall'adempimento del loro ufficio. Sacrifici che non meritano neppure questo nome se si confrontano con l'importanza del compito che ci è affidato.

Ma, detto questo, chiedo ai colleghi se questo stesso scopo di evitare votazioni alle quali non parteciperebbe un numero sufficiente di costituenti non si può raggiungere ugualmente togliendo la seduta. In tal modo, non si va incontro all'inconveniente, che tutti i colleghi sanno, di una verifica negativa del numero legale.

Arata. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Arata. Aderisco alla proposta dell'onorevole Targetti e nel tempo stesso mi permetto di prospettare qui se non sia il caso di conformarci al criterio che abbiamo seguito lo scorso sabato, al criterio cioè di svolgere intanto gli emendamenti, riservandoci di votare poi domani. In tal modo non si perderebbe la seduta.

Presidente Terracini. Onorevole Arata, io apprezzo il suo suggerimento; sono tuttavia riluttante a seguirlo, giacché ho presente l'esperienza di oggi in cui abbiamo visto come tutti coloro i quali avevano presentato degli emendamenti, anche coloro che li hanno presentati all'ultimo momento, hanno chiesto ed insistentemente di prendere nuovamente la parola.

La proposta dell'onorevole Targetti soddisfa evidentemente all'esigenza di non far votare questi punti così importanti con una Assemblea semideserta senza imporci una sospensione di lavoro di 24 ore.

Mi permetto tuttavia di dire ciò che l'onorevole Targetti, nella sua squisita delicatezza, ha voluto evitare, e desidero che se ne prenda nota espressa nel processo verbale. Esprimo, cioè, la più viva ed amara deplorazione contro tutti gli assenti in corpo e verso ciascuno di essi individualmente, per lo spettacolo veramente spiacevole ed umiliante al quale questa sera, per fortuna, non assistono troppi spettatori.

È una colpa che non trova sufficiente deplorazione, dato specialmente che siamo verso il termine dei nostri lavori. Io voglio quanto meno augurarmi che da parte di coloro i quali, con tanta meticolosità, si astengono dal dare ai nostri lavori il contributo della loro presenza e che in generale si costituiscono in una cerchia facilmente identificabile, non debba sorgere poi un'idea peregrina la quale trovi a giustificazione dell'impossibilità di concludere i lavori della nostra Assemblea, nei termini stabiliti dalla legge, proprio quel ritardo che è causato dalla loro negligenza.

E mi rivolgo ai presenti con un appello particolare perché diano il loro contributo affinché i nostri lavori siano conclusi — come è nostro assoluto dovere — nel tempo che ci è stato fissato. (Vivissimi, generali applausi).

Detto questo, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Targetti di rinviare la nostra seduta, interrotta non per responsabilità nostra, ma per colpa degli assenti.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti