Evoluzione dell'Articolo

Il 20 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva, fra le altre, l'inclusione nell'articolo relativo alla potestą legislativa esclusiva delle Regioni della seguente materia:

«modificazione delle circoscrizioni comunali»

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Il 6 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«I Comuni sono enti autarchici dotati di autonomia nell'ambito dei principī fissati dalle leggi generali dello Stato.

La creazione di nuovi Comuni e le modificazioni di circoscrizioni comunali sono stabilite con legge della Regione, quando sia espressa analoga volontą dalle popolazioni interessate».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 121.

Il Comune č autonomo nell'ambito dei principii fissati dalle leggi generali della Repubblica.

Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni, o modificate le circoscrizioni esistenti.

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Il 17 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principī fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari, di carattere esclusivamente amministrativo, per un ulteriore decentramento.

Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Provincie sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione a cui appartengono.

Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, puņ con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, puņ con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

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A cura di Fabrizio Calzaretti