Evoluzione dell'Articolo

Il 20 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi.

L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.

A tali impieghi si accede mediante concorso.

Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».

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Il 24 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il cittadino può circolare e fissare il domicilio, la residenza e la dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge.

Il diritto di emigrare è garantito dallo Stato nei limiti stabiliti dagli accordi internazionali e dalle leggi sul lavoro.

Il cittadino emigrato ha diritto alla protezione dello Stato».

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Il 9 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Il lavoro, nelle sue diverse forme, è protetto dallo Stato».

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Il 10 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il lavoro nelle sue diverse forme è protetto dallo Stato.

Chiunque è inabile, o per qualsiasi ragione, e senza sua colpa, è incapace di lavoro, ha diritto ad avere la sua esistenza assicurata dallo Stato.

Tutti i cittadini hanno diritto all'assicurazione sociale contro gli infortuni, le malattie, l'invalidità, la disoccupazione involontaria e la vecchiaia.

La legge protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori, stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare.

È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».

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L'11 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Repubblica provvederà, con speciali norme, alla protezione del lavoratore e favorirà ogni regolamentazione internazionale diretta a tal fine».

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Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«È riconosciuto a ogni lavoratore, nei modi indicati dalla legge, uno stato professionale che è fondamento di diritto».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 20 settembre 1946:

Art. 7.

Attività professionale.

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale.

L'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e negli Enti di diritto pubblico è libera ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.

A tali impieghi si accede mediante concorso.

Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 24 settembre 1946:

Art. 8.

Domicilio ed emigrazione.

«Il cittadino può circolare e fissare il domicilio, la residenza e la dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge.

Il diritto di emigrare è garantito nei limiti stabiliti dagli accordi internazionali e dalle leggi sul lavoro.

Il cittadino emigrato ha diritto alla protezione dello Stato».

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta pomeridiana del 3 ottobre 1946:

Art. 12.

Proprietà terriera.

La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo ed allo scopo di promuovere l'elevazione materiale e morale dei lavoratori. In vista di tali finalità e per stabilire più equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di legge, potrà imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera e impedirà la esistenza e la formazione delle grandi proprietà terriere private.

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Il 29 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Lo Stato deve diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 10.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche.

Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge.

La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 30.

La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Promuove e favorisce gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.

Art. 41.

Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e l'elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà.

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L'8 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi sanciti dalla legge per motivi di interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero».

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Il 13 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Repubblica promuove la formazione e la elevazione professionale dei lavoratori».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale; e tutela il lavoro italiano all'estero.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

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A cura di Fabrizio Calzaretti