Evoluzione dell'Articolo

Il 2 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero cui vengano negati nel proprio paese i diritti e le libertà sanciti dalla presente Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato».

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L'11 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Le norme del diritto delle genti generalmente riconosciute sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica».

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Il 24 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva i seguenti articoli:

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

 

«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero cui vengono negati nel proprio paese i diritti di libertà sanciti dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio italiano.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 3.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art. 11.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero al quale siano negate nel proprio paese le libertà garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio italiano.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

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Il 24 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

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L'11 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito l'effettivo esercizio dei diritti derivanti da libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica nelle condizioni stabilite dalla legge».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 7.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che l'articolo viene spostato ed assume quindi il numero 9.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

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A cura di Fabrizio Calzaretti