Evoluzione dell'Articolo
Il 17 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«L'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna definitiva. La difesa processuale è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di giurisdizione.
Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie».
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Il 12 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:
«Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e possono far valere i loro diritti e interessi innanzi ai Tribunali senza limitazioni o speciali autorizzazioni.
La tutela giurisdizionale, accordata in via generale dalla legge per tutti gli atti della pubblica amministrazione, non può neanche per legge essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.
Nelle controversie di diritto tributario è abolita la limitazione per la quale gli atti di opposizione dei contribuenti non sono ammissibili in giudizio, se non preceduti dal pagamento del tributo».
«La giustizia è gratuita per i cittadini indigenti nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
La produzione in giudizio di documenti e scritture a scopo probatorio non può essere assoggettata a restrizioni motivate da ragioni di carattere tributario».
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Il 14 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«I dibattimenti si svolgono oralmente; le udienze sono pubbliche in quanto la legge, per ragioni di ordine pubblico o di moralità non disponga altrimenti.
La difesa in ogni stadio o grado del procedimento, nelle forme stabilite dalla legge, è un diritto inviolabile».
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L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione procede al coordinamento degli articoli ed approva la seguente formulazione:
«Art. 8. — I dibattimenti si svolgono oralmente; le udienze sono pubbliche, salvo che la legge, per ragioni di ordine pubblico o di moralità, non disponga altrimenti.
La difesa, in ogni stadio e grado del procedimento nelle forme stabilite dalla legge, è un diritto inviolabile».
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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 19.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 22.
I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
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Il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
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Il 15 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il trasferimento dell'ultimo comma dell'articolo 22 all'articolo 19:
«La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».
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Il 26 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente testo:
«La Repubblica assicura mediante apposite istituzioni la difesa ai non abbienti in ogni grado di giurisdizione».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei proprî diritti ed interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziarî.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
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A cura di Fabrizio Calzaretti