[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti ad articoli che erano stati rinviati. — Presidenza del Vicepresidente Targetti.]

Presidente Targetti. [...] Passiamo al secondo comma dell'articolo 50. Se ne dia lettura.

De Vita, Segretario, legge:

«Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino».

Presidente Targetti. Come l'Assemblea ricorda, questo secondo comma dell'articolo 50 fu a suo tempo rinviato.

Sono stati presentati vari emendamenti soppressivi, che sono stati tutti svolti, dagli onorevoli Colitto, Bozzi, Crispo, Bosco Lucarelli, Rodi, Caroleo, Della Seta, Azzi e Terranova.

L'onorevole Caroleo ha presentato pure il seguente emendamento:

«Subordinatamente, sostituirlo col seguente:

«Non è punibile la resistenza ai poteri pubblici, nei casi di violazione delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione».

L'onorevole Caroleo non essendo presente, s'intende abbia rinunziato a svolgerlo.

L'onorevole Mortati ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«È diritto e dovere dei cittadini, singoli o associati, la resistenza che si renda necessaria a reprimere la violazione dei diritti individuali e delle libertà democratiche da parte delle pubbliche autorità».

Mortati. Non vi insisto.

Presidente Targetti. Sta bene. È stato pure svolto il seguente emendamento:

«Sopprimere le parole: all'oppressione.

«Carboni Angelo, Preti».

Segue un emendamento dell'onorevole Benvenuti del seguente tenore:

«Sostituirlo col seguente:

«Non è punibile la resistenza opposta dal cittadino ad atti compiuti dai pubblici poteri in forza di atti legislativi incostituzionali».

Ha facoltà di svolgerlo.

Benvenuti. Io condivido il concetto della Commissione e del collega Mortati, di introdurre nella Costituzione il diritto di resistenza. L'istituto mi sembra necessario sotto un particolare profilo: ossia sotto il profilo dell'intervallo di tempo che può intervenire fra una legge incostituzionale e la dichiarazione di incostituzionalità che venga pronunciata dalla Corte costituzionale. Durante questo periodo di tempo, cioè fra la promulgazione della legge e la dichiarazione di incostituzionalità, l'unica garanzia costituzionale che resta al cittadino è il diritto di resistenza. Ecco perché tale diritto va fissato nel testo della Costituzione. Ma penso che la norma debba andare inquadrata nell'ambito del nostro sistema legislativo.

Come abbiamo già ristabilito, attraverso un decreto luogotenenziale — se non erro — del 19 settembre 1944, il diritto dei cittadini di non essere perseguiti per atti di resistenza contro gli arbitrî del potere esecutivo, così ritengo che si debba addivenire ad una innovazione estensiva nel senso di statuire la non punibilità per atti che il cittadino compia nella resistenza ad atti del potere esecutivo i quali non siano arbitrari, non siano illegittimi, ma siano compiuti in forza di una legge incostituzionale. Sostanzialmente si tratta di fornire con una disposizione espressa al cittadino, che sia incriminato del delitto di resistenza, la possibilità di opporre l'eccezione di incostituzionalità delle leggi in forza delle quali il pubblico funzionario ha, legittimamente in quel momento, agito nei suoi confronti.

Sull'incostituzionalità della legge si fonda l'eccezione difensiva che tutela il diritto di resistenza.

Laconi. È un dovere.

Benvenuti. È un diritto e una facoltà. Quando la legge, in forza della quale il pubblico funzionario addetto al pubblico servizio ha agito, sia dichiarata incostituzionale, la resistenza del cittadino cessa di esser punibile. Con questa formulazione mi pare che il diritto di resistenza si inquadri legalitariamente nella nostra tradizione giuridica. In quanto alla collocazione, mi permetto di suggerire alla Commissione che la norma venga collocata fra le garanzie costituzionali.

Presidente Targetti. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato non può che mantenere il suo testo, ma lo mantiene a un titolo puramente formale, a base alla votazione, perché nel Comitato vi sono opinioni diverse, e ciascuno dei suoi membri voterà come crede.

Nobile. Chiedo di parlare.

Presidente Targetti. Ne ha facoltà.

Nobile. Voglio chiedere qualche chiarimento sulla portata e sul significato preciso di questo testo della Commissione. Si parla di poteri pubblici i quali violino le libertà fondamentali. Allora, per esempio, fra le libertà fondamentali v'è anche quella, io penso, che stabilisce l'inviolabilità del proprio domicilio. Ora, se a casa mia si presentasse un commissario di polizia il quale, non dimostrando di esservi autorizzato, volesse perquisirla, sarei autorizzato, in virtù di questo comma, a resistere a mano armata alla polizia? E in tal caso non mi si potrebbe applicare quel certo articolo del Codice penale il quale dice che nessuno può esercitare arbitrariamente le proprie ragioni?

È un dubbio. Voglio sapere quale sia la portata pratica dell'articolo proposto. Si dovrà, se venisse approvato, modificare il nostro Codice penale? Io non capisco. Prego di spiegarmelo.

Una voce a destra. V'è il Codice penale.

Presidente Targetti. La Commissione ha facoltà di esprimere il suo parere.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho altro da aggiungere; è questione di Codice penale.

Presidente Targetti. Onorevole Benvenuti insiste nel suo emendamento?

Benvenuti. Insisto.

Mastino Pietro. Chiedo di parlare.

Presidente Targetti. Ne ha facoltà.

Mastino Pietro. Ho chiesto la parola per un chiarimento. Io presentai un emendamento che ebbi anche a discutere...

Presidente Targetti. Non lo vedo.

Mastino Pietro. ...quando venne in discussione l'articolo 50, mesi or sono.

L'emendamento rimane. Se non c'è io lo ripropongo adesso.

Presidente Targetti. Lo riproponga. Se ci fosse stato ne avrei dato lettura.

Mastino Pietro. Io fondevo allora il primo comma col secondo dell'articolo 50. Il primo comma è stato già votato, però separatamente dal secondo e quindi, adesso, dell'emendamento proposto allora leggo solo la seconda parte, che è conforme a quanto risulta dal resoconto stenografico che ho dinanzi: «Il cittadino (questa è la seconda parte che risponderebbe a quella che intendevo fosse la formulazione della parte seconda dell'articolo 50 di allora) ha l'obbligo di difendere contro ogni violazione le libertà fondamentali, i diritti garantiti dalla Costituzione e l'ordinamento dello Stato».

In definitiva io riconoscevo al cittadino il diritto che è affermato nel capoverso dell'articolo 50, ma invece di parlare di diritto del cittadino, parlavo di dovere, di modo che il cittadino aveva, oltreché il diritto, anche l'obbligo d'intervenire a difesa dei diritti garantiti dalla Costituzione, e a difesa dell'ordinamento dello Stato.

In questo modo si evitava e si evita l'audacia di un'affermazione in base alla quale nel campo del diritto costituzionale viene riconosciuto il diritto dell'insurrezione. Si è quasi, poc'anzi, posto in dubbio il diritto di resistenza dell'individuo, ma questo è già ammesso nel Codice penale. Lo stesso Codice penale fascista lo ammetteva ripetendo un concetto già affermato nell'articolo 199 del Codice Zanardelli. Non è, quindi, in discussione il diritto di resistenza dell'individuo verso i soprusi esercitati a suo danno. Si tratta di un diritto da trasportare dall'individuo alla collettività. Ad evitare difficoltà teoriche e pratiche e soprattutto ad evitare che questo principio riconosciuto dalla legge possa domani servire per scopi che siano violatori delle leggi fondamentali dello Stato, io proponevo e ripropongo l'emendamento che ho testé letto.

Presidente Targetti. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione anche su questo emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ho già dichiarato che la Commissione su un emendamento presentato all'ultima ora non si può pronunciare.

La Commissione rimane fedele al suo testo. Ho l'impressione personale che il testo Mastino, mentre mantiene il concetto della difesa, sia tale da poter avere un consenso più largo anche da parte di quelli che non avrebbero acceduto al testo originario della Commissione. Ma il Comitato come tale non si pronuncia; ed il suo testo, lo ripeto, è mantenuto soltanto per l'ordine formale della discussione.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Targetti. Ne ha facoltà.

Uberti. Domando che, data la stanchezza dell'Assemblea... (Proteste a sinistra).

Siamo qui dalle nove di stamattina e poi dalle sedici quasi ininterrottamente. Non è possibile continuare la discussione in questa situazione di pesantezza per chi segue assiduamente l'elaborazione degli articoli della Costituzione. Avevamo chiesto di non fare sedute notturne. Le facciamo invece con la sola interruzione di mezz'ora. Chiedo al signor Presidente che si rinvii la discussione a domani mattina.

Presidente Targetti. Si tratta di una proposta d'ordine: si deve dare facoltà di parlare ad un oratore che la sostenga ed a uno che sia contrario.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Targetti. Ne ha facoltà.

Laconi. Vorrei far notare che noi abbiamo già un programma fissato che contempla l'esame di questi articoli residui e poi delle Disposizioni finali e transitorie. Ora nessuno di noi ignora che fra le norme transitorie ve ne sono alcune che daranno luogo a un dibattito di grande importanza.

Io sarei favorevole alla proposta dell'onorevole Uberti se non avessi la preoccupazione che, perdendo ora del tempo, l'esame di questi articoli si debba poi fare nella serata di sabato. Le norme transitorie daranno luogo a una discussione politica, probabilmente di maggiore rilievo, e noi sappiamo per comune esperienza che il sabato vi è un minor numero di presenti. Quindi, vorrei soltanto che l'Assemblea esaminasse il suo programma nel complesso e che stabilisse la successione degli argomenti che deve discutere affinché non si corra questo pericolo.

Sono pertanto contrario alla proposta dell'onorevole Uberti. Anzi, non solo mi dichiaro contrario, ma sarei del parere che converrebbe possibilmente cominciare almeno a svolgere gli emendamenti alle Disposizioni transitorie questa sera stessa, in modo da guadagnare tempo per potere esaurire almeno entro sabato mattina la discussione.

Coppi. Chiedo di parlare.

Presidente Targetti. Ne ha facoltà.

Coppi. Vorrei fare questa proposta: che questa sera non si proceda alla votazione sull'articolo 50 e si inizi invece la discussione sugli emendamenti alle Disposizioni transitorie.

Presidente Targetti. Io non posso entrare in merito alla proposta dell'onorevole Uberti: mi permetto di rilevare che, almeno per quanto mi riguarda, non ho avuto mai la sensazione, né in questi giorni né oggi, di essere sottoposto ad una fatica insopportabile.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Uberti.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Il seguito di questa discussione è pertanto rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti