[Il 10 settembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Codacci Pisanelli. [...] Per quanto riguarda l'Assemblea Nazionale, potrà senza dubbio essere importante attribuire ad essa determinati atti, come per esempio la nomina del Capo dello Stato, ove si voglia lasciare questo compito alle Assemblee legislative, ed a questo scopo non sarebbe inopportuno far partecipare i presidenti delle varie Regioni all'Assemblea Nazionale che deve procedere alla scelta del Capo dello Stato; ma attribuire a questa Assemblea tutte le competenze che ad essa spettano secondo il Progetto è, secondo noi, in contrasto con il principio del bicameralismo, che dovrebbe essere fondamentale nella nostra Costituzione.

Passo ad accennare all'elezione del Capo dello Stato. Il sistema previsto dal Progetto fa che siano le due Camere riunite nell'Assemblea Nazionale, opportunamente integrate appunto dai membri delle Assemblee regionali che ho precedentemente ricordato, a scegliere il Capo dello Stato. Anche a questo proposito non sono mancate le discussioni e, data la necessità di dare al Capo dello Stato un certo prestigio, una certa rispondenza con le aspirazioni del popolo, non sembra imprudente sottoporre a questa Assemblea ancora una volta l'opportunità di fare in modo che il Capo dello Stato venga scelto da tutto il corpo elettorale. Per lo meno, se non si può arrivare a questo punto, ritengo che le due Camere riunite nell'Assemblea Nazionale — sia pure integrate da componenti dei vari Consigli regionali — non costituirebbero un corpo elettorale sufficiente agli scopi che si vogliono raggiungere. In relazione alla tesi che il Capo dello Stato debba essere eletto da tutto il corpo elettorale, vi è un argomento di carattere storico-politico che non dobbiamo dimenticare. In fondo, quando una elezione è di secondo grado, quando avviene da parte di persone elette a loro volta dal corpo elettorale, questo corpo elettorale si sente un po' lontano dalla persona singola che viene finalmente prescelta. Perché il Capo dello Stato abbia prestigio sufficiente, perché proprio trovi rispondenza nelle diverse aspirazioni del popolo, mi sembra più opportuno che esso venga eletto direttamente dal corpo elettorale. Ritengo che si debba tener conto delle aspirazioni del nostro popolo. Non va trascurata la grande realtà di cui dobbiamo occuparci, costituita precisamente dal popolo italiano. Ora, se guardiamo alla storia del nostro Risorgimento, noi vediamo come il desiderio che il Capo dello Stato sia una emanazione del popolo abbia trovato riscontro nelle formule dei diversi plebisciti. Lo stesso fatto che, ad un certo momento, accanto alla formula «per grazia di Dio» si sia aggiunto «e per volontà della Nazione» dimostra come il nostro popolo voleva in sostanza che il Capo dello Stato fosse emanazione sua, fosse quasi il simbolo delle sue aspirazioni; anche se non si intendeva sopprimere l'originaria formula, tanto più che altrimenti si sarebbe avuto un Capo dello Stato fuori della grazia di Dio!

Ritengo che, cambiata la forma dell'organo supremo dello Stato, non sarebbe inopportuno fare in modo che il popolo si sentisse rappresentato direttamente dal Capo dello Stato; e d'altra parte ciò potrebbe essere molto opportuno. In un Paese come il nostro, il quale ci tiene in fondo a vedersi simboleggiato da una persona, questa persona raggiungerebbe tanto meglio il suo compito quando risultasse emanazione diretta del corpo elettorale.

Si risponde che vi sono precedenti presso altre nazioni, i quali debbono farci dubitare dell'opportunità di un simile sistema, in quanto che si è detto che in Germania — per esempio — si è giunti, in questa maniera, al dispotismo ed alla tirannia.

Ma, mentre sarebbe opportuno fare in modo che il Capo dello Stato avesse sufficienti poteri, così da non ridurlo a figura di secondo piano, si deve tener conto d'altra parte che nel nostro sistema funzionerà quella Corte costituzionale che non vi era negli altri ordinamenti e che può costituire effettivamente una garanzia non indifferente contro gli abusi di potere. Vi saranno le Assemblee legislative, alle quali sarà possibile dare sufficienti poteri di controllo nei confronti del Capo dello Stato; ma vi sarà soprattutto questo organo giurisdizionale, in grado di opporsi a tentativi di dittatura o di tirannia.

Questa è la ragione per cui mi permetto di proporre all'Assemblea, ancora una volta, di stabilire nella Costituzione che il Capo dello Stato venga scelto direttamente dal corpo elettorale e non dalla sola Assemblea Nazionale; o, per lo meno, che questa Assemblea Nazionale venga opportunamente integrata, in modo da costituire un corpo elettorale più ampio di quello limitatissimo che altrimenti verrebbe ad aversi.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti