Evoluzione dell'Articolo

Il 20 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Camera delibera il proprio regolamento».

«Le sedute della Camera sono pubbliche. La Camera si riunisce in seduta segreta soltanto nei casi previsti dal regolamento».

***

Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere al Senato quanto definito per la Camera dei deputati nell'articolo approvato il 20 settembre 1946.

***

Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Per la validitą delle deliberazioni di ogni Camera č richiesta la presenza di almeno la metą dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti».

***

Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo in sostituzione di quello approvato il 24 ottobre:

«Le deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide, se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri e se non siano adottate alla maggioranza dei voti, salvo i casi nei quali la Costituzione non prescriva una maggioranza speciale».

Approva inoltre il seguente articolo in sostituzione del primo comma dell'articolo approvato il 20 settembre 1946:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nel regolamento saranno previsti procedimenti abbreviati per l'esame e la deliberazioni di leggi alle quali sia riconosciuto carattere d'urgenza».

Approva il seguente articolo in sostituzione del secondo comma dell'articolo approvato il 20 settembre 1946:

«Le sedute della Camera sono pubbliche. Tuttavia le Camere possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto».

Approva inoltre il seguente articolo aggiunto dal comitato di coordinamento:

«I membri del Governo hanno ingresso alle Camere anche se non ne facciano parte, e debbono essere sentiti quando lo richiedano».

***

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 61.

Ciascuna Camera e l'Assemblea Nazionale adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro membri.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e l'Assemblea possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto.

Le deliberazioni delle Camere e dell'Assemblea non sono valide se non č presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Debbono essere intesi ogni volta che lo richiedano.

***

Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente, rimandata ogni decisione relativa al Parlamento in seduta comune, approva il seguente articolo:

«Ciascuna Camera adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri membri.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni delle Camere non sono valide se non č presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la costituzione non prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute. Debbono essere intesi ogni volta che lo richiedano».

***

Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente decide di non inserire nella costituzione norme relativamente al Regolamento del Parlamento in seduta comune, e delibera di sostituire la parola «Assemblea» nei commi secondo e terzo con la parola «Parlamento».

Pertanto l'articolo risulta approvato nel seguente testo:

«Ciascuna Camera adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri membri.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e il Parlamento possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni delle Camere e del Parlamento non sono valide se non č presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la costituzione non prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute. Debbono essere intesi ogni volta che lo richiedano».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento a Camere riunite non sono valide se non č presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

***

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non č presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti