Evoluzione dell'Articolo
Il 26 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva la seguente formula:
«La seconda Camera è eletta su base regionale».
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Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il Senato è eletto su base regionale.
Ciascuna Regione elegge, oltre a un numero fisso di cinque Senatori un Senatore per ogni duecentomila abitanti o frazioni superiori a centomila abitanti.
La Val d'Aosta elegge un solo Senatore.
Nessuna Regione può eleggere un numero di Deputati alla seconda Camera superiore al numero che essa elegge alla prima Camera».
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Il 24 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«La seconda Camera è eletta da collegi regionali a suffragio universale indiretto, secondo le modalità stabilite dalla legge».
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Il 27 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente testo:
«Sono eleggibili a Senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni di età, ecc.».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 55.
La Camera dei Senatori è eletta a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque Senatori, un Senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d'Aosta ha un solo Senatore. Nessuna Regione può avere un numero di Senatori maggiore di quello dei Deputati che manda all'altra Camera.
I Senatori sono eletti per un terzo dai membri del Consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
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L'8 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana (primo comma) e nella seduta pomeridiana (commi successivi), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
«Il numero dei senatori è determinato in ragione di uno ogni 200 mila abitanti, o frazione superiore ai 100 mila, attribuendosi però a ciascuna Regione un numero minimo di sei senatori.
«La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
«I senatori sono eletti a suffragio universale diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 57. (*)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti