Evoluzione dell'Articolo

Il 15 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, dopo aver deciso che i componenti della Corte costituzionale debbano essere tutti eletti dall'Assemblea Nazionale, approva i seguenti testi per quanto attiene la composizione della Corte:

«metà magistrati»

«un quarto avvocati e professori universitari»

«e un quarto elettori politici aventi almeno 40 anni»

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Il 21 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Corte elegge nel suo seno il Presidente.

Per i giudici della Corte costituzionale non vigono limiti di età.

Il Presidente ed i giudici durano in carica sette anni e sono rieleggibili.

I giudici, magistrati e avvocati, non potranno esercitare le loro funzioni durante l'esercizio del loro ufficio presso la Corte di giustizia. Le altre incompatibilità saranno previste dalla legge».

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Il 23 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

«La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di professori universitari di materie giuridiche e di avvocati e per un quarto di cittadini eleggibili politici, tutti aventi almeno 40 anni».

 

«I giudici della Corte costituzionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale».

 

«La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente e i giudici durano in carica 7 anni e sono rieleggibili.

Per i giudici della Corte non vigono limiti di età.

Sono ineleggibili i membri del Governo e dell'Assemblea Nazionale, i Presidenti e i membri delle Assemblee regionali in carica al momento dell'elezione».

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Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

Art. 2. — «La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e professori ordinari universitari, per un quarto di cittadini eleggibili a uffici politici: tutti aventi l'età di almeno 40 anni».

 

Art. 3. — «I giudici della Corte costituzionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale».

 

Art. 4. — «La Corte elegge fra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente e i giudici durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Durante la loro appartenenza alla Corte, i magistrati sono collocati fuori ruolo e gli avvocati non possono esercitare la professione.

Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali in carica al momento delle elezioni.

Per i membri della Corte Costituzionale non vigono limiti di età».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 127.

La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno quarant'anni.

I giudici della Corte sono nominati dall'Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinaria ed amministrative, del Consiglio superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Università.

La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

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Il 2 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Corte costituzionale è composta di 15 membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo.

I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dell'ordine giudiziario e amministrativo; professori universitari ordinari di materie giuridiche; avvocati dopo venti anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono rinnovabili secondo le norme che saranno stabilite dalla legge; durano in carica dodici anni e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con ogni carica od ufficio indicati dalla legge».

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Il 28 novembre 1947 nella seduta pomeridiana (primo comma) e il 3 dicembre 1947 nella seduta pomeridiana (commi successivi), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli fra Stato e Regioni e fra Regioni.

«Giudica il Presidente della Repubblica e i Ministri accusati a norma della Costituzione.

«Per i giudizi sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 16 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a membro del Senato».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche, gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 135. (*)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti