Evoluzione dell'Articolo
Il 10 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale, eguale, diretto e segreto, dai cittadini di ambo i sessi che godano dei diritti civili e politici e abbiano raggiunto l'età...».
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Il 12 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Tutti i cittadini acquistano alla maggiore età il godimento dei diritti politici. Nessuna eccezione potrà essere stabilita dalla legge se non in connessione a incapacità civili, o in dipendenza di sentenza penale».
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Il 14 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di uguaglianza.
La legge regola l'esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali».
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Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il voto deve essere uguale, libero, segreto e personale ed è un dovere civico e morale del cittadino».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 45.
Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale.
Non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale.
Sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti di legge.
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Il 21 maggio e il 22 maggio 1947, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi, al raggiungimento della maggiore età.
«Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
«Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale irrevocabile o in casi di indegnità morale indicati dalla legge».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 48. (*)
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti