Evoluzione dell'Articolo

Il 20 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Camera elegge nel suo seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

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Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere al Senato quanto deciso per la Camera dei deputati nell'articolo approvato il 20 settembre 1946.

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Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Le due Camere si riuniscono in Assemblea nazionale nei casi preveduti dalla Costituzione.

La Presidenza dell'Assemblea nazionale è affidata al Presidente della Camera dei Deputati.

L'Assemblea Nazionale delibera il proprio regolamento. Essa è convocata dal suo Presidente anche a richiesta del Presidente della Repubblica».

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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in fase di coordinamento degli articoli conferma l'articolo approvato il 20 settembre e modificato implicitamente dalla decisione del 23 ottobre nel seguente testo:

«Ciascuna Camera elegge, nel proprio seno, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

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Il 29 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta comune approva il seguente testo:

«La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è affidata, per la durata di un anno, alternativamente, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente della Camera dei Senatori».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 60.

Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente della Camera dei Senatori.

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Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il primo comma dell'articolo nella seguente formulazione:

«Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

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Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il secondo comma dell'articolo nella seguente formulazione:

«Quando le due Camere siedono congiuntamente, l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera dei deputati».

Pertanto l'articolo risulta approvato come segue:

«Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Quando le due Camere siedono congiuntamente, l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera dei deputati».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

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A cura di Fabrizio Calzaretti