[Il 23 settembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti sui seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici alla Parte seconda della Costituzione per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Poiché, chiusa la discussione generale, sono stati svolti gli ordini del giorno e l'onorevole Relatore ha esposto le sue considerazioni al riguardo, dobbiamo ora occuparci della loro votazione. Erano stati presentati dagli onorevoli Rubilli, Macrelli, Condorelli, Piccioni e Moro, Fuschini, Giolitti, Gullo Fausto e Corbi. Non mi resta ora che domandare a ciascuno dei presentatori se mantenga il proprio.

Onorevole Rubilli, lo mantiene[1]?

Rubilli. Sì, mantengo l'ordine del giorno per la prima parte; per la seconda parte lo trasformo in un emendamento (per ciò che si riferisce al collegio uninominale), chiedendo che venga unito agli analoghi emendamenti che sono stati presentati rispettivamente dall'onorevole Nitti, dall'onorevole Laconi, ed altri.

Presidente Terracini. Sta bene, onorevole Rubilli. Questo significa che lei mantiene il suo ordine del giorno per ciò che si riferisce alla proposta che un quarto dei membri del Senato venga costituito con nomina del Presidente della Repubblica?

Rubilli. Sì, onorevole Presidente, questo lo mantengo.

Presidente Terracini. L'onorevole Nitti, in realtà, non ha presentato un ordine del giorno, ma un emendamento agli articoli 55 e 56. Allora, onorevole Rubilli, lei non lega la seconda parte del suo ordine del giorno ad un ordine del giorno Nitti; ma bensì aderirà agli emendamenti Nitti quando, esaminando gli articoli 55 e 56, l'onorevole Nitti svilupperà i suoi emendamenti.

Rubilli. Solo dichiaro che per questa parte trasformo il mio ordine del giorno in un emendamento, che mi riservo di precisare. Ma insomma, a parte la forma, mantengo completamente i concetti esposti nel mio ordine del giorno.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei pregare l'onorevole Rubilli di considerare se, anche per la parte che egli intende mantenere, non sia più opportuno rinunciare alla forma dell'ordine del giorno e farne un emendamento. Questo problema, trattato così, in forma di «considerato», non consente all'Assemblea di pronunciarsi con quella precisione che sarebbe opportuna e che è invece possibile su di un emendamento. La questione del numero dei senatori, la cui nomina sia o no da riservare al Capo dello Stato, potrà essere trattata quando si parlerà della composizione del Senato. Non c'è, secondo me, onorevole Rubilli, una ragione per adottare un criterio differente per la prima e la seconda parte del suo ordine del giorno. La pregherei dunque di ritirare per ora l'ordine del giorno, e presentare un emendamento anche per questa parte. Vi sono a riguardo parecchi altri emendamenti, e lei ne potrebbe presentare un altro nella forma che meglio le sembrerà opportuna.

Rubilli. Aderisco pienamente alla proposta dell'onorevole Presidente della Commissione per la Costituzione, perché la trovo opportuna. Quindi anche per la prima parte del mio ordine del giorno, mi riserbo di presentare un emendamento, che sarà discusso al momento opportuno e sempre sull'articolo 55.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La ringrazio.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Fuschini non è presente e il suo ordine del giorno si intende decaduto.

Onorevole Giolitti, ella mantiene il suo ordine del giorno?

Giolitti. Lo ritiro, in quanto è già tradotto nell'emendamento all'articolo 55 presentato dagli onorevoli Laconi e Grieco.

[Per la parte seguente, il testo completo della discussione è riportato a commento dell'articolo 56.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 53 che è del seguente tenore:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila».

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, degli onorevoli Giolitti, Grieco, La Rocca, è del seguente tenore:

«Dopo le parole: universale e diretto, inserire: e segreto, secondo il sistema proporzionale».

L'onorevole Giolitti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Giolitti. Il motivo del nostro emendamento è questo: che a nostro avviso il sistema di elezione ha una grande rilevanza per quella che è la fisionomia della rappresentanza popolare. Pensiamo anzi che questo particolare del sistema di elezione, nel caso specifico del sistema proporzionale, abbia un rilievo costituzionale anche maggiore che non altre norme che sono state inserite nel progetto di Costituzione, come la data di convocazione delle Camere e la durata delle Camere stesse; perché, indubbiamente, il sistema di elezione ha una influenza grandissima sulla fisionomia della rappresentanza. Abbiamo proposto il sistema proporzionale come quello che riteniamo più idoneo e adeguato allo sviluppo della democrazia moderna.

Non è il caso che io ricordi quale significato, anche rivoluzionario, abbia avuto l'introduzione del sistema proporzionale, e come sia quello che meglio consenta di esprimere nell'Assemblea legislativa la reale influenza che i partiti hanno nel Paese. E infine voglio ancora ricordare la garanzia che il sistema proporzionale costituisce per i diritti delle minoranze, in particolare per il loro diritto ad essere adeguatamente rappresentate nel Parlamento e ad avere quell'influenza che corrisponde al loro peso e alla loro entità nella vita politica del Paese.

Per questi motivi presentiamo l'emendamento aggiuntivo all'articolo 53.

[...]

Presidente Terracini. Il Presidente della Commissione per la Costituzione ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sulle proposte di emendamento all'articolo 53.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Circa la proposta dell'onorevole Giolitti, d'inserire nella Costituzione che la Camera dei Deputati deve essere eletta col sistema proporzionale, debbo ricordare che la seconda Sottocommissione votò un ordine del giorno impegnativo in tal senso, ma ritenne, quasi concorde, che per ragioni tecniche non fosse opportuno inserire nella Costituzione il principio della proporzionale, rinviandolo alla legge elettorale.

Il Comitato di redazione non può che confermare questo criterio.

Ad ogni modo, dalla proposta dell'onorevole Giolitti andrebbero tolte le parole «e segreto» perché all'articolo 45, già approvato, è stabilito che la votazione deve essere segreta in tutti i casi.

[...]

Presidente Terracini. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 53.

[...]

Fabbri. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Io voterò contro l'inserzione della parola «proporzionale», non tanto perché creda ad una soluzione diversa di questa questione, ma perché ritengo che metterla per la Camera obbligherebbe necessariamente a precisare il sistema anche per il Senato. Ora, non mi pare che allo stato attuale delle cose sia abbastanza matura, da parte della Costituente, la decisione relativa agli eventuali diversi sistemi. Ritengo che sarebbe utile che le due Camere avessero ciascuna una base di suffragio universale e che un criterio differenziale potrebbe proprio essere costituito dal sistema di elezione, proporzionale per l'una uninominale per l'altra. Ma se noi stabiliamo senz'altro il metodo relativamente alla Camera dei deputati, credo che sia indispensabile stabilirlo anche per il Senato, e mi pare che non sia matura la decisione in questo momento.

[...]

Vi è adesso l'emendamento proposto dagli onorevoli Giolitti, Grieco e La Rocca, del seguente tenore:

«Dopo le parole: universale e diretto, inserire: e segreto, secondo il sistema proporzionale».

A proposito dell'inciso «e segreto» il Presidente della Commissione, onorevole Ruini, ha fatto presente che in un articolo precedente già votato è stabilito in forma generale che, qualunque forma di votazione venga adottata in qualunque organo della Repubblica, essa deve avvenire in modo segreto. La proposta dell'onorevole Giolitti costituirebbe dunque una ripetizione. Se l'onorevole Giolitti lo consente, possiamo evitare questa superfluità.

Giolitti. Sì, acconsento.

Presidente Terracini. Allora resta da votare la seconda parte dell'emendamento Giolitti:

«secondo il sistema proporzionale».

L'onorevole Fabbri ha già fatto sull'argomento la sua dichiarazione di voto.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. A nome del mio Gruppo dichiaro che noi desideriamo che il problema del sistema elettorale con la rappresentanza proporzionale sia posto non soltanto per una Camera, bensì per entrambe le Camere.

Nella Commissione dei 75 si è deliberato un ordine del giorno impegnativo circa il sistema da seguire nella legge elettorale, e cioè di attuare il sistema della proporzionale, pur senza includerlo nella Costituzione, per lasciar libero il Parlamento, nella eventualità che questo si rendesse opportuno per una qualche situazione particolare, di modificare il sistema elettorale senza modificare la Costituzione. Ad ogni modo, siccome siamo favorevoli al sistema proporzionale per tutte le elezioni, non possiamo votare contro l'ordine del giorno Giolitti, che pertanto voteremo; però desideriamo che lo stesso sistema sia seguito per la seconda Camera.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. L'onorevole Uberti impropriamente ha parlato di un ordine del giorno generico dell'onorevole Giolitti perché, se si trattasse di un simile ordine del giorno generico, il nostro atteggiamento potrebbe essere diverso da quello che sarà verso la sua proposta che tende a stabilire, in sede di Costituzione, il sistema elettorale.

Come l'onorevole Uberti ha ricordato, nei lavori di elaborazione del testo della Costituzione, venne presentata questa questione; ma mi sembra che si fosse tutti d'accordo...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. D'accordo.

Targetti. ...proporzionalisti e non proporzionalisti, della opportunità di escludere qualsiasi accenno al sistema elettorale, ritenendo che questa non fosse materia di Costituzione. Quindi il nostro Gruppo voterà contro questa specificazione.

Giolitti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Giolitti. Consento a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

[...]

Presidente Terracini. [...] Comunico che l'onorevole Giolitti, sciogliendo la sua riserva, ha fatto pervenire il seguente ordine del giorno:

«L'Assemblea Costituente ritiene che l'elezione dei membri della Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).


 

[1] L'ordine del giorno dell'onorevole Rubilli non è presente nel resoconto stenografico dell'Assemblea. Il suo testo, come risulta da un documento reperibile presso l'Archivio Storico della Camera dei Deputati all'unità archivistica ITCD.00200.00040.00006.00006.00025 è il seguente:

«L'Assemblea Costituente,

«considerato che sarebbe grave errore tener lontani dalla vita pubblica uomini veramente elevati per grado, per dottrina e per superiori qualità di mente, i quali, pur mantenendosi, come non di rado si verifica, completamente estranei al movimento dei partiti e ad ogni competizione elettorale, potrebbero apportare beneficio e valido contributo di studi e di esperienza alla soluzione dei più gravi problemi che interessano la Nazione;

«considerato inoltre che per la costituzione del Senato quesito fondamentale da proporsi e scopo precipuo da raggiungere è quello di creare un'Assemblea che non rappresenti una riproduzione fedele della Camera dei Deputati, ma sia diversamente organizzata;

«delibera che il Senato venga costituito per un quarto dei suoi membri con nomina del Presidente della Repubblica, e per tre quarti con elezioni a suffragio uninominale [universale?] e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età, col sistema del collegio uninominale, modificandosi in tali sensi l'articolo 55 della Costituzione».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti