Evoluzione dell'Articolo

Il 10 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'articolo nel seguente testo:

«Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilitą ed alla propria scelta.

La Repubblica riconosce il diritto al lavoro e predispone i mezzi necessari al suo godimento».

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Il 20 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attivitą professionale nel rispetto delle leggi.

L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico č libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.

A tali impieghi si accede mediante concorso.

Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».

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Il 4 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un'attivitą o esplicare una funzione, idonee allo sviluppo economico o culturale, o morale o spirituale della societą umana conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dą lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 10 settembre 1946:

Art. 1.

Diritto al lavoro.

«La Repubblica riconosce ai cittadini il diritto al lavoro e predispone i mezzi necessari al suo godimento.

Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta».

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 20 settembre 1946:

Art. 7.

Attivitą professionale.

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attivitą professionale.

L'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e negli Enti di diritto pubblico č libera ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.

A tali impieghi si accede mediante concorso.

Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».

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Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«L'adempimento di questo dovere č presupposto per l'esercizio dei diritti politici».

Tale testo diventa l'ultimo comma dell'articolo approvato il 4 ottobre 1946 che assume quindi la seguente formulazione:

«Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un'attivitą o esplicare una funzione, idonee allo sviluppo economico o culturale, o morale o spirituale della societą umana conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta.

«L'adempimento di questo dovere č presupposto per l'esercizio dei diritti politici».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 31.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attivitą od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della societą, conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta.

L'adempimento di questo dovere č condizione per l'esercizio dei diritti politici.

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Nelle sedute dell'8 e del 9 maggio (pomeridiana) 1947, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.

«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attivitą od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della societą, conformemente alle proprie possibilitą e alla propria scelta».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilitą e la propria scelta, una attivitą od una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della societą.

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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini precisa che al secondo comma vi č un errore di stampa e che il testo corretto recita: «progresso materiale o spirituale».

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilitą e la propria scelta, un'attivitą o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societą.

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A cura di Fabrizio Calzaretti