Evoluzione dell'Articolo

Il 14 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«I dibattimenti si svolgono oralmente; le udienze sono pubbliche in quanto la legge, per ragioni di ordine pubblico o di moralità non disponga altrimenti.

La difesa in ogni stadio o grado del procedimento, nelle forme stabilite dalla legge, è un diritto inviolabile».

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Il 10 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«L'azione penale è pubblica, e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza potere in nessun caso sospenderne o ritardarne l'esercizio».

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L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione procede al coordinamento degli articoli ed approva le seguenti formulazioni:

«Art. 8. — I dibattimenti si svolgono oralmente; le udienze sono pubbliche, salvo che la legge, per ragioni di ordine pubblico o di moralità, non disponga altrimenti.

La difesa, in ogni stadio e grado del procedimento nelle forme stabilite dalla legge, è un diritto inviolabile».

 

«Art. 7. — L'azione penale è pubblica e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza poterne sospendere o ritardare in alcun caso l'esercizio».

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Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria, non approvando gli emendamenti proposti, approva implicitamente l'articolo proposto dal Comitato di redazione nella seguente formulazione:

«L'azione penale è pubblica, ed il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla, senza poterla in alcun caso sospendere o ritardare.

Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 101.

L'azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla e non la può mai sospendere o ritardare.

Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

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Il 27 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 111.

L'azione penale è pubblica.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti