Evoluzione dell'Articolo

Il 20 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

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Il 9 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente comma da aggiungere all'articolo approvato il 20 dicembre 1946:

«I Tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra».

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L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo sostitutivo dell'articolo approvato nella seduta del 20 dicembre 1946:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione».

Procede poi al coordinamento degli articoli ed approva la seguente formulazione:

Norma di attuazione.

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Disposizione transitoria VII.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione.

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Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva la seguente disposizione:

«Entro cinque anni dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo la giurisdizione del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare ai termini dell'articolo 102».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 103.

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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che l'articolo a cui si riferisce il secondo comma, non è il 103 ma il 112.

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Testo definitivo:

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

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A cura di Fabrizio Calzaretti