[Il 12 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici generali della Parte seconda per il testo completo della discussione.]

Caccuri. [...] Altra applicazione del principio di autonomia è la facoltà, di cui non si è fatto alcun cenno nel progetto, da parte dell'organo di autogoverno, di stabilire il trattamento economico dei magistrati nei limiti del bilancio e del gettito della tassazione sugli atti giudiziari.

È questo un lato assai importante del problema dell'indipendenza della Magistratura, poiché lasciare il trattamento economico all'arbitrio del potere esecutivo significa rendere frustranea ogni garanzia costituzionale.

Solo così, d'altra parte, attraverso una amministrazione diretta delle somme stanziate e del gettito della speciale tassazione predetta, può essere risolto il tormentoso problema economico della Magistratura, che vive le più dure miserie della vita quotidiana; solo così può essere garantita al giudice una esistenza indipendente e decorosa, e può essere nel contempo superata la pregiudiziale che ostacola il riconoscimento al magistrato, per la particolarità delle sue funzioni, di un trattamento diverso da ogni impiegato dello Stato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti