[Il 12 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici generali della Parte seconda per il testo completo della discussione.]

Abozzi. [...] Non vi sembri che io mi scosti dall'argomento se mi riferisco all'articolo 50 del progetto di Costituzione il quale, nel secondo comma non ancora approvato dall'Assemblea, suona così: «Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino». Questa formulazione non è che l'eco un po' affievolita dell'articolo 35 della Costituzione francese del 1793, il quale diceva: «Quando il Governo violi il diritto del popolo, l'insurrezione è per il popolo il più sacro dei diritti, il più indispensabile dei doveri».

Io mi domando, onorevoli colleghi, che cosa significhi, che cosa rappresenti questo diritto alla resistenza di cui parla il testo italiano, questo diritto all'insurrezione di cui parla la Costituzione francese del 1793. Si tratta evidentemente dell'ultima ratio, della suprema sanzione cui può far ricorso la massa del popolo oppresso. Ma, nel vivere quotidiano, nel vivere normale, quando non sono offesi i diritti della massa, ma quando è offeso il diritto del singolo e soltanto del singolo, quando un cittadino è offeso da un altro cittadino o dai poteri dello Stato e non può insorgere da solo, chi difende il singolo? La risposta è facile: il singolo è difeso dalla Magistratura. La massa difende se stessa con l'insurrezione; il singolo si affida alla Magistratura, la quale però, per adempiere al suo compito, deve essere assolutamente autonoma, assolutamente indipendente.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti