Evoluzione dell'Articolo

Dopo aver discusso nelle precedenti sedute le modalità di elezione del Senato, senza però formulare dei testi definitivi di articolo, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il 18 ottobre e il 19 ottobre 1946 definisce la formulazione di alcuni requisiti di eleggibilità alla carica di Senatore:

«membri eletti dei consigli direttivi nazionali regionali e provinciali di organizzazioni sindacali, che abbiano ricoperto la carica per un periodo complessivo non inferiore a tre anni».

«Membri eletti per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni, dei consigli di gestione e dei consigli di amministrazione di aziende e cooperative di produzione, lavoro, consumo e credito con 100 o più dipendenti, o 100 o più soci, nonché dirigenti tecnici e amministrativi di aziende».

«Membri eletti, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, dei consigli direttivi delle Camere di commercio industria e agricoltura.

«Ministri, Sottosegretari di Stato, Deputati alla Camera dei deputati e all'Assemblea Costituente, Presidenti della Repubblica e Senatori appartenenti al disciolto Senato non dichiarati decaduti».

«Sindaci e assessori dei comuni che abbiano coperto almeno per un quadriennio tale carica, consiglieri di comuni con più di 10.000 abitanti, per un periodo non minore di quattro anni, e consiglieri di comuni con meno di 10.000 abitanti, per un periodo non minore di otto anni».

«Membri delle assemblee regionali e dei consigli provinciali, per almeno tre anni».

«membri eletti dei Consigli superiori presso le amministrazioni centrali».

«Membri eletti dei consigli direttivi degli Ordini professionali dopo almeno tre anni di funzioni».

«professori ordinari di Università o di istituti equiparati».

«Membri dell'Accademia nazionale dei Lincei e delle Accademie e società scientifiche e storiche a questa equiparate».

«Magistrati». (Approvato il principio, rimandata la definizione delle specifiche relativamente al grado).

«funzionari dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni di grado non inferiore al IV della gerarchia statale o ad esso equiparati».

«I capi delle formazioni regolari e partigiane partecipanti alla guerra di liberazione, che abbiano ricoperto grado non inferiore a comandante di divisione; i decorati al valore nel corso della stessa guerra e i presidenti dei Comitati di liberazione nazionale regionali fino al momento della liberazione». (Viene approvata la proposta che questa categoria sia collocata in testa all'elencazione)

«I presidenti delle Amministrazioni di istituzioni di assistenza e beneficenza che abbiano ricoperto tale carica per almeno cinque anni».

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Il 14 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di uguaglianza.

La legge regola l'esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali».

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Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

«I Senatori sono eletti per due terzi dai Consiglieri comunali della Regione, e per il resto dai membri dell'Assemblea regionale».

 

«Sono eleggibili a Senatori i cittadini i quali, oltre ad avere i requisiti per essere elettori, abbiano compiuto 35 anni di età, siano nati o domiciliati nella Regione, e siano o siano stati:

1°) capi di formazioni regolari o partigiane partecipanti alla guerra di liberazione con grado non inferiore a Comandante di divisione; decorati al valore nel corso della stessa guerra; Presidente di un Comitato di liberazione nazionale regionale fino al momento della liberazione;

2°) membri elettivi dei Consigli direttivi nazionali, regionali, e provinciali di organizzazioni sindacali, che abbiano ricoperto la carica almeno per tre anni;

3°) membri elettivi di un Consiglio di gestione o di amministrazione di azienda o cooperativa con almeno 100 dipendenti o soci, nonché dirigenti tecnici o amministrativi di aziende di eguali dimensioni, se abbiano ricoperto la carica per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni;

4°) membri elettivi dei Consigli delle Camere di commercio, industria e agricoltura dopo tre anni di funzioni;

5°) membri elettivi dei Consigli superiori presso le Amministrazioni centrali dello Stato, dopo tre anni di funzioni;

6°) membri eletti dei Consigli degli ordini professionali dopo almeno tre anni di funzioni;

7°) Presidenti della Repubblica; Ministri, Sottosegretari di Stato, Deputati alla Camera o all'Assemblea Costituente; Senatori appartenenti al disciolto Senato non dichiarati decaduti;

8°) membri delle Assemblee regionali e dei Consigli provinciali dopo tre anni di funzioni;

9°) sindaci, assessori o consiglieri di Comuni con più di diecimila abitanti, dopo almeno quattro anni di funzioni; sindaci, assessori o consiglieri di Comuni con meno di dieci mila abitanti dopo almeno 8 anni di funzioni;

10°) presidenti di istituzioni di assistenza e beneficenza dopo 5 anni di funzioni;

11°) membri dell'Accademia nazionale dei Lincei o delle Accademie o Società scientifiche e storiche a quella equiparate;

12°) professori ordinari di Università o Istituti equiparati;

13°) magistrati dell'ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, di grado non inferiore a...

14°) funzionari dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di grado non inferiore a direttore generale o a questo equiparati».

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Il 24 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La seconda Camera è eletta da collegi regionali a suffragio universale indiretto, secondo le modalità stabilite dalla legge».

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Il 27 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente testo:

«Sono eleggibili a Senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni di età, ecc.».

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Il 31 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente testo:

«L'elezione dei due terzi dei membri della seconda Camera ha luogo a suffragio universale diretto da parte di tutti gli elettori, che abbiano superato il 25° anno di età».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 55.

La Camera dei Senatori è eletta a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque Senatori, un Senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d'Aosta ha un solo Senatore. Nessuna Regione può avere un numero di Senatori maggiore di quello dei Deputati che manda all'altra Camera.

I Senatori sono eletti per un terzo dai membri del Consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Art. 56.

Sono eleggibili a Senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni d'età, e sono o sono stati:

decorati al valore nella guerra di liberazione 1943-1945, capi di formazioni regolari o partigiane con grado non inferiore a comandante di divisione;

Presidenti della Repubblica, Ministri o Sottosegretari di Stato, Deputati all'Assemblea Costituente o alla Camera dei Deputati, membri non dichiarati decaduti del disciolto Senato;

membri per quattro anni complessivi di Consigli regionali o comunali;

professori ordinari di università e di istituti superiori, membri dell'Accademia dei Lincei e di corpi assimilati;

magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni di gradi non inferiori o equiparati a quelli di consigliere di cassazione o direttore generale;

membri elettivi per quattro anni di consigli superiori presso le amministrazioni centrali; di consigli di ordini professionali; di consigli di Camere di commercio, industria ed agricoltura; di consigli direttivi nazionali, regionali o provinciali di organizzazioni sindacali;

membri per quattro anni di consigli di amministrazione o di gestione di aziende private o cooperative con almeno cento dipendenti o soci; imprenditori individuali, proprietari conduttori, dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende di eguale importanza.

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L'8 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana (primo comma) e nella seduta pomeridiana (commi successivi), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

«Il numero dei senatori è determinato in ragione di uno ogni 200 mila abitanti, o frazione superiore ai 100 mila, attribuendosi però a ciascuna Regione un numero minimo di sei senatori.

«La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

«I senatori sono eletti a suffragio universale diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

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A cura di Fabrizio Calzaretti