Evoluzione dell'Articolo

Il 29 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

Art. 9. — «Sono organi della Regione:

a) l'Assemblea regionale;

b) il Presidente della Deputazione regionale;

c) la Deputazione regionale».

Art. 9-bis. — «Il numero dei membri dell'Assemblea regionale e il criterio elettorale regionale, sono stabiliti con legge dello Stato. Il sistema elettorale regionale sarà conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati».

Art. 9-ter. — «L'Assemblea regionale elegge il suo Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

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Il 30 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione decide che in sede di coordinamento si dovrà provvedere ad inserire il concetto che «Il Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall'Assemblea», all'interno dell'articolo 9 approvato il 29 novembre 1946.

Approva inoltre il seguente articolo:

Art. 10-bis — «I membri dell'Assemblea regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 114.

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati.

Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i proprii lavori.

I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

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Il 16 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

Il numero ed il sistema di elezione dei consiglieri ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con leggi dello Stato.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza, per i propri lavori.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 122

Il numero, il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e a una delle Camere del Parlamento o a un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i proprî lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 122. (*)

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti