Evoluzione dell'Articolo

Il 13 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, sentito il parere dei loro Presidenti».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 84.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

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Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse.

«Non può usare di tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 88. (*)

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti