Evoluzione dell'Articolo

Il 18 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Sono eleggibili alla carica di Deputato tutti i cittadini aventi requisiti per essere elettori, i quali al momento delle elezioni, abbiano compiuto l'età di anni 25, eccettuati i membri dell'antica Casa regnante italiana».

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Il 29 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

«La legge disporrà l'avocazione allo Stato dei beni di casa di Savoia».

 

«Ai membri della casa Savoia è proibita la residenza sul territorio della Repubblica».

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Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo relativo ai requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica:

«Eleggibilità. — Sono eleggibili tutti i cittadini per nascita, che abbiano compiuto quarantacinque anni di età e godano dei diritti civili e politici.

I membri di famiglie già regnanti non sono eleggibili».

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Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo, relativamente alla eleggibilità alle Camere:

«I membri dell'antica famiglia regnante non solo eleggibili.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere».

«La legge potrà stabilire altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità».

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Il 1 febbraio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria, non approvando un emendamento soppressivo, approva implicitamente il seguente articolo nella formulazione del Comitato di redazione:

«La legge disporrà l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Disposizione transitoria II.

I discendenti delle Case già regnanti in Italia non sono elettori né eleggibili a cariche pubbliche.

I membri di Casa Savoia non possono soggiornare nel territorio della Repubblica Italiana.

Disposizione transitoria III.

La legge dispone l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia.

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Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva i seguenti articoli:

«I membri e discendenti della Casa Savoia non possono ricoprire cariche elettive e uffici pubblici.

Agli ex-re di casa Savoia, alle loro consorti e loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica».

 

«I beni degli ex re di casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi esistenti nel territorio nazionale sono avocati allo Stato.

«Sono nulli i trasferimenti e la costituzione di diritti reali sui beni stessi avvenuti dopo il 2 giugno 1946».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, esistenti nel territorio nazionale sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 5 giugno 1946, sono nulli.

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Testo definitivo:

XIII. (*)

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti