Evoluzione dell'Articolo

Il 19 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo, prima parte dell'articolo relativo alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni:

«Compete alla Regione la potestà legislativa nelle seguenti materie, in armonia con la Costituzione e coi principî fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli interessi nazionali e degli obblighi internazionali dello Stato».

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Il 20 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo, prima parte dell'articolo relativo alla potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni:

«Nel rispetto della Costituzione e nell'ambito dei principî direttivi che lo Stato ritenga di dovere emanare allo scopo di garantire, con una regolamentazione uniforme, gli interessi unitari della Nazione, compete alla Regione la potestà legislativa, nelle seguenti materie:».

Approva inoltre il seguente testo relativo alla potestà regolamentare:

«Spetta alla Regione il potere regolamentare esecutivo, oltre che nelle materie per cui è consentita l'attività legislativa di cui ai precedenti articoli, anche nelle seguenti:...».

Approva l'inclusione nell'articolo relativo alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni (articolo approvato il 19 novembre 1946) delle seguenti materie:

«torbiere

strade, ponti, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale

porti lacuali

pesca nelle acque interne di carattere regionale

urbanistica

tutela del paesaggio e industria alberghiera

polizia locale urbana e rurale

beneficenza pubblica

scuole artigiane

modificazione delle circoscrizioni comunali

ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali e stato giuridico ed economico dei dipendenti degli stessi uffici ed enti

fiere e mercati»

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Il 21 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'inclusione nell'articolo relativo alla potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni (articolo approvato il 20 novembre 1946) delle seguenti materie:

«agricoltura

foreste

cave

antichità e belle arti

turismo

caccia

acque pubbliche ed energia elettrica in quanto il loro regolamento non incida sull'interesse dello Stato o di altre Regioni»

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Il 22 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva le seguenti materie da includere nell'articolo relativo alla potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni (articolo approvato il 20 novembre 1946):

«acque minerali e termali

istruzione media tecnico-professionale

assistenza ospitaliera

tramvie»

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Il 26 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva le seguenti materie da includere nell'articolo relativo alla potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni (articolo approvato il 20 novembre 1946):

«linee automobilistiche regionali

biblioteche di enti locali»

Approva la modifica della prima parte dell'articolo approvato il 20 novembre 1946 precedentemente relativo al potere regolamentare, con il seguente testo:

«Spetta alla Regione il potere legislativo di integrazione nelle seguenti materie».

Pertanto tale articolo si riferisce ora al potere legislativo di integrazione.

Approva l'inclusione, nell'articolo relativo al potere legislativo di integrazione appena modificato, delle seguenti materie:

«industria e commercio

miniere

istruzione elementare

istruzione media

disciplina del credito, dell'assicurazione e del risparmio

navigazione interna

igiene e sanità pubblica

e in tutte le altre materie indicate da leggi speciali».

Pertanto i tre articoli relativi alla potestà legislativa delle Regioni, al 26 novembre 1946 risultano approvati nel seguente testo:

Art. 3.

«Compete alla Regione la potestà legislativa nelle seguenti materie, in armonia con la Costituzione e coi principî fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli interessi nazionali e degli obblighi internazionali dello Stato:

torbiere;

strade, ponti, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale;

porti lacuali;

pesca nelle acque interne di carattere regionale;

urbanistica;

tutela del paesaggio e industria alberghiera;

polizia locale urbana e rurale;

beneficenza pubblica;

scuole artigiane;

modificazione delle circoscrizioni comunali;

ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali e stato giuridico ed economico dei dipendenti degli stessi uffici ed enti;

fiere e mercati».

 

Art. 4.

«Nel rispetto della Costituzione e nell'ambito dei principî direttivi che lo Stato ritenga di dovere emanare allo scopo di garantire, con una regolamentazione uniforme, gli interessi unitari della Nazione, compete alla Regione la potestà legislativa, nelle seguenti materie:

agricoltura, foreste e cave;

antichità e belle arti;

turismo;

caccia;

acque pubbliche ed energia elettrica, in quanto il loro regolamento non incida sull'interesse dello Stato o di altre Regioni;

acque minerali e termali;

istruzione tecnico-professionale;

assistenza ospitaliera;

tramvie;

linee automobilistiche regionali;

biblioteche di enti locali».

 

Art. 4-bis.

«Spetta alla Regione il potere legislativo di integrazione nelle seguenti materie:

industria e commercio;

miniere;

istruzione elementare e media;

disciplina del credito, dell'assicurazione e del risparmio;

navigazione interna;

igiene e sanità pubblica;

e in tutte le altre materie indicate da leggi speciali».

Sempre il 26 novembre 1946 approva inoltre il seguente articolo:

Art. 4-ter. — «Le leggi dello Stato possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione».

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Il 1 febbraio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente comma:

«Le leggi dello Stato possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari di esecuzione».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 109.

La Regione ha potestà di emanare per le seguenti materie norme legislative che siano in armonia con la Costituzione e con i principî generali dell'ordinamento dello Stato, e rispettino gli obblighi internazionali e gli interessi della Nazione e delle altre Regioni:

ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali;

modificazioni delle circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica;

scuola artigiana;

urbanistica;

strade, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale;

porti lacuali;

pesca nelle acque interne di carattere regionale;

torbiere.

Art. 110.

La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti del precedente articolo, e con l'osservanza dei principii e delle direttive che la Repubblica ritenga stabilire con legge allo scopo di una loro disciplina uniforme:

assistenza ospedaliera;

istruzione tecnico-professionale;

biblioteche di enti locali;

turismo e industria alberghiera;

agricoltura e foreste;

cave;

caccia;

acque pubbliche ed energia elettrica, in quanto il loro regolamento non incida sull'interesse nazionale e su quello di altre Regioni;

acque minerali e termali;

tramvie;

linee automobilistiche regionali.

Art. 111.

La Regione ha potestà di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in materia di:

igiene e sanità pubblica;

istruzione elementare e media;

antichità e belle arti;

disciplina del credito, dell'assicurazione e del risparmio;

industria e commercio;

miniere;

navigazione interna;

e in tutte le materie indicate da leggi speciali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione.

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Il 3 luglio 1947 (primo periodo dell'articolo), l'8 luglio, il 9 luglio nella seduta pomeridiana, il 10 luglio nella seduta pomeridiana e l'11 luglio 1947 nella seduta pomeridiana (elencazione delle materie e ultimo comma) l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Regione emana norme legislative, nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, nelle seguenti materie:

ordinamento degli uffici degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

modificazione delle circoscrizioni comunali e provinciali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo e industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi speciali, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni.

«Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

Polizia locale urbana e rurale;

Fiere e mercati;

Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

Musei e biblioteche di enti locali;

Urbanistica;

Turismo ed industria alberghiera;

Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

Navigazione e porti lacuali;

Acque minerali e termali;

Cave e torbiere;

Caccia;

Pesca nelle acque interne;

Agricoltura e foreste;

Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 117. (*)

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti