[Il 24 settembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».

È in discussione l'articolo 55 del progetto di Costituzione.

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda alle appendici del Titolo primo della Parte seconda per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Nitti.

«Sostituire gli articoli 55 e 56 col seguente:

«Il Senato è eletto sulla base di un senatore per 200 mila abitanti.

«Il territorio della Repubblica è diviso in circoscrizioni elettorali, che eleggono un solo senatore ciascuna.

«A ogni Regione è inoltre attribuito un numero fisso di tre senatori.

«Sono elettori i cittadini che hanno compiuto 25 anni e sono eleggibili quelli che hanno compiuto 40 anni.

«Del Senato fan parte, salvo la loro rinunzia, gli ex Presidenti della Repubblica e gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.

«Alla costituzione del Senato entrano a farne parte gli ex deputati che hanno appartenuto alla Camera dei deputati per cinque legislature, senza che però questo fatto costituisca alcun precedente per l'avvenire.

«Fanno parte del Senato il Presidente della Corte di cassazione di Roma, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti e 6 professori di Università designati per elezione dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

«I senatori di nomina elettiva durano in carica sei anni e sono rinnovabili per un terzo ogni due anni».

[...]

Nitti. [...] Vi è un fatto nuovo che già vedevo annunziato dovunque ed è: cosa ne è di coloro che formano il Senato? Chi forma il Senato? Prima di tutto i senatori eletti. Ma vi è un fatto nuovo nella coscienza generale di cui bisogna tener conto: che vi devono essere anche dei senatori non eletti. Senatori non eletti con votazione, ma che sono nella generale coscienza. Il Senato ha avuto una lunga fase in cui non ha funzionato, mentre la Camera dei deputati è stata per molti anni attiva. Ora è naturale che quelli che furono deputati onorevolmente, prima del fascismo, che stettero in Parlamento prima di quella lunga crisi costituzionale che fu il fascismo, possano venire in certo numero là dentro a rappresentare non solo la tradizione ma il buon nome del Parlamento. È giusto che deputati, i quali servirono lungamente il loro Paese e poi furono messi fuori, e si trovarono in condizioni di essere isolati dalla vita pubblica, possano venir là dentro in un certo numero, possano venire nella prima nostra legislatura del Senato, a riprodurre ancora il sistema libero. E sono uomini di ogni partito. Ve ne sono qui dentro che erano dei partiti più avanzati e che anche all'estrema sinistra avevano notevole rappresentanza e notevole partecipazione. Ora ciò può bene essere ammesso. Noi discuteremo dopo il dettaglio; ma ammettiamo il principio che essi possano rappresentare il Parlamento libero per la prima legislatura. Ora, per la prima legislatura del Senato come e in quale misura occorre che questo fatto avvenga?

I deputati che hanno appartenuto alla Camera per un certo numero di legislature — compresa naturalmente la Costituente attuale, questa che io considero la prima espressione di Camera perché eletta a suffragio universale — e anche, quindi, coloro che qua dentro fanno parte dell'Assemblea Costituente devono poter unire le legislature che noi crediamo necessarie per formare il numero di legislature atto per entrare nel Senato. Noi dobbiamo tener conto anche della Costituente come di un'Assemblea politica, ma non della Consulta che fu solamente Camera consultiva e non venne da elezioni, ma da scelta e che quindi non può esser considerata come Camera legislativa.

[...]

Ora, io vorrei che nel primo Senato non mancassero uomini di esperienza e vi fossero i rappresentanti delle tre grandi magistrature dello Stato: uno per ogni grande magistratura, la Suprema Corte di cassazione di Roma, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti. Suppongo che tutti abbiamo la dottrina necessaria in un'Assemblea politica, ma non tutti abbiamo la pratica. La presenza nella nuova Assemblea del Senato di un certo numero di uomini sperimentati, quali i rappresentanti delle tre grandi magistrature, è a vantaggio di tutti. Si dice che essi, non essendo eletti, possano costituire pericolo o disordine. Quale disordine? Quale pericolo? Credete che si diventi Presidente di cassazione a 50 o a 40 anni? Non credete che uomini di così lunga esperienza portino piuttosto elementi di equilibrio? Dunque, questa modifica mi pare necessaria: ammettere i deputati che hanno avuto un certo numero di legislature.

In quale proporzione? Io ho indicato la proporzione che mi è parsa necessaria ed utile. Vi prego soltanto di non esagerare.

Ieri si dovette discutere il numero dei deputati di questa Assemblea e la fiera dichiarazione dell'onorevole Conti, a cui mi sarei volentieri unito, proponeva un deputato per centocinquantamila abitanti. Io avevo proposto un termine medio nella soluzione, centomila abitanti per ogni deputato. Si tornò con la votazione a ottantamila e se ci fosse stata una proposta di cinquanta mila o non più di quarantamila, io credo che sarebbe stata accolta. (Commenti), tanto fu l'entusiasmo che notai tra alcuni colleghi (che pure parevano e che dovevano essere contrari) per questa assicurazione sulla vita data agli onorevoli membri di questa Assemblea.

Conti. Anche i discepoli si sono ribellati! Ne ha anche uno vicino.

Nitti. Ora accetterete, io spero, questa indicazione, di ammettere nella nostra Assemblea un certo numero di ex deputati che rispondano per la loro condotta, per il loro passato, alle condizioni di stima che deve avere ogni grande Assemblea alla sua costituzione.

In quanto al numero, vi prego di essere moderati, perché più allargherete il numero, più renderete la cosa difficile, se non impossibile.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Rubilli ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«I senatori sono eletti per un quarto con nomina del Presidente della Repubblica e per tre quarti con elezioni a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età, col sistema del collegio uninominale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Rubilli. Il mio emendamento consta di due parti.

Per la prima parte insisto nel ritenere che per lo meno una esigua frazione dei membri del Senato sia da nominare dal Presidente della Repubblica; non sto a ripetere le ragioni già esposte in sede di discussione generale, esigenze di giustizia, da una parte, e di utilità, dall'altra, per potere usufruire anche del contributo che uomini preclari, ma estranei ai partiti ed alla competizione elettorale, possono dare alla formazione delle leggi. Tengo a chiarire, però, che io non intendo che questa nomina debba essere a vita, ma che vada limitata alla legislatura del Senato, salvo riconferma. Aggiungo che questo criterio non inficia in alcun modo il concetto fondamentale che le Assemblee legislative debbano essere espressione della volontà popolare: sia perché sarebbe molto limitato il numero dei senatori a nomina presidenziale, sia perché non si tratta più di nomina regia, ma di nomina da parte del Presidente della Repubblica, che di per se stesso e per le sue origini rappresenta la più alta espressione del popolo intero; si avrebbe così quasi una forma di suffragio indiretto.

Altri due emendamenti, a questo riguardo, collimano col mio: quello dell'onorevole Russo Perez e quello dell'onorevole Nitti.

Ora io mantengo l'emendamento nei limiti nei quali l'ho segnato. Non credo che si possa eccedere nella frazione che dovrebbe entrare per nomina presidenziale, come vorrebbe il collega Russo Perez con il suo emendamento, portandola ad un terzo. Sarebbe troppo. Io mi accontenterei di un quarto e sarei disposto a ridurre ancora, purché non si precluda a persone, che per i loro meriti e la loro utilità possono contribuire alla tutela degli interessi nazionali, un ingresso per via di nomina da parte del Presidente della Repubblica; mi accontenterei persino di un quinto, purché vi sia comunque questa frazione riserbata a coloro che non vogliono o non possono correre l'alea elettorale, pur meritando di far parte dell'Assemblea legislativa. Insomma sui limiti potrà meglio deliberarsi con criteri di maggiore o minore opportunità, ma un'affermazione del concetto espresso nel mio emendamento mi pare assolutamente indispensabile.

Tanto meno posso condividere l'idea dell'onorevole Nitti, il quale giunge a riduzioni eccessive ed inaccettabili, perché secondo lui dovrebbero entrare nel Senato, e di diritto, soltanto 9 persone: 9 persone disperse nel Senato. Tre giureconsulti (i capi delle grandi Magistrature) e sei professori (letterati o scienziati) nominati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ora, una simile proposta eliminerebbe ogni collaborazione utile ed efficace. Nove persone, di diversa origine, di diversa mentalità ed attitudine politica non potrebbero nemmeno formare un piccolo gruppo. Quest'idea servirebbe solo a portare scompiglio nella classe dei professori. (Commenti). Già sono in perenne lotta tra loro: sono tali e tante le reciproche gelosie che non ce n'è uno che parli bene dell'altro. (Rumori). Immaginate cosa avverrà, se noi stabiliremo questa gara tra i professori universitari, ed in quale imbarazzo metteremmo il Consiglio dell'istruzione. Mi pare che non si dovrebbe tener conto né degli eccessi in più — che vengono da una parte — né di quelli in meno, che vengono dall'altra parte. Tra un quarto ed un quinto dei componenti si potrebbe decidere meglio ed utilmente sulla opportunità di immettere nel Senato persone che meritano e la cui opera può essere veramente efficace.

Nel caso in cui il mio emendamento non passasse così come è redatto, cioè sotto forma di norma permanente, io sarei disposto a ridurlo ancora e verrei — come si dice nel gergo giudiziario — ad una subordinata: per lo meno, direi, ammettiamolo per la prima costituzione del Senato. Veniamo da un ventennio in cui ogni libertà, ogni senso di democrazia ed ogni attività politica sono stati completamente soffocati. Almeno per questa prima formazione di una nuova Assembla politica e legislativa facciamo in modo che possano entrare, come guide, delle forze pratiche ed esperte che valgano a dare veramente un indirizzo serio ed utile al funzionamento del Senato.

Si può dire del resto che il mio concetto venga anche avvalorato da parecchie parti. Non soltanto gli emendamenti da me presentati sono in discussione, ma anche altri emendamenti (sui quali l'Assemblea deciderà come crede, e sui quali mi astengo, per delicatezza, di dire anche una parola soltanto) si occupano di questo argomento, e vorrebbero almeno mandare al Senato dei vecchi parlamentari coi quali si potrebbe raggiungere lo stesso scopo. Insomma, c'è una corrente che sotto una forma o sotto l'altra, per lo meno per la prima costituzione del Senato, vuole immettere nell'Assemblea forze vive ed efficaci, che possono veramente essere utilizzate in una compagine nuova che non si sa come possa essere configurata. Perciò anche se non volete accettare la mia proposta come norma permanente per la costituzione del Senato, vi prego di accettarla per lo meno in linea transitoria per la prima volta in cui si costituisce la seconda Camera, salvo a vedere meglio se debba essere mantenuta in seguito.

[...]

Presidente Terracini. Vi sarebbero ancora due emendamenti, dei quali uno, già stampato nel fascicolo, è stato presentato dall'onorevole Giovanni Leone, mentre il secondo mi è stato consegnato in questo momento dall'onorevole Martino Gaetano. Ambedue gli emendamenti si riferiscono a norme valide soltanto per la prima elezione del Senato. Mi pare pertanto che debbano essere considerati e decisi non in questa sede, ma in sede delle disposizioni transitorie. D'altra parte se immettessimo queste norme nell'articolo 55, che dovrebbe comprendere eventualmente anche la materia dell'articolo 55-bis, lo appesantiremmo troppo. E pertanto ritengo che per il momento possiamo accantonare gli emendamenti in questione salvo a riprenderli dopo deciso l'articolo 55; a meno che i membri dell'Assemblea non ritengano che essi costituiscano norme di carattere transitorio, ché allora dovremmo esaminarli quando esamineremo tutte le norme di tale carattere.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti