[L'8 novembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».
Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici generali della Parte seconda per il testo completo della discussione.]
Colitto. [...] I provvedimenti giurisdizionali. — Dei provvedimenti giurisdizionali il progetto si occupa, sottolineando: a) la necessità che siano motivati; b) la ricorribilità alla Corte di Cassazione per qualsiasi violazione di legittimità contro le decisioni emanate in secondo grado o non appellabili; c) la irrevocabilità della decisione, una volta diventata res judicata.
Di tali provvedimenti si occupano l'ultimo comma dell'articolo 101 e gli articoli 102, 103 e 104 del progetto.
[...]
Anche l'articolo 104 del progetto sembrami che debba essere emendato.
Dispone detta norma che «le sentenze non più soggette a impugnazione di qualsiasi specie non possono essere annullate o modificate neppure per atto legislativo, salvo i casi di legge penale abrogativa o di amnistia, grazia o indulto».
A parte ora il rilievo, sul quale richiamo l'attenzione dell'Assemblea, che non mi sembra che si possa dire che l'amnistia impropria, la grazia e l'indulto annullino o modifichino una sentenza, è certo che l'articolo 104 non tiene conto dell'istituto della revocazione, che è disciplinato sia dal codice di rito civile che da quello di rito penale. Penso, pertanto, che dopo le parole «non possono» si debbano aggiungere le altre «salvo che la legge disponga diversamente».
A cura di Fabrizio Calzaretti