Evoluzione dell'Articolo
Il 27 settembre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva».
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina le forme e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
Per esigenze di utilità collettiva e di coordinamento dell'attività economica, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà di beni o di complessi produttivi, sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo».
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Il 1 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo da aggiungere all'articolo approvato il 27 settembre:
«Allo scopo del bene comune, quando l'impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di privilegio o di monopolio o a fonti di energia, assume carattere di preminente interesse generale, la legge devolve l'impresa in forma diretta o indiretta allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti».
approva inoltre le seguenti modifiche:
al secondo comma (la discussione è riportata a commento dell'articolo 42), le parole «i limiti e le forme» vengono sostituite con le parole «i modi di acquisto e di godimento e i limiti»; il comma quindi risulta formulato nel seguente modo:
«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
la seconda parte del terzo comma viene sostituita con la seguente:
«la proprietà dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».
L'articolo assume quindi la seguente forma:
Art. ...
«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Per esigenze di utilità collettiva e di coordinamento dell'attività economica, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».
«Allo scopo del bene comune, quando l'impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di privilegio o di monopolio o a fonti di energia, assume carattere di preminente interesse generale, la legge devolve l'impresa in forma diretta o indiretta allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti».
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Il 2 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva la modifica del quarto comma dell'articolo approvato il 27 settembre e riformulato il 1 ottobre; la frase «la legge devolve l'impresa in forma diretta o indiretta allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti» viene sostituita con la seguente:
«la legge può autorizzare l'espropriazione mediante indennizzo, devolvendone proprietà ed esercizio, diretto o indiretto allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti».
L'articolo assume quindi la seguente forma:
Art. ...
«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Per esigenze di utilità collettiva e di coordinamento dell'attività economica, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».
«Allo scopo del bene comune, quando l'impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di privilegio o di monopolio o a fonti di energia, assume carattere di preminente interesse generale, la legge può autorizzare l'espropriazione mediante indennizzo, devolvendone proprietà ed esercizio, diretto o indiretto allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti ».
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Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«I beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in proprietà di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.
La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libertà e lo sviluppo della persona e della sua famiglia.
Allo scopo di rendere la proprietà personale accessibile a tutti, di coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo e di assicurare quindi in concreto il diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge:
determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata della terra e degli altri mezzi di produzione;
riserva allo Stato, ad istituzioni, a comunità di lavoratori o di utenti, la proprietà di determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto;
trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietà di determinate imprese o di determinati complessi di beni».
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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta pomeridiana del 27 settembre 1946 e modificato nella seduta pomeridiana del 1 ottobre 1946 e nella seduta antimeridiana del 2 ottobre 1946:
Art. 9.
Diritto di proprietà.
«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di garantire la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Per coordinare l'attività economica e per esigenze di utilità collettiva, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà di singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta pomeridiana del 1 ottobre 1946:
Art. 11.
Impresa.
«Le imprese economiche possono essere private, cooperativistiche, collettive.
L'iniziativa privata è libera. L'impresa privata non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
L'impresa cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita per legge. Lo Stato ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei.
Allo scopo del bene comune, quando l'impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali, o a situazioni di privilegio o di monopolio, o a fonti di energia, assume carattere di preminente interesse generale, la legge può autorizzare l'espropriazione mediante indennizzo, devolvendone proprietà ed esercizio, diretto o indiretto, allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 40.
Per coordinare le attività economiche la legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale.
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Il 13 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Ai fini dell'utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici od a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
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A cura di Fabrizio Calzaretti