Evoluzione dell'Articolo
Il 13 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, sentito il parere dei loro Presidenti».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 84.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.
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Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse.
«Non può usare di tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 88. (*)
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti