Evoluzione dell'Articolo

Il 18 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Sono eleggibili alla carica di Deputato tutti i cittadini aventi i requisiti per essere elettori, i quali, al momento delle elezioni, abbiano compiuto l'età di anni 25, eccettuati i membri dell'antica Casa regnante italiana.

Altri eventuali casi di ineleggibilità saranno disposti dalla legge. La qualifica di Deputato è incompatibile con quella di membro della seconda Camera. La legge fisserà le altre cause di incompatibilità».

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Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Nessuno può essere al tempo stesso membro delle due Camere».

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Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«I membri dell'antica famiglia regnante non solo eleggibili.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere».

«La legge potrà stabilire altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 62.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere.

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Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

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A cura di Fabrizio Calzaretti