Evoluzione dell'Articolo

Il 21 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Camera, con deliberazione di almeno un terzo dei suoi membri, può disporre l'esecuzione di un'inchiesta su materie di pubblico interesse».

«La Commissione d'inchiesta, che dovrà essere nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della camera, svolge la sua attività, procedendo agli esami e alle altre indagini necessarie con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria ordinaria».

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Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere anche al Senato l'articolo approvato per la Camera dei deputati in data 21 settembre 1946.

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Il 21 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Ciascuna Camera con propria deliberazione può disporre un'inchiesta su materia di pubblico interesse.

La Commissione d'inchiesta dovrà essere nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera, e svolge la sua attività procedendo agli esami ed alle altre indagini necessarie con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 78.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

La Commissione d'inchiesta è nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera e svolge la sua attività procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria.

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Il 17 ottobre 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

La Commissione d'inchiesta è nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera e svolge la sua attività procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

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A cura di Fabrizio Calzaretti