Evoluzione dell'Articolo

Il 10 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale, eguale, diretto e segreto, dai cittadini di ambo i sessi che godano dei diritti civili e politici e abbiano raggiunto l'età...».

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Il 12 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Tutti i cittadini acquistano alla maggiore età il godimento dei diritti politici. Nessuna eccezione potrà essere stabilita dalla legge se non in connessione a incapacità civili, o in dipendenza di sentenza penale».

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Il 14 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di uguaglianza.

La legge regola l'esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali».

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Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il voto deve essere uguale, libero, segreto e personale ed è un dovere civico e morale del cittadino».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 45.

Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale.

Non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale.

Sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti di legge.

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Il 21 maggio e il 22 maggio 1947, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi, al raggiungimento della maggiore età.

«Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

«Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale irrevocabile o in casi di indegnità morale indicati dalla legge».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 48. (*)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti