Evoluzione dell'Articolo

Il 18 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate ove occorra, dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

Pur non parlando esplicitamente di figli legittimi o illegittimi, dalla discussione in Commissione è emerso che con nella dizione «ogni fanciullo» sono compresi anche i figli illegittimi.

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Il 20 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi.

Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 18 settembre 1946:

Art. 4.

Protezione della maternità e dell'infanzia.

«La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

Il seguente articolo, concordato con un articolo approvato il 19 settembre 1946(vedi commento all'articolo 31), sostituisce quello approvato nella seduta del 20 settembre 1946:

Art. 5.

Protezione della famiglia.

«La Repubblica assicura alla famiglia condizioni economiche necessarie alla sua difesa e al suo sviluppo.

Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi.

Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino».

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Il 7 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale ed economica dei coniugi, lo Stato provvede in modo da assicurare l'adempimento di tali compiti».

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Il 12 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La legge detta le norme per la efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio».

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Il 16 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso i figli nati nel matrimonio.

La legge garantirà ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili o sociali».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 25.

È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.

I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.

La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo.

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Il 23 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede all'adempimento dei loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti della famiglia legittima.

La legge detta le norme ed i limiti, per la ricerca della paternità.

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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che è stato chiesto e accettato di tornare, nel secondo comma, alla dizione «a che siano assolti i loro compiti», e che al terzo comma, per un errore di stampa, sono state omesse le parole «dei membri» prima di «della famiglia legittima».

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

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A cura di Fabrizio Calzaretti