Evoluzione dell'Articolo
Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«La legge fisserà le norme sul funzionamento della Corte costituzionale e le altre norme procedurali».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 129.
La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.
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Il 2 dicembre 1947 (primo comma) e il 3 dicembre 1947 nella seduta antimeridiana (secondo comma), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi di incostituzionalità delle leggi.
Quando la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata alle Camere, perché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».
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Il 3 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione, la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale e le garanzie d'indipendenza dei suoi componenti».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 137.
La legge stabilisce le condizioni, le forme e i termini dei giudizi di legittimità costituzionale, le norme per il regolamento dei conflitti di attribuzione, e quant'altro riguarda la costituzione e il funzionamento della Corte e le garanzie d'indipendenza dei suoi componenti.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente testo in sostituzione del primo comma proposto dal Comitato di redazione:
«Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie d'indipendenza dei componenti la Corte.
«Con legge ordinaria sono stabilite tutte le norme necessarie per il funzionamento della Corte».
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
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A cura di Fabrizio Calzaretti