Evoluzione dell'Articolo

Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La legge fisserà le norme sul funzionamento della Corte costituzionale e le altre norme procedurali».

***

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 129.

La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.

***

Il 2 dicembre 1947 (primo comma) e il 3 dicembre 1947 nella seduta antimeridiana (secondo comma), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi di incostituzionalità delle leggi.

Quando la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata alle Camere, perché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».

***

Il 3 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione, la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale e le garanzie d'indipendenza dei suoi componenti».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 137.

La legge stabilisce le condizioni, le forme e i termini dei giudizi di legittimità costituzionale, le norme per il regolamento dei conflitti di attribuzione, e quant'altro riguarda la costituzione e il funzionamento della Corte e le garanzie d'indipendenza dei suoi componenti.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

***

Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente testo in sostituzione del primo comma proposto dal Comitato di redazione:

«Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie d'indipendenza dei componenti la Corte.

«Con legge ordinaria sono stabilite tutte le norme necessarie per il funzionamento della Corte».

***

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti