Evoluzione dell'Articolo
Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«I deputati giurano fedeltà alla Repubblica democratica e alle sue leggi».
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Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere ai Senatori quanto stabilito per i Deputati nell'articolo approvato il 19 settembre 1946.
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Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i magistrati, le Forze armate e quelle assimilate prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione».
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Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Prima di essere ammessi all'esercizio delle funzioni, i membri del Parlamento prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica».
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Il 27 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria abolisce l'articolo proposto dal Comitato di redazione relativo al giuramento da parte dei membri del Parlamento.
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 51.
Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica.
A cura di Fabrizio Calzaretti