Evoluzione dell'Articolo

Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«I deputati giurano fedeltà alla Repubblica democratica e alle sue leggi».

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Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere ai Senatori quanto stabilito per i Deputati nell'articolo approvato il 19 settembre 1946.

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Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i magistrati, le Forze armate e quelle assimilate prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione».

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Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Prima di essere ammessi all'esercizio delle funzioni, i membri del Parlamento prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica».

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Il 27 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria abolisce l'articolo proposto dal Comitato di redazione relativo al giuramento da parte dei membri del Parlamento.

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 51.

Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti