Evoluzione dell'Articolo

Il 21 settembre (primi due commi) e il 24 settembre 1946 (terzo e quarto comma) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'articolo nel seguente testo:

«Ogni uomo è soggetto di diritto.

Nessuno può essere privato del proprio nome.

Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici.

La perdita della cittadinanza per altri motivi è regolata dalla legge».

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Il 25 settembre 1946, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'inserimento nell'articolo del testo relativo ai titoli nobiliari e la separazione dell'articolo stesso in tre articoli differenti:

Art. 2-bis.

Ogni uomo è soggetto di diritto.

Art. 2-ter.

Nessuno può essere privato del proprio nome.

È vietata la concessione di titoli nobiliari.

I predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome.

Art. 2-quater.

Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici.

La perdita della cittadinanza per altri motivi è regolata dalla legge.

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 17.

Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

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Il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva l'articolo nel seguente testo definitivo:

«Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

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A cura di Fabrizio Calzaretti