Evoluzione dell'Articolo

Il 25 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

ĢIl diritto di associarsi, senza autorizzazione e per fini che non contrastino con le leggi penali č riconosciuto a tutti.

Le associazioni che perseguono fini politici mediante un'organizzazione militare sono vietateģ.

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Il 10 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in fase di revisione degli articoli delibera di modificare l'ultimo comma dell'articolo approvato il 25 settembre 1946, il quale assume quindi la seguente formulazione:

ĢIl diritto di associarsi, senza autorizzazione e per fini che non contrastino con le leggi penali č riconosciuto a tutti.

Le associazioni che perseguono fini politici mediante un'organizzazione militare sono vietate. Sono parimenti proibite le associazioni segreteģ.

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 13.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

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L'11 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva l'articolo nella sua formulazione definitiva:

ĢI cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militareģ.

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

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A cura di Fabrizio Calzaretti