Evoluzione dell'Articolo

Il 6 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La famiglia č una societą naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperitą della Nazione».

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Il 7 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Il matrimonio č basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Nei casi di provata incapacitą morale ed economica dei coniugi, lo Stato provvede in modo da assicurare l'adempimento di tali compiti».

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Il 13 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilitą del matrimonio e l'unitą della famiglia».

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Il 15 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva i seguenti articoli:

«La famiglia č una societą naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperitą della nazione».

 

«Il matrimonio č basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

«La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilitą del matrimonio e l'unitą della famiglia».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 23.

La famiglia č una societą naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperitą della nazione.

La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.

Art. 24.

Il matrimonio č basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione a fine di garantire l'indissolubilitą del matrimonio e l'unitą della famiglia.

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Il 23 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societą naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio č ordinato in base all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nei limiti stabiliti dalla legge per l'unitą della famiglia».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societą naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio č ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unitą familiare.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societą naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio č ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unitą familiare.

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A cura di Fabrizio Calzaretti