Evoluzione dell'Articolo

Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio.

L'adempimento degli obblighi militari non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici.

Nell'ordinamento dell'esercito deve riflettersi lo spirito democratico dello Stato italiano».

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Il 25 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento dell'esercito deve informarsi allo spirito democratico dello Stato italiano».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 49.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento dell'esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana.

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Il 22 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 52.

La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

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A cura di Fabrizio Calzaretti