Evoluzione dell'Articolo

Il 12 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari».

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Il 18 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva un comma aggiuntivo al testo approvato in precedenza. L'articolo assume quindi la seguente formulazione:

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.

Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».

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L'8 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La remunerazione del lavoro intellettuale o tecnico o manuale deve soddisfare alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia.

Alla donna lavoratrice sono assicurati tutti i diritti che spettano al lavoratore e in particolare eguale retribuzione per eguale lavoro. Ad essa sono inoltre garantite quelle speciali condizioni che le consentano di adempiere, nello svolgimento del lavoro, la sua essenziale missione familiare».

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Il 15 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per al Costituzione approva il seguente articolo:

«Il diritto di organizzazione sindacale è garantito.

È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero.

La legge ne regola la modalità di esercizio unicamente per quanto attiene:

a) alla procedura di proclamazione;

b) all'esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;

c) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva.

Il diritto al riposo è garantito».

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Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, sostituisce l'ultimo comma dell'articolo approvato nella seduta del 15 ottobre 1946 con il seguente:

«Il diritto al riposo giornaliero, settimanale, annuale è garantito e non è rinunciabile. La legge ne regola le modalità. Le ferie annuali sono retribuite».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 18 settembre 1946:

 

Art. 2.

Diritto alla retribuzione.

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.

Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano all'uomo».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 32.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia.

Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite.

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Il 10 maggio 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia.

La durata della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

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A cura di Fabrizio Calzaretti